Confisca Patteggiamento: Quando la Motivazione Può Essere Sintetica
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15168 del 2024, torna a pronunciarsi su un tema cruciale nell’ambito della procedura penale: la confisca patteggiamento. La decisione offre importanti chiarimenti sui requisiti di motivazione del provvedimento di confisca quando questo accede a una sentenza emessa su accordo delle parti, specialmente in relazione ai beni che costituiscono il cosiddetto “corpo del reato”.
La vicenda analizzata dalla Suprema Corte riguarda un caso di riciclaggio e sottolinea un principio fondamentale: la genericità di un ricorso che non contesta in modo specifico la natura di corpo del reato dei beni sequestrati ne determina l’inammissibilità.
I Fatti del Caso
Il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Ivrea, accogliendo la richiesta di patteggiamento, applicava a un imputato la pena concordata per il reato di riciclaggio. Contestualmente alla sentenza, il giudice disponeva la confisca e la distruzione di alcuni beni in sequestro, nello specifico delle autovetture rinvenute già smontate e non più utilizzabili.
Il difensore dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un’erronea applicazione della legge penale. L’unico motivo di ricorso si fondava sulla presunta assenza di motivazione del provvedimento di confisca, in violazione di quanto disposto dall’art. 445, comma 1, del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo non solo generico ma anche manifestamente infondato. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
La Corte ha stabilito che, nel contesto di un patteggiamento, l’onere motivazionale del giudice riguardo alla confisca è attenuato, specialmente quando i beni confiscati sono palesemente il corpo del reato.
Le Motivazioni della Sentenza
La decisione della Cassazione si articola su due argomentazioni principali.
La Genericità del Ricorso e la Confisca Patteggiamento
Il primo punto cardine è la genericità del motivo di ricorso. I giudici di legittimità hanno osservato come il GUP avesse disposto la confisca qualificando i beni sequestrati (le auto smontate) come corpo del reato. A fronte di questa, seppur sintetica, argomentazione, la difesa si era limitata a lamentare un’assenza di motivazione, senza però spiegare per quali ragioni concrete si dovesse escludere tale natura. Il ricorso, quindi, non offriva alcun elemento specifico per contestare la valutazione del primo giudice, risultando astratto e generico.
L’Obbligo di Motivazione Ridotto
Il secondo e più rilevante aspetto riguarda l’obbligo di motivazione nella confisca patteggiamento. La Corte ha ribadito un orientamento consolidato: quando i beni costituiscono il corpo del reato o sono stati utilizzati per la sua consumazione, l’obbligo di motivazione è ridotto. In tali casi, la natura stessa del bene e il suo stretto legame con il delitto sono sufficienti a giustificare la misura ablativa.
La Corte ha citato un precedente (sentenza n. 29457/2019) in cui era stata ritenuta legittima la confisca di un’autovettura con targhe non originali usata per una rapina, proprio perché tale modifica era sintomatica di un uso illecito e dimostrava il nesso strumentale con il reato. Analogamente, nel caso di specie, la condizione delle autovetture, smontate e non utilizzabili, era una chiara manifestazione della loro connessione con l’attività di riciclaggio contestata.
Le Conclusioni
La sentenza in commento consolida un principio di notevole importanza pratica: nei ricorsi contro una confisca patteggiamento, non è sufficiente lamentare un generico difetto di motivazione. È necessario, invece, che la difesa articoli argomenti specifici volti a contestare la qualificazione del bene come corpo del reato o il suo nesso con l’illecito. In assenza di tali specificità, e a fronte di un legame evidente tra il bene e il reato, la motivazione del giudice può essere sintetica, basandosi sulla natura stessa delle cose sequestrate. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di formulare impugnazioni precise e dettagliate, pena la declaratoria di inammissibilità.
È possibile disporre la confisca con una sentenza di patteggiamento?
Sì, il giudice, nell’emettere la sentenza di patteggiamento, può disporre contestualmente la confisca dei beni che costituiscono il corpo del reato o che sono legati alla sua commissione.
La motivazione della confisca in un patteggiamento deve essere sempre dettagliata?
No. La Corte di Cassazione afferma che l’obbligo di motivazione per la confisca di beni che sono corpo del reato o che sono stati usati per commetterlo è ridotto in caso di patteggiamento, potendo essere anche sintetica.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto generico e manifestamente infondato perché si limitava a contestare l’assenza di motivazione senza argomentare specificamente per quali ragioni i beni confiscati (autovetture smontate) non dovessero essere considerati corpo del reato di riciclaggio.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15168 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15168 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di IVREA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Ivrea, con sentenza ex art. cod.proc.pen. in data 12 ottobre 2023, applicava a COGNOME NOME la pena concordata fra le parti in ordine al reato di riciclaggio allo stesso ascritto, disponendo contestualmente la con e distruzione di quanto in giudiziale sequestro.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., erronea applicazione dell’art. 240 cod.pen. posto che il giudice aveva disposto la confisca in assenza motivazione e ciò in violazione della disposizione contenuta nell’art. 445 comma 1 cod.proc.pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è generico ed anche proposto per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, deve essere rilevato che nel caso in esame il giudice del patteggiamento ha disposto la confisca di quanto ancora in giudiziale sequestro trattandosi di corpo del reato.
Orbene, a fronte di tale seppur sintetica argomentazione, il ricorso si limita a contest l’assenza di motivazione ma nulla precisa per quali ragioni doversi escludere la natura di corp del reato degli oggetti confiscati e di cui si disponeva contestualmente la distruzione.
Così che il ricorso appare generico perché nulla di specifico argomenta rispetto all considerazioni svolte dal giudice del patteggiamento chiamato a pronunciarsi in ordine ad una fattispecie di riciclaggio di autovetture rinvenute già smontate e non utilizzabili.
1.1 Del resto questa Corte di legittimità ha già esposto come in presenza di sentenza di patteggiamento l’obbligo di motivazione quanto alla confisca di beni che costituiscono il cor del reato o furono utilizzati per la consumazione del delitto è comunque ridotto; si è c affermato che è legittima la confisca disposta in sede di patteggiamento, ex art. 240, comma primo, cod. pen., di un’autovettura utilizzata dall’autore di una rapina, trattandosi di v modificato in quanto dotato di targhe non originali, atteso che tale caratteristica è sintoma dell’uso del veicolo appositamente per la realizzazione di condotte illecite e dimostra lo str nesso strumentale con la commissione del reato. (Sez. 2, n. 29457 del 05/06/2019, Rv. 276671 – 01).
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.