Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20965 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20965 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 07/10/1978
avverso la sentenza del 01/02/2025 del GIP TRIBUNALE di COMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso
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RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Como pronunciava sentenza di applicazione della pena, recependo l’accordo intervenuto tra le parti concernente la determinazione della pena e la confisca dei telefoni cellulari sequestrati.
Avverso tale sentenza, il ricorrente ha proposto un unico motivo di impugnazione per violazione di legge, lamentando difetto assoluto di motivazione in ordine alla disposta confisca.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che l’imputato ha espressamente convenuto la confisca dei telefoni cellulari in sequestro. L’accordo con la pubblica accusa, pertanto, si è formato anche su tale aspetto della res giudicanda, come previsto dall’art. 444, comma 1, modificato dal d.lgs n.150del 2022, e la decisione del Tribunale ha ratificato l’accordo nella sua interezza. Né l’accordo intervenuto tra le parti ha condotto all’applicazione di una misura di sicurezza illegale, essendo stata contestata all’imputato la cessione ( e non la mera detenzione) di stupefacente. Per consolidata giurisprudenza, infatti, è sempre consentita la confisca del denaro, ai sensi dell’art. 240 cod. pen e dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., nell’ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità (da ultimo Sez.4, n. 20130 del 19/4/2022, COGNOME, Rv. 283248); ed è comunque configurabile un nesso di pertinenzialità tra l’uso dei telefoni, ai fini di contattare g acquirenti, e le cessioni contestate, quindi intrinsecamente compatibile con i casi previsti dalla menzionata norma. Non è contestabile, infatti, che a fronte del reato di illecita cessione, i telefoni cellulari rinvenuti nella disponibilità dell’imputato posso in astratto considerarsi quale mezzo usato per commettere del reato, quindi collegabile alla commissione dell’illecito.
Va pertanto dichiarata l’ inammissibilità del ricorso per cassazione. A tal riguardo, infatti, questa Corte ha chiarito che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all’art. 448 comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell’accordo tra le parti. (Sez.U, n. 21368 del 26/9/2019, dep.2020, Savin, Rv. 279348).
4. Alla inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in favore della cassa
delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 7 maggio 2025