Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16642 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16642 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/04/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME – Presidente – NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME – Relatore –
Sent. n. sez. 597
CC – 01/04/2025
R.G.N. 1596/2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 11/11/2000 in MAROCCO (CUI 06Q2M56) avverso la sentenza in data 19/11/2024 del GIP del TRIBUNALE DI SAVONA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
a seguito di trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
NOMECOGNOME per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 19/11/2024 resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal G.i.p. del Tribunale di Savona, che lo ha condannato per i reati di furto aggravato e rapina e ha disposto la confisca dello smartphone in sequestro.
Deduce:
1.1. Omessa motivazione in relazione alla confisca del telefono.
Il ricorrente premette che una sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione per dedurre l’omessa motivazione in relazione alla confisca.
Sulla base di tale premessa osserva che il giudice della sentenza impugnata non ha esplicitato i motivi di fatto e di diritto per cui ha disposto la confisca, là dove l’art. 240 cod. pen. consente la misura ablativa quando essa ricada sul profitto del reato, mentre il telefono confiscato era privo di correlazione con i reati contestati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1.1. Questa Corte ha già avuto modo di spiegare che «in tema di patteggiamento, l’estensione dell’applicabilità della confisca, per effetto della L. n. 134 del 2003, a tutte le ipotesi previste dall’art. 240 cod. pen., e non più solo a quelle previste come ipotesi di confisca obbligatoria, impone al giudice di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro, ovvero, in subordine, quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati. (Fattispecie, nella quale la Corte riteneva inadeguata ed insufficiente la motivazione con cui i giudici disponevano la confisca di un computer limitandosi ad affermare che trattavasi di bene di pertinenza del reato)» (Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014, COGNOME, Rv. 258275 -01; nello stesso senso, Sez. 3, n. 33432 del 03/07/2023, COGNOME, Rv. 285062 -01).
1.2. Ciò premesso, non può che rilevarsi come nella sentenza impugnata non si spenda nessuna parola quanto alle ragioni dell’ablazione del telefono, al punto da risultare impossibile finanche stabilire se si tratti di confisca obbligatoria ovvero di confisca facoltativa , mancando ogni argomentazione circa l’eventuale sussistenza dei presupposti dell’una o dell’altra misura .
Da ciò discende che la sentenza deve essere annullata con rinvio al g.i.p dello stesso tribunale, diversa persona fisica, ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per nuovo giudizio sulla confisca, necessario al fine di colmare le lacune argomentative qui rilevate.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto al G.i.p. del Tribunale di Savona in diversa persona fisica.
Così deciso il 01/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME