Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28981 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28981 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PERFETTI NOMECOGNOME nato a Roma il 13 gennaio 1996;
avverso la sentenza n. 533/2024 del Tribunale di Velletri del 12 febbraio 2024;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. NOME COGNOME il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Dej;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunziata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. il 12 febbraio 2024 il Tribunale di Velletri ha applicato a COGNOME NOME – imputato del reato di cui all’art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990, per avere detenuto a fini di spaccio gr 1,476 di sostanza stupefacente del tipo marijuana e gr 5,546 di sostanza stupefacente del tipo hashish, idonee rispettivamente alla preparazione di 4 e di 60 – la pena concordata di mesi 4 di reclusione ed euri 1.000,00 di multa.
Oltre a tale statuizione il Tribunale di Velletri disponeva altresì, oltre alla sospensione condizionale della pena ed il beneficio della non menzione della condanna sui certificati penali dell’imputato spediti a richiesta dei privati, anche la confisca e la distruzione dello stupefacente e “degli ulteriori reperti in sequestro”.
Avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione la difesa del COGNOME, articolando un unico motivo di doglianza, avente ad oggetto la carenza di motivazione in punto di confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Osserva il Collegio che per costante giurisprudenza di questa Corte, anche in caso di sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. l’organo giudicante, ove corredi il provvedimento di applicazione di pena anche di un’accessoria confisca, è tenuto a motivare le ragioni per le quali il provvedimento ablatorio si ritiene necessario o, comunque, opportuno.
In tale senso, infatti, è precisa la ermeneusi di questa Corte, laddove in essa è chiarito che in tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all’applicazione della misura di sicurezza della confisca (Corte di cassazione, Sezione I penale, 4 maggio 2021, n. 17092, rv 281358); tale obbligo di motivazione, ove relativo alla confisca diretta del profitto del reato, deve essere parametrato alla particolare natura della sentenza, rispetto alla quale – pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le parti lo sviluppo argomentativo della decisione è necessariamente correlato all’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione (Corte di cassazione, Sezione II penale, 11 aprile 2022, n. 13915, rv 283081).
Nel caso di specie il Tribunale di Velletri, nel puntualizzare che la confisca in questione ha avuto ad oggetto, ai sensi dell’art. 85, comma 3, del
dPR n. 309 del 1990 (che disciplina la confisca delle sostanze stupefacenti) la confisca appunto dello stupefacente nella cui detenzione a fini di spaccio è
stato rinvenuto il prevenuto ha adeguatamente assolto, stante la natura obbligatoria della misura una volta che sia intervenuta la irrogazione di una
sanzione amministrativa ovvero penale, l’onere motivazionale necessario onde legittimare l’adozione della misura di sicurezza.
E’ ben vero che il Tribunale ha aggiunto a tale provvedimento, senza ulteriori specificazioni motivazionali, anche quello relativo alla definitiv
ablazione “degli ulteriori reperti in giudiziale sequestro” – ai quali n pertinente la citata disposizione legislativa, dovendo
apparirebbe, primo visu,
ritenersi che non più della sostanza stupefacente si stia trattando – ma, ritien il Collegio, che sarebbe stato onere del ricorrente, ai fini della specificità
ricorso, precisare quali fossero gli ulteriori reperti in sequestro onde pote verificare se di confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 240, comma 2, cod. pen., si fosse trattato o meno.
La circostanza che, invece, il ricorrente si sia limitato a lamentare il fat che il provvedimento di confisca fosse stato adottato in assenza di motivazione, senza pertanto addurre elementi che – escludendo trattarsi di confisca obbligatoria in caso di sentenza di patteggiamento – avrebbero reso necessaria una sia pur succinta motivazione, fa sì che la impugnazione proposta si presenti inammissibilmente generica.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l’art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2025
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente