Confisca nel Patteggiamento: La Cassazione Ribadisce l’Obbligo di Motivazione
Una recente sentenza della Corte di Cassazione riafferma un principio fondamentale in materia di confisca patteggiamento: anche quando si accede a un rito premiale come l’applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice non è esonerato dal dovere di motivare adeguatamente un provvedimento così incisivo come la confisca dei beni. La decisione sottolinea che la sinteticità tipica della sentenza di patteggiamento non può tradursi in un’applicazione automatica della misura di sicurezza, che richiede sempre una valutazione concreta dei suoi presupposti.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Latina, con cui un imputato veniva condannato per un reato legato agli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90). Oltre alla pena concordata, il giudice disponeva la confisca di una somma di denaro precedentemente sequestrata, richiamando semplicemente gli articoli di legge pertinenti (artt. 85-bis e 87 D.P.R. 309/90).
L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando proprio la mancanza assoluta di motivazione riguardo alla confisca. La sentenza, infatti, si era limitata a indicare le norme di riferimento senza spiegare perché, nel caso specifico, i presupposti per l’ablazione del denaro fossero soddisfatti.
La Decisione della Corte e l’Analisi sulla Confisca nel Patteggiamento
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando la sentenza limitatamente alla parte relativa alla confisca e rinviando la questione a un nuovo esame da parte del Tribunale di Latina. La decisione si fonda su un principio giuridico consolidato, definito dalla Corte come jus receptum.
Il Principio dello “Jus Receptum”
La Corte ha ribadito che la sinteticità della motivazione che caratterizza la sentenza di patteggiamento non può estendersi all’applicazione di misure di sicurezza come la confisca. Quest’ultima, specialmente nella sua forma “allargata” (prevista dall’art. 240-bis c.p.), impone al giudice un obbligo di motivazione specifico e puntuale. Non è sufficiente un rinvio formale alla legge, ma è necessaria una valutazione sostanziale.
I Requisiti della Motivazione sulla Confisca
Secondo la Cassazione, il giudice che dispone la confisca obbligatoria di denaro o beni ha un duplice onere motivazionale:
1. Valutare le giustificazioni dell’imputato: Deve spiegare le ragioni per cui non ritiene attendibili le eventuali prove o argomentazioni fornite dall’interessato circa la legittima provenienza dei beni.
2. Verificare la sproporzione: Deve accertare e motivare l’esistenza di una sproporzione tra il valore dei beni da confiscare e il reddito o l’attività economica dichiarati dall’imputato.
L’assenza di tale analisi rende il provvedimento illegittimo per violazione di legge e vizio di motivazione.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte di Cassazione è chiara e rigorosa. I giudici hanno evidenziato che disporre la confisca senza esprimere alcuna valutazione sulla sussistenza dei suoi presupposti costituisce una palese violazione di legge. Il patteggiamento, pur essendo un accordo tra le parti sulla pena, non trasforma il giudice in un mero ratificatore. Egli mantiene il dovere di controllare la legalità degli aspetti non coperti dall’accordo, come appunto le misure di sicurezza patrimoniali. L’obbligo di motivazione serve a garantire il diritto di proprietà e a evitare ablazioni arbitrarie, assicurando che la confisca sia applicata solo quando ne siano stati rigorosamente accertati i presupposti fattuali e normativi, come la sproporzione patrimoniale e l’illecita provenienza dei beni.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia consolida un importante baluardo a tutela dei diritti patrimoniali dell’imputato, anche nell’ambito dei procedimenti speciali. L’insegnamento è duplice: da un lato, conferma che il patteggiamento non annulla il dovere di motivazione del giudice su punti cruciali come la confisca; dall’altro, chiarisce che la confisca non è mai un automatismo sanzionatorio, ma il risultato di un accertamento che deve essere reso trasparente e verificabile attraverso una motivazione esplicita. Per gli operatori del diritto, ciò significa che in sede di accordo per il patteggiamento, la difesa deve prestare massima attenzione alla potenziale applicazione della confisca, preparando argomentazioni sulla legittima provenienza dei beni, e che il giudice dovrà sempre dar conto nella sentenza del suo percorso logico-giuridico nel disporla.
È possibile disporre la confisca di beni in una sentenza di patteggiamento?
Sì, è possibile, ma la sentenza non può limitarsi a indicare le norme di legge. Il giudice ha l’obbligo di fornire una motivazione specifica e autonoma che giustifichi l’applicazione di tale misura di sicurezza.
Cosa deve motivare il giudice per disporre la confisca nel patteggiamento?
Il giudice deve motivare su due aspetti fondamentali: in primo luogo, sulle ragioni per cui non ritiene credibili le eventuali giustificazioni fornite dall’imputato sulla legittima provenienza dei beni; in secondo luogo, sull’esistenza di una chiara sproporzione tra il valore di tali beni e il reddito o l’attività economica dell’imputato.
La motivazione sintetica tipica del patteggiamento è sufficiente per giustificare la confisca?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che la sinteticità della motivazione, tipica del rito del patteggiamento, non si estende all’applicazione della confisca. Quest’ultima richiede una valutazione e una motivazione approfondite e specifiche, non potendo essere disposta in modo automatico.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34849 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34849 Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Sarno il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 15/05/2025 del Tribunale di Latina letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; limitatamente alla confisca della somma di denaro;
CONSIDERATO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Latina ha applicato, ai sensi dell’art. · 444 cod. proc. pen., · a NOME COGNOME la . pena concordata tra ‘le parti in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, così riqualificata l’originaria fattispecie, disponendo la confisca, ai sensi degli artt. 85 bis e 87 D.P.R. n. 309/90 della somma di denaro in sequestro.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che, con atto del difensore, deduce violazione dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309/90 in relazione all’art. 240-bis cod. pen. e mancanza di motivazione in ordine alla disposta confisca della somma di denaro in sequestro, essendosi la sentenza limitata alla sola indicazione delle disposizioni di legge.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha concluso come in epigrafe.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Rileva questa Corte che, nel disporre la confisca della somma di denaro sequestrata all’imputato, la sentenza non ha espresso alcuna valutazione a riguardo della sussistenza dei suoi presupposti, così incorrendo nella violazione di legge e nel vizio di motivazione denunciato.
Costituisce jus receptum, applicabile anche alla fattispecie in esame, il principio secondo il quale, in tema di patteggiannento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all’applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l’ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell’art. 12-sexies d. I. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240-bis cod. pen.), ha l’obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, sia sull’esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell’imputato o la sua effettiva attività economica (Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021, Syziu, Rv. 281358 – 01).
Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro, con rinvio al Tribunale di Latina in diversa persona fisica per nuovo giudizio sul punto.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Latina, in diversa persona fisica.
Così deciso il 14/10/2025.