Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43429 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43429 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato il DATA_NASCITA a Torino
avverso la sentenza del 09/05/2024 del Giudice per le indagini preliminari del –
Tribunale di Torino
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza limitatamente alla disposta confisca
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata il giudice per le indagini preliminari di Torino ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a NOME COGNOME la pena di anni 4, mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed euro 18.000 di multa, in relazione ai reati di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 per avere detenuto a fini di cessione gr. 7064 di cocaina e gr. 3337,572 di hashish e per
aver ceduto gr. 1000 di marijuana a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME. Con la medesima sentenza è stata disposta la confisca della somma di denaro in sequestro.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME NOME COGNOME denunciando un unico motivo per violazione di legge e difetto di motivazione, in relazione agli artt. 448, comnna 2-bis, 125 cod. proc. pen. e 240-bis cod. pen.
La sentenza impugnata è priva di motivazione in ordine alla provenienza della somma in sequestro (euro 1.250) dal reato di cessione di marijuana. Il difetto di motivazione rende illegale la misura di misura di sicurezza e legittima, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. il ricorso per cassazione.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va rilevato che in tema di applicazione di pena su richiesa delle parti, la doglianza relativa alla mancata motivazione circa la confisca può essere oggetto di ricorso per cassazione, anche se la sentenza sia stata emessa dopo l’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ad opera dell’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, trattandosi di un’ipotesi di “illegalità della misura di sicurezza”, perciò rilevante come violazione di legge, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., e comunque riguardando un aspetto della decisione estraneo all’accordo sull’applicazione della pena (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279348).
Deve essere, in tal senso, rilevata l’ammissibilità del motivo tenuto conto del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite secondo il quale: «La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove a misura sia stata oggetto dell’accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall’art. 606 cod. proc. pen.» (Sez. U. n. 21368 del 26/09/2019, COGNOME, Rv. 279348-01, in senso sostanzialmente conforme già in precedenza Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019, 3 COGNOME, Rv. 275862-01, Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, COGNOME, Rv. 274946-01, che avevano ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l’applicazione della confisca,
essendo la stessa una ipotesi di illegalità della misura di sicurezza, rilevante come violazione di legge ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.).
3. Nel merito la censura è infondata.
Va preliminarmente rilevato che la confisca facoltativa ai sensi dell’art. 240, comma 1, cod. pen. presuppone l’esistenza di uno specifico, non occasionale e strutturale nesso strumentale tra bene e reato; è, quindi, necessario che il bene oggetto di ablazione si caratterizzi per una intrinseca e specifica strumentalità rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale.
È, inoltre, opportuno rilevare che, secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale, in tema di patteggiamento, l’obbligo di motivazione del giudice in relazione alla confisca diretta del profitto del reato deve essere parametrato alla particolare natura della sentenza, rispetto alla quale – pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le parti – lo sviluppo argomentativo della decisione è necessariamente correlato all’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione (Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, NOME, Rv. 283081).
Nel caso di specie la sentenza impugnata ha disposto la confisca, ai sensi dell’art. 240 cod. pen., della somma di denaro in sequestro, ritenendola provento della cessione di marijuana.
Ad avviso del Collegio, in applicazione dei principi sopra enunciati, tale motivazione deve ritenersi sufficiente, in quanto indica, in correlazione con il capo di imputazione di cessione di gr. 1000 di marijuana, il nesso di specifica strumentalità con il reato commesso.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 23/10/2024
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