Confisca nel Patteggiamento: La Cassazione Ribadisce l’Obbligo di Motivazione
Con la sentenza n. 16968 del 2024, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema cruciale dei procedimenti speciali: la confisca nel patteggiamento. La decisione chiarisce che, anche in un contesto di accordo tra le parti, il giudice non può esimersi dal fornire una motivazione adeguata quando dispone la confisca di beni non considerata obbligatoria per legge. Questa pronuncia rafforza le garanzie patrimoniali dell’imputato, sottolineando che ogni provvedimento ablativo deve essere giustificato.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena. Un soggetto, accusato di illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, aveva concordato con la pubblica accusa una pena di due anni e dieci mesi di reclusione e 12.300 euro di multa. Oltre alla pena, il giudice aveva ordinato la confisca di tutti i beni in sequestro, inclusa una somma di denaro e un telefono cellulare, qualificandoli come corpo del reato o cose pertinenti al reato.
La difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, sollevando due questioni principali: in primo luogo, un’omessa motivazione riguardo all’assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; in secondo luogo, e più significativamente, la totale assenza di motivazione sulla decisione di confiscare il denaro e il cellulare.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, ritenendolo generico poiché la sentenza impugnata conteneva un riferimento, seppur sintetico, all’esame degli atti processuali che escludeva cause di proscioglimento.
Di contro, i giudici di legittimità hanno accolto il secondo motivo, ritenendolo pienamente fondato. La sentenza impugnata è stata quindi annullata, ma solo limitatamente al punto della confisca del denaro e del cellulare, con rinvio al GIP di Modena per una nuova valutazione.
L’Obbligo di Motivazione sulla Confisca nel Patteggiamento
Il cuore della decisione risiede nel principio secondo cui la confisca facoltativa, prevista dall’art. 240 del codice penale, richiede sempre un onere di motivazione da parte del giudice. La Corte ha ricordato che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 134 del 2003, l’istituto della confisca è applicabile al patteggiamento non solo nelle ipotesi obbligatorie, ma in tutte quelle previste dalla legge.
Questa estensione, tuttavia, impone al giudice un dovere specifico: spiegare le ragioni per cui ritiene necessario disporre la confisca di determinati beni. Non è sufficiente una generica affermazione sulla loro pertinenza al reato.
le motivazioni
La Cassazione ha chiarito che il giudice, nel disporre la confisca facoltativa, deve esplicitare il percorso logico-giuridico che lo ha portato a tale decisione. In particolare, deve motivare:
1. Le ragioni della confisca: Perché si ritiene che specifici beni sottoposti a sequestro (in questo caso, denaro e cellulare) debbano essere confiscati.
2. La valutazione delle giustificazioni: Qualora la difesa abbia fornito spiegazioni sulla legittima provenienza dei beni, il giudice deve indicare perché non le ritiene attendibili.
Nel caso di specie, la sentenza del GIP mancava completamente di questa parte motiva. L’ordine di confisca era stato disposto in modo automatico, senza alcuna argomentazione a supporto. Tale omissione costituisce una violazione di legge che vizia la sentenza e ne impone l’annullamento sul punto. La Corte ha richiamato un suo precedente (sentenza n. 6618/2014) per rafforzare questo principio consolidato.
le conclusioni
La sentenza in commento rappresenta un importante monito per i giudici di merito. Anche in un rito deflattivo come il patteggiamento, dove la valutazione del giudice è per certi versi limitata dall’accordo tra le parti, non possono essere compresse le garanzie fondamentali. L’obbligo di motivazione dei provvedimenti, soprattutto di quelli che incidono sulla sfera patrimoniale, rimane un pilastro del nostro ordinamento. La decisione di confiscare beni non può essere un atto meccanico, ma deve essere il frutto di una valutazione ponderata e trasparente, suscettibile di controllo in sede di impugnazione. L’annullamento con rinvio consentirà al giudice di primo grado di sanare il vizio, fornendo quella motivazione che era mancata nella prima decisione.
Nel patteggiamento il giudice può disporre la confisca di beni senza motivazione?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che la confisca non obbligatoria (facoltativa), anche in caso di patteggiamento, deve essere sempre motivata. Il giudice deve spiegare perché ritiene che i beni siano legati al reato e perché non ritiene attendibili eventuali giustificazioni sulla loro lecita provenienza.
Cosa succede se una sentenza di patteggiamento dispone una confisca non motivata?
La sentenza può essere annullata su questo specifico punto attraverso il ricorso per cassazione. Come avvenuto nel caso di specie, la Corte annulla la decisione limitatamente alla confisca e rinvia il caso al giudice di merito per una nuova valutazione che dovrà essere adeguatamente motivata.
Qual è l’impatto della legge n. 134/2003 sulla confisca nel patteggiamento?
Questa legge ha esteso l’applicabilità della confisca nel rito del patteggiamento a tutte le ipotesi previste dall’art. 240 c.p., e non più solo a quelle di confisca obbligatoria. Proprio questa estensione, secondo la Cassazione, impone al giudice un più stringente onere di motivare la sua decisione quando la confisca è facoltativa.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16968 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16968 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA in Tunisia avverso la sentenza del 18/05/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro e del cellulare e dichiarare inammissibile nel resto il ricorso.
“
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con il provvedimento in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, su concorde richiesta delle parti, applicava a NOME COGNOME la pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione ed euro 12.300 di multa per i reati di illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, ordinando “la confisca di tutti i beni in sequestro con conseguente distruzione degli stessi, ad eccezione della somma di denaro e del telefono cellulare”.
2.11 difensore di NOME ha presentato ricorso per cassazione avverso detta sentenza e ne ha chiesto l’annullamento sul rilievo dell’omessa motivazione in ordine sia all’assenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. che alla disposta confisca del denaro e del telefono cellulare.
Il primo motivo di ricorso si palesa affatto generico a fronte dell’esplicito e adeguato riferimento in motivazione all’avvenuto “esame degli atti contenuti nel fascicolo del P.M.”, per escludere l’emergenza di elementi idonei a pervenire al proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Risulta viceversa fondato il secondo motivo, in assenza di motivazione sulla confisca non obbligatoria. In tema di patteggiamento, l’estensione dell’applicabilità della confisca, per effetto della legge 14 giugno 2003, n. 134, a tutte le ipotesi previste dall’art. 240 cod. pen., e non più solo a quelle previste come ipotesi di confisca obbligatoria, impone al giudice di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro, ovvero, in subordine, quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati (Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014, Fiocco, Rv. 258275).
Ne consegue l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in relazione alla confisca del denaro e del cellulare; l’inammissibilità del ricorso nel resto.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro e del telefono cellulare e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 26/03/2024