Confisca Patteggiamento: Perché la Motivazione del Giudice è Fondamentale
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40612 del 2024, torna a ribadire un principio cruciale nel diritto processuale penale: la necessità di un’adeguata motivazione per la confisca patteggiamento. Anche quando l’imputato e l’accusa si accordano sulla pena, il giudice non può disporre la confisca dei beni in modo automatico. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un imputato che aveva definito la sua posizione attraverso un accordo di patteggiamento per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Il Giudice per le indagini preliminari (GIP) del Tribunale di Fermo, oltre ad applicare la pena concordata, aveva disposto la confisca di una somma di denaro trovata in possesso dell’imputato.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando un vizio specifico: il provvedimento del GIP non spiegava in modo adeguato perché quel denaro dovesse essere confiscato. In altre parole, mancava una motivazione sul legame (il cosiddetto ‘nesso di pertinenza’) tra la somma sequestrata e l’attività illecita contestata.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Confisca Patteggiamento
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza limitatamente al punto della confisca, rinviando il caso al GIP per una nuova valutazione.
I giudici hanno sottolineato che la motivazione fornita in primo grado era del tutto generica e apodittica. Il GIP si era limitato ad affermare che il denaro doveva ritenersi “connesso ai fatti di reato in termini di prezzo-prodotto-profitto”, senza però argomentare concretamente questa conclusione. Questa formula, secondo la Cassazione, non è sufficiente a soddisfare l’obbligo di motivazione imposto dalla legge.
L’Importanza del Nesso di Pertinenza
La Corte ha richiamato un principio consolidato (jus receptum): la confisca del denaro che si presume essere il profitto dello spaccio, in un contesto di patteggiamento per reati di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90), è una misura facoltativa. Questo significa che il giudice ha la discrezionalità di disporla, ma deve giustificare la sua scelta con una motivazione adeguata.
Questa motivazione deve dimostrare l’esistenza di un ‘nesso pertinenziale’ tra il denaro e il reato. Il fine della confisca non è solo punitivo, ma anche preventivo: sottrarre al colpevole i beni che potrebbero essere utilizzati per commettere nuovi crimini. Pertanto, il giudice deve spiegare perché quel denaro specifico è riferibile direttamente all’attività illecita e perché la sua ablazione è necessaria.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha stabilito che la sentenza impugnata si è sottratta al suo obbligo di motivare, utilizzando un’affermazione generica che si adatta a una pluralità di ipotesi (prezzo, prodotto o profitto del reato) senza specificare quale fosse quella applicabile al caso concreto e su quali basi. Una motivazione così vaga non permette di controllare la logicità e la correttezza della decisione del giudice, violando di fatto il diritto di difesa.
Il Collegio ha quindi concluso che l’assenza di una motivazione specifica sul legame tra le somme sequestrate e i reati contestati rende illegittima la confisca disposta.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa sentenza riafferma un principio di garanzia fondamentale: ogni provvedimento che incide sul patrimonio di una persona, anche in caso di patteggiamento, deve essere sorretto da una motivazione reale ed effettiva, non apparente. Non basta una formula di stile per giustificare la confisca patteggiamento. Il giudice deve compiere uno sforzo argomentativo per collegare i beni al reato, spiegando le ragioni che lo portano a ritenere quel denaro il frutto dell’attività criminale. Di conseguenza, la sentenza è stata annullata su questo punto, e il GIP dovrà ora riesaminare la questione, fornendo, se del caso, una motivazione completa e specifica per giustificare l’eventuale confisca.
Perché la sentenza di primo grado è stata annullata?
La sentenza è stata annullata limitatamente alla confisca perché il giudice non ha fornito una motivazione adeguata e specifica sul legame di pertinenza tra il denaro sequestrato e i reati per cui si procedeva.
Nel patteggiamento per spaccio, la confisca del denaro è automatica?
No, non è automatica. Per i reati di lieve entità, come quello in esame, la confisca del profitto del reato è facoltativa. Il giudice può disporla, ma deve giustificare la sua decisione con una motivazione adeguata.
Cosa significa che la motivazione del giudice era ‘apodittica’ e ‘generica’?
Significa che il giudice si è limitato a un’affermazione generica e data per scontata (che il denaro fosse ‘prezzo-prodotto-profitto’ del reato), senza spiegare attraverso un ragionamento specifico basato sui fatti del caso perché quel denaro dovesse essere considerato il provento dell’attività illecita.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40612 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40612 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
NOME alias NOME (CODICE_FISCALE), nato in Marocco il sul ricorso proposto da 19/05/1999
avverso la sentenza del 05/03/2024 del Giudice per le indagini preliminari Tribunale di Fermo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procura generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente alla confisca.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo, a seguito di accordo ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a NOME COGNOME la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di cui ai capi 1(artt. 81, 99, 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, così riqualificati i fatti) e 2 (artt. 337,110 cod. pen.), disponendo inoltre la confis di somme in sequestro.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che, con atto del difensore, deduce con unico motivo difetto di motivazione in ordine alla disposta confisca del denaro in sequestro in relazione alla quale manca il nesso di pertinenza tra il denaro e l’attività delittuosa e le ragioni sulla necessità del confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La sentenza impugnata ha giustificato la confisca del denaro in sequestro «dovendosi ritenere lo stesso connesso ai fatti di reato in termini di prezzoprodotto-profitto».
Costituisce jus receptum che, in tema di patteggiamento per il delitto di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice può, con adeguata motivazione, sottoporre a confisca facoltativa il denaro che rappresenta il profitto ricavato dalla cessione di sostanze stupefacenti, trattandosi di cose riferibili direttamente al reato, la cui ablazione deve essere giustificata con l’esistenza di un nesso pertinenziale con l’illecito che impone la sottrazione dei beni alla disponibilità del colpevole per impedire la agevolazione di nuovi fatti criminosi: (Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262399).
Ritiene questo Collegio che la sentenza impugnata si è sottratta all’obbligo della motivazione esprimendo una generica asserzione riferita apoditticamente ad una pluralità di ipotesi qualificatorie del nesso pertinenziale delle somme in sequestro con i reati per i quali si è proceduto.
Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca delle somme di denaro in sequestro con rinvio al Tribunale di Fermo, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Fermo, Ufficio G.I.P. Così deciso il 01/10/2024.