Confisca nel Patteggiamento: La Cassazione Ribadisce l’Obbligo di Motivazione Specifica
Il rapporto tra confisca e patteggiamento rappresenta un tema di grande rilevanza nel diritto penale, specialmente quando si tratta di misure di sicurezza patrimoniali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 46613/2023) offre un importante chiarimento: anche se il rito del patteggiamento prevede una motivazione sintetica per la pena, la stessa sinteticità non può estendersi automaticamente alla confisca. Quest’ultima, infatti, richiede una giustificazione specifica e adeguata. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso: Il Ricorso contro la Confisca
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare. La condanna riguardava reati previsti dall’art. 73, commi 4 e 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990). Oltre alla pena concordata, il giudice aveva disposto la confisca di una somma di denaro trovata nella disponibilità dell’imputato.
L’imputato ha deciso di ricorrere in Cassazione, contestando specificamente la legittimità della misura di sicurezza patrimoniale applicata, sostenendo implicitamente una carenza di motivazione sulla provenienza illecita del denaro.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Principio della Motivazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato e aspecifico. Tuttavia, nel farlo, ha colto l’occasione per ribadire un principio fondamentale: la decisione che dispone la confisca, anche in un contesto di confisca patteggiamento, deve essere sorretta da una motivazione autonoma e puntuale.
Il giudice non può limitarsi a ratificare l’accordo tra le parti, ma deve esplicitare le ragioni che giustificano l’ablazione dei beni. Questo obbligo motivazionale serve a garantire la trasparenza e la controllabilità della decisione, soprattutto quando si incide sul patrimonio del cittadino.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi principali.
Adeguatezza della Motivazione del Giudice di Merito
Contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, i giudici di legittimità hanno riscontrato che, nel caso di specie, il provvedimento di confisca era stato oggetto di una “specifica ed adeguata motivazione”. Il giudice di primo grado aveva infatti incentrato la sua analisi su due elementi cruciali:
1. La provenienza della somma dall’attività illecita: Il denaro era stato considerato il provento diretto del reato contestato.
2. La mancata dimostrazione di lecita provenienza: L’imputato non aveva fornito giustificazioni attendibili sull’origine legittima del denaro.
Questa doppia valutazione ha reso la motivazione sufficiente a giustificare la misura di sicurezza, rispettando così gli standard richiesti dalla giurisprudenza, anche in riferimento all’art. 240-bis del codice penale (ex art. 12-sexies d.l. 306/1992).
Aspecificità del Ricorso Proposto
Un ulteriore motivo di inammissibilità è stato individuato nella genericità delle censure mosse dal ricorrente. La Corte ha osservato che il ricorso era aspecifico perché ometteva di considerare un dettaglio fondamentale: la condanna e la conseguente confisca riguardavano non solo l’ipotesi lieve del reato (comma 5), ma anche quella più grave (comma 4). Il ricorrente, nel suo atto, non aveva formulato alcun rilievo su questo punto, rendendo la sua impugnazione parziale e, di conseguenza, inefficace.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro: nel contesto del confisca patteggiamento, il giudice ha il dovere di motivare in modo autonomo e specifico sulla necessità della misura ablativa. Non basta l’accordo sulla pena. È necessario che il giudice verifichi e dia conto dell’esistenza dei presupposti per la confisca, come la sproporzione tra i beni e il reddito dichiarato o la loro diretta derivazione dal reato.
Per la difesa, ciò significa che ogni contestazione contro una confisca deve essere dettagliata e puntuale, affrontando tutti gli aspetti della condanna e dimostrando attivamente la provenienza lecita dei beni. Un ricorso generico o parziale rischia, come in questo caso, di essere dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
In un patteggiamento, il giudice deve motivare la decisione di confiscare del denaro?
Sì. La Corte di Cassazione ha ribadito che la sinteticità della motivazione tipica del patteggiamento non si estende alla misura di sicurezza della confisca. Il giudice ha l’obbligo di motivare specificamente sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili le giustificazioni sulla provenienza del denaro, sia sull’esistenza di una sproporzione tra i beni e il reddito dell’imputato.
Cosa ha ritenuto sufficiente la Corte come motivazione per la confisca in questo caso?
La Corte ha considerato adeguata la motivazione del giudice di merito perché era incentrata su due punti specifici: la chiara provenienza della somma di denaro dall’attività illecita oggetto dell’accertamento e la mancata dimostrazione, da parte dell’imputato, di una sua lecita provenienza.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, dato che la confisca era stata adeguatamente motivata. Inoltre, è stato ritenuto aspecifico perché il ricorrente non ha formulato censure riguardo a tutte le fattispecie di reato per cui era stato condannato (in particolare quella più grave del comma 4 dell’art. 73 d.P.R. 309/1990), che giustificavano anch’esse la confisca.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46613 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46613 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME ( CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NOME
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 23532/23 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (patteggiamento per il reato di cui all’ art. 73, c 4 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Rilevato che in tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito può estendersi all’applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice dispone l’ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell’art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240-bis cod. pen.), l’obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili giusti eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, s sull’esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell’im la sua effettiva attività economica (Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021, Syziu, Rv. 281358);
Ritenuto che il ricorso proposto da COGNOME sulla confisca della somma di denaro trovata nella sua disponibilità, è manifestamente infondato poiché la misura di sicurez applicata è stata oggetto di specifica ed adeguata motivazione, incentrata sulla provenienz della somma dall’attività illecita oggetto dell’accertamento nonché sulla mancata dimostrazion di lecita provenienza; che le censure sono altresì aspecifiche in quanto l’applicazione della p e la conseguente confisca ha avuto riguardo anche al reato di cui al comma 4, oltre che de comma 5, su cui il ricorrente ha omesso qualsivoglia rilievo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Così deciso il 27/10/2023 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.