Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 48453 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 48453 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
SENTENZA,
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a SAN GIORGIO A CREMANO( ITALIA) il 0:DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI( ITALIA) il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI( ITALIA) il DATA_NASCITA avverso il decreto del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG dott. NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.1 La Corte di Appello di Trieste, con decreto in data 4 ottobre 2022, in parziale riforma d provvedimento del Tribunale di Trieste del 3-2-2022, revocava la confisca delle quote della società RAGIONE_SOCIALE e confermava nel resto l’impugnato provvedimento che aveva applicato la misura di prevenzione patrimoniale a COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, ritenuto il primo soggetto socialmente pericoloso ex art. 1 lett. b) d. Ivo 159/2011.
1.2 Avverso detto decreto proponevano ricorso per cassazione i proposti deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.:
violazione di legge con riferimento alla ritenuta competenza territoriale dell’autorità giudi di Trieste ed omessa valutazione di elementi difensivi decisivi; al proposito si sottolineava che corte territoriale aveva completamente omesso di confrontarsi con i dati forniti dalla difesa quali emergeva come la competenza per territorio doveva ritenersi collegata all’area di consumazione dei delitti tutti avvenuti nel territorio campano; le conclusioni assunte dalla co di appello erano smentite dalla ricostruzione difensiva secondo la quale la stipula del contrat
con cui si era dato avvio alla realizzazione della condotta illecita contestata, i bonifici . ba l’ideazione di un programma delittuoso in relazione all’attività imprenditoriale, erano avvenuti nel territorio campano così da radicare la competenza in quella sede;
– violazione di legge con riferimento alla sussistenza di pericolosità sociale generica del propo ed omessa valutazione di elementi difensivi decisi’ GLYPH provvedimento non aveva indicato elementi e circostanze dalle quali rilevare la pericolosità sociale; il giudizio do natura prognostica e riguardante la possibilità della futura commissione di reati doveva esser desunto da specifici comportamenti e da fatti certi mentre, il decreto impugnato, si era sottra a tale valutazione facendo riferimento esclusivamente a dati ricavati da un procedimento penale per fatti commessi sino al 2018 in relazione ai quali era stata emessa sentenza di patteggiamento il 14 luglio 2021;
– violazione di legge con riferimento alla confisca dell’imbarcazione FIART ed omessa valutazione di elementi difensivi decisivi posto che, il giudice della prevenzione, aveva ripreso acriticame le valutazioni effettuate in sede penale appiattendosi su quelle considerazioni e nulla rifere in ordine alle circostanze dell’acquisto del natante;
– violazione di legge con riferimento alla confisca degli immobili intestati a COGNOME NOMENOME t estranea interessata, ed omessa valutazione di elementi difensivi decisivi; al proposito rappresentava che gli immobili intestati alla predetta, costituiti da tre fabbricati acquist l’importo complessivo di 177.000 C, erano frutto del reinvestimento di precedenti vendite di al immobili da parte della stessa; inoltre era mancato del tutto l’esame delle fonti di red evidenziate dalla difesa anche a mezzo consulenza tecnica di parte dovendosi fare riferimento a tutte le fonti patrimoniali ed utilità economiche dell’intero nucleo familiare;
– violazione di legge con riferimento alla confisca del bene mobile registrato intestato a COGNOME NOME, costituito da un’autovettura Fiat Panda, benché la stessa fosse stata acquisita successivamente al profilo cronologico di rilievo della pericolosità generica del proposto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Il primo motivo appare inammissibile in quanto puramente reiterativo di aspetti già devoluti all’analisi della corte di appello e da questa adeguatamente affrontati e risolti; essere ricordato come secondo l’orientamento delle Sezioni Unite nel procedimento di prevenzione la competenza territoriale si radica – in stretta correlazione con il cri dell’attualità della pericolosità sociale – nel luogo in cui, al momento della decisio pericolosità si manifesti e, nel caso in cui tali manifestazioni siano plurime e si verifich luoghi diversi, là dove le condotte di tipo qualificato appaiano di maggiore spessore e rilevanz ed in applicazione del principio la Corte ha ritenuto incensurabile la motivazione circa localizzazione delle manifestazioni di pericolosità, perché intrinsecamente logica e coerente posto che il ricorso in cassazione in “subiecta” materia è consentito solo per violazione di le (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260245 – 01). E nel caso in esame appare proprio essersi fatta corretta applicazione del suddetto principio posto che, il giudice di secondo grado de misura di prevenzione, al fine di individuare la competenza per territorio ha fatto riferiment
criterio del. luogo di manifestazione della pericolosità .sociale GLYPH e verificato che la società destinataria delle operazioni di reimpiego di capitali illeciti aveva sede proprio nel ter triestino dove, a partire dal 2017, si erano concluse le operazioni per l’acquisto della soc DCT, sui conti della quale venivano poi bonificate somme ritenute di provenienza illecita pe svariate centinaia di migliaia di euro (vedi p. 8). Ne deriva pertanto affermare che la competen per territorio risulta radicata in ragione del corretto criterio del luogo di manifestazion pericolosità in capo al proposto e che le deduzioni alternative non sono ammissibili nella presen sede di legittimità.
2.2 Tutti gli altri motivi avanzano doglianze non deducibili e devono, pertanto esser dichiarati inammissibili. Ed invero, va ricordato come nel procedimento di prevenzione, il ricor per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicchè il vizio di travisamento dell prova per omissione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanz decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente errone da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di leg (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435 – 01). Orbene, nel caso in esame, deve innanzi tutto essere escluso che il giudice di appello abbia omesso di motivare in ordine alla pericolos sociale, avendo ricavato la stabile dedizione del COGNOME alla consumazione di delitti produtt di profitto illecito, da due sentenze penali di condanna richiamate a pagina 9 della motivazion e tale valutazione in quanto collegata ad accertamenti di distinti procedimenti penali appa corretta e non censurabile.
Inoltre, quanto alla riconducibilità dell’imbarcazione allo stesso proposto, che si contesta altro separato motivo, il giudice di secondo grado ha evidenziato la particolare anomalia del intestazione della grossa imbarcazione a motore ad una società avente tutt’altro oggetto sociale ed il pieno coinvolgimento nella fase dell’acquisto proprio del proposto, circostanze rispetto quali si propone una diversa lettura non consentita.
2.3 Anche i ricorsi dei terzi interessati appaiono proposti per motivi non deducibili posto c quanto alla COGNOME, nel decreto impugnato, venivano riportati gli esigui redditi dichiarati non consentivano le operazioni di acquisti immobiliari senza che sia stata omessa la valutazione degli importi derivanti da precedenti vendite che però per la loro data di conclusione (8 a prima degli acquisti) non venivano ritenuti proventi riutilizzati negli ulteriori e successivi a
Analoghe ed incensurabili considerazioni svolgeva la corte di appello in relazione all’acquist della vettura da parte di COGNOME NOMENOME percettore di redditi ancora più modesti e ritenut quindi, avere beneficato delle provviste di provenienza ingiustificata e delittuosa del padre.
In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a ncrma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.
v
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 13 ottobre 2023
IL CONSIGLIERE EST.
IL PRESIDENTE