Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17901 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17901 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI PALERMO nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato a ERICE il 07/03/1969
avverso la sentenza del 26/11/2024 del GIP TRIBUNALE di MARSALA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni trasmesse dal Procuratore generale nella persona del sostituto dott.sa NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, e deil’avv.to NOME COGNOME difensore di Amato, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile o infondato.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 28/2/2024 il GIP del Tribunale di Marsala applicò ad COGNOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 10 bis d.lgs. n. 74 del 2000, relativo all’omesso versamento delle ritenute operate alla fonte relative agli emolumenti erogati dovute in base alla dichiarazione mod. 770/2019, per un ammontare pari a C 531.279,96, la pena concordata dalle parti di mesi otto di reclusione, sostituita con la pena pecuniaria di C 6000,00 di multa.
il profilo della violazione di legge, la violazione dell’art. 13 bis comma 2 d.lgs 74/2000 e dell’art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000. Si rappresenta, al riguardo, che: la sentenza non faceva menzione dell’integrale pagamento degli importi dovuti, risultando anzi tale ipotesi esclusa dall’ “esame degli atti processuali”; benché non fosse stato disposto il sequestro, il GIP era comunque obbligato a individuare i beni costituenti prezzo o profitto del reato ovvero, in caso di impossibilità, disporre la confisca per equivalente; la consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene che la sentenza di patteggiamento che ometta di disporre la confisca ex art. 12- bis d.lgs. n. 74/2000 integra una violazione di legge che consente al pubblico ministero di esperire il ricorso per cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di cui oltre.
1. Inammissibile risulta il primo motivo del ricorso, risultando fondato su un’esegesi dell’art. 13-bis comma 2 che si discosta dal principio, espressione di un consolidato orientamento di legittimità, secondo cui in tema di reati tributari, la preclusione al patteggiamento posta dall’art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 per il caso di mancata estinzione del debito tributario prima dell’apertura del dibattimento opera solo con riguardo ai più gravi reati dichiarativi di cui agli artt 2, 3, 4 e 5, richiamati dall’art. 13, comma 2, dello stesso decreto, dal momento che, in tali ipotesi, l’integrale pagamento del debito effettuato prima del predetto termine, ma dopo la formale conoscenza, da parte dell’autore del reato, di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, vale solo a ridurre il disvalore penale del fatto e non esclude la punibilità, mentre non opera per i reati di omesso versamento di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, richiamati dall’art. 13 comma 1, d.lgs. citato, per i quali l’estinzione del debito determina la non punibilità e, quindi, non può valere quale condizione per accedere al patteggiamento (Sez. 3, n. 9083 del 12/01/2021, COGNOME, Rv. 281709 – 01; Sez. 3, n. 38684 del 12/04/2018, COGNOME, Rv. 273607 – 01).
2. E’ invece fondato il secondo motivo. La confisca del profitto dei reati fiscali va obbligatoriamente disposta, anche con la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., pur quando non abbia formato oggetto dell’accordo tra le parti, attesa la sua natura di vera e propria sanzione (Sez. 3, n. 6047 del 27/09/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268829; Sez. 3, n. 29428 del 08/05/2019, COGNOME, Rv. 275896 – 01 ).
L’accoglimento del ricorso, ancora, non trova ostacolo nella previsione dell’ 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. – disposizione introdotta con la I. 23 giu 2017, n. 103 – che prevede che il pubblico ministero e l’imputato possono ricorr per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al dif correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica de e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Questa Corte, in vicen tutto analoghe, ha, infatti, precisato che, in tema di patteggiamen “ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero, ex art. 448, com 2-bis cod. proc. pen., volto a denunciare l’omessa applicazione della conf obbligatoria prevista dall’art. 12- bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nono la ricorrenza dei relativi presupposti, in quanto tale omissione determina illegalità sul piano quantitativo delle statuizioni conseguenti alla realizzazi reato per il quale detta confisca è prevista come obbligatoria (Sez. 3, n. 2942 08/05/2019, COGNOME, Rv. 275896) e quest’orientamento ha trovato conferma anche in una pronuncia adottata da questa Corte nella sua più autorevo composizione (S.U., sent. n. 21368 del 26/09/2019, COGNOME Rv. 279348-03)” (Sez. 3, n. 6854 del 21/12/2023, COGNOME).
3. Ciò premesso, osserva il Collegio che il GIP del Tribunale di Marsala, avendo pronunciato sentenza di applicazione pena per reato tributario ha omesso senza spiegarne le ragioni, di provvedere sulla confisca obbligatoria relativam al profitto dello stesso, da individuarsi nell’importo corrispondente alle ri non versate, quali più sopra specificatil5salvo il caso che siano interv pagamenti (anche solo parziali), ciò che impone un accertamento in fatto in ques sede non consentito.
La conclusione cui si è pervenuti non trova ostacolo in alcuno degli argomen esposti nella conclusione rassegnate dalle parti processuali.
Non compete al PG ricorrente, infatti, individuare i beni che avrebbero dovut essere colpiti dalla confisca. Il ricorso, inoltre, richiama la giurisprud legittimità secondo la quale il sequestro preventivo dei beni non costitu presupposto della confisca (cfr. Sez. 3, n. 20776 del 6/3/2014, Hong, Rv. 2596 – 01 con riferimento ai reati tributari).
Le conclusioni della difesa collegano la richiesta di inammissibili infondatezza del ricorso al decreto penale di condanna adottato nei confront COGNOME configurando una sorta di divieto di reformatio in peius rispetto trattamento sanzionatorio irrogato con il provvedimento opposto che non trova alcun riscontro nel codice di rito.
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All’annullamento della sentenza impugnata segue, secondo l’avviso di questo
Collegio, il necessario rinvio al Tribunale di Marsala, ufficio GIP, in diversa persona fisica affinché provveda in applicazione dei citati principi di diritto.
Va, anche, precisato, dando continuità all’orientamento di legittimità esistente, che non ricorrono i presupposti affinché la misura di sicurezza di carattere
patrimoniale ora in questione possa essere immediatamente disposta, attraverso l’esercizio di una sorta di funzione di supplenza giurisdizionale, da parte di questa
Corte di cassazione.
L’ adozione del provvedimento con il quale deve essere disposta la confisca, infatti, oltre che per la ragione già esposta, deve necessariamente “essere
preceduta da una fase di verifica volta ad accertare la possibilità di procedere, in via prioritaria, alla confisca diretta e, solo ove ciò sia impossibile stante l
materiale mancanza nella disponibilità del reo del profitto o del prezzo del reato, alla confisca per equivalente. Richiedendo l’accertamento in questione una serie
di possibili attività istruttorie che sono precluse a questa Corte -…- l’annullamento parziale della sentenza impugnata va disposto con rinvio” (Sez. 3,n. 3165 del
22/11/2019, (dep. 2020 ), Tortorici, Rv. 278637 – 02; conf. Sez. 3, n. 4208 del
19/12/2023, Cristofori).
La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio limitatamente al punto concernente l’omessa statuizione sulla confisca.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Marsala, Ufficio GIP. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 14/4/2025