Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 19976 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 19976 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 31/01/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 18/07/2022 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata in punto di confisca.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 18 luglio 2022, il Tribunale di Roma, riconosciuta la continuazione rispetto alla sentenza emessa dal Tribunale di Arezzo il 26 maggio 2021 e divenuta irrevocabile il 7 settembre 2021, per il reato di cui all’art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 e, conseguentemente, la recidiva specifica infraquinquennale, ha applicato a COGNOME NOME la pena
di 2 anni e 6 mesi di reclusione e di C 6.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, perché illecitamente deteneva, occultandola presso la sua abitazione in vista della successiva cessione a terzi, 78,6 g lordi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e 1765 g di hashish. Con il medesimo provvedimento, inoltre, sono stare disposte la confisca e la distruzione dello stupefacente e la confisca del denaro in sequestro.
Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, censurando, con un unico motivo di ricorso, la parte del provvedimento ove viene disposta la confisca del denaro in sequestro, e precisando che tale statuizione sarebbe scrutinabile ex art. 606 cod. proc. pen. essendo esterna all’accordo raggiunto tra le parti, in mancanza di ogni valutazione sul punto da parte del giudice. Da quanto precede deriverebbe, quale ulteriore conseguenza, l’impossibilità di appurare se tale confisca sia stata disposta ai sensi dell’art. 240 o dell’art. 240-bis cod. pen. Più nel dettaglio, nel capo di imputazione mancherebbe ogni contestazione in merito al possesso della somma di denaro rinvenuta nella disponibilità dell’imputato e sequestrata; a ciò si aggiunge che nei confronti del medesimo sarebbe stata mossa solo la contestazione di illecita detenzione di sostanza stupefacente e invece non sarebbero stati contestati episodi di cessione, così da poter soltanto presumere che la confisca sia stata disposta ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen. l:n ogni caso, il ricorrente avrebbe offerto una spiegazione adeguata circa la provenienza lecita del denaro, frutto della propria attività lavorativa e del mantenimento mensile petepito dal padre.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso – con cui si censura il vizio di motivazione relativamente alla disposta confisca del denaro in sequestro – è fondato.
In via preliminare, si deve rilevare che, in tema di patteggiamento, anche dopo l’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l’applicazione della confisca, essendo la stessa un’ipotesi di illegalità della misura di sicurezza, rilevante come violazione di legge ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost. Per giurisprudenza di legittimità consolidata, infatti, la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell’accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina AVV_NOTAIO
prevista dall’art. 606 cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019, Rv. 279348; Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019, Rv. 275862; Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, Rv. 274946).
Dalla lettura della sentenza emerge, in modo inequivoco, l’omessa motivazione sul punto, non essendo stata effettuata dal giudice una qualche considerazione in ordine al tipo di confisca oggetto della decisione in relazione al capo di imputazione riferibile all’odierno ricorrente. La dizione contenuta in sentenza, secondo la quale viene disposta la “confisca del denaro in sequestro”, non appare sufficiente al fine di ritenere rispettato il requisito motivazionale seppure caratterizzato da minore ampiezza, che deve comunque ricorrere in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti. In tal senso, deve essere ribadito il principio affermato da questa Corte secondo il quale, in tema di patteggiamento, l’obbligo di motivazione del giudice in relazione alla confisca diretta del profitto de reato deve essere parametrato alla particolare natura della sentenza, rispetto alla quale – pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le parti – lo sviluppo argomentativo della decisione è necessariamente correlato all’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione (ex multis, Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Rv. 283081; Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021, Rv. 281358; Sez. 2, n. 28850 del 05/06/2019, Rv. 276574).
Da quanto precede consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla disposta confisca, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Roma, in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Roma, in diversa persona fisica.
Così deciso il 31/01/2023.