Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 36046 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Penale Sent. Sez. 6 Num. 36046 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 30/10/2025
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent.n.sez.1515/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
CC – 30/10/2025
R.G.N. 23587/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Rimini il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza emessa in data 16/06/2025 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
letta la requisitoria del requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto di accogliere il ricorso e di annullare in parte la sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia ha applicato, su richiesta, ad NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per i delitti di detenzione a fine di spaccio e di cessione di cocaina, hashish e marijuana di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, accertati in Foggia in data 12 febbraio 2025.
Il giudice ha, altresì, dichiarato l’imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e a quelle di custodia cautelare in carcere, ha ordinato la confisca e la distruzione «di tutto quanto in sequestro, fatta eccezione dei cellulari, dei portadocumenti e delle somme di danaro rinvenute, che devono essere dissequestrate e restituite agli aventi diritto ad opera della polizia giudiziaria che ha materialmente eseguito il sequestro». Il giudice ha, inoltre, disposto il dissequestro dell’immobile ove era realizzata l’attività di spaccio.
AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO, difensore dell’imputato, ha proposto ricorso avverso questa sentenza e ne ha chiesto l’annullamento.
Con unico motivo di ricorso, il difensore ha dedotto la mancanza di motivazione quanto alla confisca della pistola giocattolo con tappo rosso, dell’ulteriore pistola ad aria compressa, nonché di otto telecamere e del sistema di videosorveglianza sottoposti a sequestro.
Ad avviso del difensore, infatti, la sentenza impugnata non avrebbe motivato in ordine alla natura di arma delle predette pistole e, in particolare, sulla loro potenzialità offensiva, idonea a giustificare l’adozione del provvedimento ablatorio; all’imputato, peraltro, non sarebbe stata mossa alcuna contestazione in materia di armi.
Parimenti il Giudice per le indagini preliminari non avrebbe motivato in ordine alla confisca facoltativa del sistema di videosorveglianza, che avrebbe un legame solo occasionale con la commissione del reato.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 8 agosto 2025, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, ha chiesto di annullare, almeno parzialmente, la sentenza impugnata con riferimento alla confisca, con rinvio al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Foggia per nuovo esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto, in quanto il motivo proposto è fondato.
Con unico motivo di ricorso, il difensore ha dedotto la mancanza di motivazione quanto alla confisca della pistola giocattolo con tappo rosso, dell’ulteriore pistola ad aria compressa, nonché di otto telecamere e del sistema di videosorveglianza sottoposti a sequestro.
Il motivo è ammissibile.
La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all’art. 448, comma 2bis , cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell’accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina AVV_NOTAIO prevista dall’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279348 – 01; conf. Sez. 3, n. 4252 del 15/1/2019, COGNOME, Rv. 274946-02; Sez. 2, n. 37590 del 30/4/2019, Giulivi, Rv. 277083, che hanno ritenuto ‘illegale’ l’applicazione della misura di sicurezza disposta in violazione dei presupposti e dei limiti stabiliti dalla legge per la sua applicazione).
Nel caso di specie il motivo è ammissibile, in quanto la confisca dei beni sopra indicati non ha formato oggetto dell’accordo tra le parti e l’imputato legittimamente deduce che la confisca è stata disposta in violazione dei presupposti e limiti stabiliti dalla legge.
Il motivo è, altresì, fondato.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, nell’applicare la pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per il reato di acquisto e detenzione illecita di sostanza stupefacente, non ha motivato sulla confisca della pistola ad aria compressa e delle pistola giocattolo, sulla loro natura di armi e sulla loro potenzialità offensiva, tale da giustificare il provvedimento ablatorio.
Il giudice, inoltre, non ha motivato in ordine alla confisca del sistema di videosorveglianza e delle relative telecamere e sul loro rapporto con la commissione dei reati accertati dalla sentenza di patteggiamento.
Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata con riferimento alla confisca dei beni predetti, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia, in quanto questa decisione implica valutazioni di fatto, precluse a questa Corte di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia.
Così deciso il 30/10/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME