Confisca e Patteggiamento: La Cassazione Sancisce l’Obbligatorietà anche senza Accordo
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è una procedura che consente di definire rapidamente un processo penale. Tuttavia, sorgono spesso questioni complesse riguardo alle misure patrimoniali accessorie, come la confisca. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un punto cruciale: l’obbligatorietà della confisca patteggiamento per i reati tributari, anche quando non è espressamente inclusa nell’accordo tra accusa e difesa. Analizziamo questa importante decisione.
Il Caso: Confisca non Concordata nel Patteggiamento
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un ricorso presentato da un imputato condannato con sentenza di patteggiamento per un reato fiscale previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 74/2000. Oltre alla pena concordata, il Giudice del Tribunale di Milano aveva disposto la confisca di una somma considerevole, pari a 194.713,00 euro, quale profitto del reato. L’imputato ha deciso di impugnare tale statuizione davanti alla Corte di Cassazione.
I Motivi del Ricorso: Due Censure Contro la Sentenza
Il ricorrente basava la sua impugnazione su due motivi principali:
1. Violazione di legge sulla confisca: Si sosteneva che la confisca non fosse stata prevista nell’accordo di patteggiamento e che, pertanto, il giudice non potesse disporla autonomamente.
2. Erroneità nel calcolo del profitto: L’imputato contestava il metodo di calcolo dell’imposta evasa (l’accertamento induttivo), sostenendo che tale calcolo fosse errato e chiedendo di fatto una nuova valutazione nel merito.
La Decisione della Cassazione sulla confisca patteggiamento
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando entrambe le censure e fornendo chiarimenti fondamentali sul rapporto tra confisca patteggiamento e obbligatorietà della misura.
Le motivazioni: Perché il ricorso è inammissibile?
La Corte ha smontato le argomentazioni del ricorrente con un ragionamento giuridico netto.
Sul primo punto, i giudici hanno ribadito un principio consolidato: la confisca del profitto dei reati tributari è obbligatoria. In quanto tale, essa non rientra nella disponibilità delle parti. Il giudice, anche in sede di patteggiamento, è tenuto a disporla per legge, indipendentemente dal fatto che sia stata menzionata o meno nell’accordo. La recente Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022), che ha introdotto la possibilità per le parti di accordarsi su alcuni aspetti della confisca, si applica esclusivamente alla confisca facoltativa e alle pene accessorie, non a quella obbligatoria. Pertanto, il giudice di primo grado ha agito correttamente.
Sul secondo punto, la Corte ha qualificato la censura come fattuale e generica. Contestare il metodo di calcolo del profitto del reato in sede di legittimità equivale a chiedere una rivalutazione del fatto, operazione preclusa alla Corte di Cassazione. La quantificazione del profitto, basata sul capo di imputazione accettato con il patteggiamento, non può essere rimessa in discussione in quella sede.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza rafforza il principio secondo cui la sentenza di patteggiamento non può eludere le conseguenze patrimoniali obbligatorie previste dalla legge per determinati reati. La confisca patteggiamento per reati fiscali è un automatismo che il giudice deve applicare, garantendo che i proventi dell’attività illecita vengano sottratti al reo. La decisione serve da monito: l’accordo sulla pena non significa poter negoziare su misure ablative che lo Stato impone a tutela dell’erario e della legalità economica. Chi accede al rito speciale deve essere consapevole che il profitto del reato sarà comunque confiscato, secondo quanto stabilito dalla legge.
Nel patteggiamento, la confisca del profitto del reato deve essere sempre concordata tra le parti?
No, secondo l’ordinanza, se la confisca è prevista dalla legge come obbligatoria (come nel caso dei reati tributari), il giudice deve disporla anche se non è stata oggetto di accordo tra le parti.
È possibile contestare in Cassazione il metodo di calcolo del profitto confiscato in una sentenza di patteggiamento?
No, la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile tale motivo di ricorso, qualificandolo come una richiesta di rivalutazione dei fatti, che non è consentita in sede di legittimità.
La riforma Cartabia ha modificato le regole sulla confisca nel patteggiamento?
Sì, ma solo in parte. La riforma ha introdotto la possibilità per le parti di accordarsi su alcuni aspetti della misura, ma questa facoltà è limitata alla confisca facoltativa e alle pene accessorie, non estendendosi alla confisca obbligatoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37798 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37798 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/01/2024 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso di COGNOME NOME che deduce la violazione di legge in relazione all’art. 12 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, e art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen. per avere il Giudice, nella sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen. per il reato di cui all’art. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, disposto l confisca della somma di C 194.713,00, confisca non prevista nell’accordo ex art. 444 cod.proc.pen. è inammissibile in quanto il giudice con la sentenza di patteggiamento è tenuto ad impartirla anche nel caso in cui esso non abbia formato oggetto di accordo, trattandosi di confisca obbligatoria che, come tale, non rientra nello spettro applicativo di cui all’art. 444, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che limita a confisca facoltativa e alle pene accessorie la possibilità, per le parti, di chiedere ch l’una non sia ordinata o sia ordinata con riferimento a specifici beni o per un determinato importo e che le altre non siano applicate o lo siano per una durata determinata.
Ritenuto che è parimenti inammissibile anche la seconda censura che contesta il calcolo della imposta sulla base dell’accertamento induttivo, come indicato nel capo di imputazione, nell’ammontare di C 194.713,00, e non la sua natura di profitto del reato, censura che in definitiva è fattuale e generica, profitto del reato quantifica dal giudice nella misura indicata nel capo di imputazione, calcolo che ora il ricorrente contesta nella sua determinazione contestando il metodo induttivo che si risolve in una richiesta di rivalutazione del fatto che non è consentita.
Rilevato c , M pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 04/10/2024
Il Consi ‘ere stensore
Il Presidente