Confisca nel Patteggiamento: La Cassazione Sottolinea l’Obbligo di Motivazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione torna a fare luce sul delicato rapporto tra confisca e patteggiamento, due istituti centrali del nostro ordinamento penale. Sebbene il patteggiamento sia caratterizzato da una motivazione semplificata, la Suprema Corte ha ribadito che questa sinteticità non può estendersi alla misura di sicurezza della confisca, la quale richiede sempre un’argomentazione specifica e puntuale da parte del giudice. Tuttavia, come dimostra il caso in esame, un ricorso contro tale misura deve essere altrettanto specifico per non essere dichiarato inammissibile.
I Fatti del Caso e il Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da un procedimento per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti, definito con un’istanza di patteggiamento accolta dal Giudice per l’Udienza Preliminare. Oltre alla pena concordata, il giudice aveva disposto la confisca di una somma di denaro trovata nella disponibilità dell’imputato. L’interessato ha proposto ricorso per Cassazione, contestando proprio la legittimità di tale misura ablativa, lamentando una carenza di motivazione sulla provenienza illecita del denaro.
L’Obbligo di Motivazione Rafforzato per la Confisca nel Patteggiamento
La Corte di Cassazione, nell’analizzare il ricorso, parte da un principio consolidato in giurisprudenza. In tema di confisca patteggiamento, la sinteticità della motivazione, tipica di questo rito premiale, non è sufficiente. Il giudice che applica una misura di sicurezza patrimoniale come la confisca, specialmente quella prevista dall’art. 240-bis del codice penale, ha un preciso obbligo di motivare.
Questa motivazione deve toccare due aspetti fondamentali:
1. Le ragioni per cui non si ritengono attendibili le eventuali giustificazioni fornite dall’imputato sulla provenienza del denaro o dei beni.
2. L’esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali e il reddito dichiarato o l’attività economica svolta dal soggetto.
Questo principio garantisce che la decisione di sottrarre un bene al suo proprietario sia sempre fondata su un’analisi concreta e non su una presunzione automatica derivante dall’accordo sulla pena.
Le Motivazioni della Decisione: Ricorso Generico e Manifestamente Infondato
Nonostante la riaffermazione di questo importante principio, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione non risiede in un’inversione di rotta, ma nella valutazione del caso specifico. I giudici hanno ritenuto il ricorso “generico e manifestamente infondato” perché, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il giudice di merito aveva fornito una motivazione adeguata e specifica.
La motivazione della sentenza impugnata si fondava su due pilastri solidi:
1. La provenienza della somma dall’attività illecita: il giudice aveva chiaramente collegato il denaro sequestrato al reato oggetto del patteggiamento.
2. La mancata dimostrazione di lecita provenienza: l’imputato non era stato in grado di fornire alcuna prova convincente che giustificasse il possesso di quella somma in modo legittimo.
Di fronte a una motivazione così strutturata, il ricorso si è rivelato inefficace perché non ha contestato specificamente questi punti, limitandosi a una doglianza generale.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione della Cassazione offre una duplice lezione. Da un lato, conferma che la confisca nel patteggiamento non è mai automatica e deve essere supportata da una motivazione che vada oltre il semplice accordo sulla pena. Dall’altro, avverte che per contestare efficacemente tale misura, il ricorso non può essere generico. È necessario attaccare punto per punto le argomentazioni del giudice di merito, dimostrando ad esempio la legittimità dei fondi o l’assenza di un nesso con il reato. In mancanza di una contestazione specifica, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
In caso di patteggiamento, il giudice può disporre la confisca senza una motivazione specifica?
No. La Corte di Cassazione ribadisce che, anche in un patteggiamento, la misura di sicurezza della confisca richiede un’obbligazione di motivazione specifica e non può basarsi sulla sinteticità tipica del rito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile se esiste un obbligo di motivazione per la confisca?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché era generico e manifestamente infondato. Secondo la Corte, il giudice di merito aveva fornito una motivazione adeguata, incentrata sulla provenienza illecita della somma e sulla mancata dimostrazione di una sua lecita provenienza da parte dell’imputato.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile in questi casi?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40407 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40407 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/04/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 17254/24 Gueye
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (patteggiamento per il reato di cui all’ art comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Rilevato che in tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito n può estendersi all’applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice dispone l’ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell’art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240-bis cod. pen.), l’obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili giustif eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, si sull’esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell’impu la sua effettiva attività economica (Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021, Syziu, Rv. 281358);
AAff- avi’ Ritenuto/che il ricorso proposto da Gueye sulla confisca della somma di denaro trovata nella sua disponibilità è generico e manifestamente infondato poiché la misura di sicurezza applicata è stata oggetto di specifica ed adeguata motivazione, incentrata sulla provenienza della somma dall’attività illecita oggetto dell’accertamento nonché sulla mancata dimostrazione di lecita provenienza;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2024