Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34762 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34762 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato in Marocco il DATA_NASCITA
avvE I-3C l’ordinanza del 14/07/2023 del TRIBUNALE di UDINE udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette ie conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 14 luglio 2023 il Tribunale di Udine, in funzione di giudice dcll’secu:ione, ha respinto l’opposizione del condannato NOME COGNOME nei ccnf .cnti ,lei provvedimento emesso de plano dallo stesso giudice il 24 marzo 202, che disponeva la confisca della patente NUMERO_DOCUMENTO intestata al ricorrente ed o ;getto di sequestro probatorio nel corso del procedimento penale.
In particolare, il giudice dell’esecuzione ha rilevato che la confisca è obbl gator a trattandosi di caso in cui deve essere disposta ex art. 240, comma 2, ccd. pen., che la falsità del documento risulta in modo obiettivo dal decreto di estro prooatorio del 17 maggio 2017, che la disposizione di cui all’art. 675 ccd. croc. pen. invocata dalla difesa non si attaglia al caso in esame perché non è stata chiesta la dichiarazione di falsità del documento, e che la difesa non ha
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al ecato circostanze tali da far ritenere che il documento non possa essere ccnsc arato falso.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di rrotivalione perché il giudice dell’esecuzione ha ritenuto di dover disporre la ccnf stta ir quanto cosa soggetta a confisca obbligatoria, ma, per ritenere che la ccsa fosse soggetta a confisca obbligatoria, occorreva un accertamento in ordine al a ‘als;tà del documento che nel caso in esame è stato totalmente preternnesso nel giudizio di cognizione, e che non poteva essere svolto dal giudice dellsecuzione se non nei limiti in cui dal testo della sentenza impugnata si potesse ricavare la esistenza della falsità, cosa non possibile nel caso in esame in CLi nella sentenza impugnata manca qualsiasi riferimento alla falsità del don mento in sequestro.
Con reqLisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha ccnciLso per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
i Il rcorso è fondato.
Il Casa in esame ha ad oggetto la confisca in sede esecutiva di una patente italiana e’fettivamente rilasciata dall’autorità competente, ma sulla base di ment, falsi presentati dall’interessato.
L’ordinanza impugnata ha ritenuto che questa situazione imponesse la ccnf s:a obbligatoria della patente ex art. 240, comma 2, cod. pen. Il ricorso deduce che, per disporre la confisca obbligatoria, occorreva un accertamento di falsità del documento effettuato nel giudizio di cognizione, che nel caso in esame man:a del tutto.
L’argomento è fondato, sia pure con le seguenti precisazioni.
L. giLrisprudenza di questa Corte ritiene che, nel caso in cui sia sottoposto a seqLestro un documento materialmente genuino, rilasciato, però, sulla base di dizKar.azioni c certificazioni false presentate dall’imputato, la cosa sia soggetta a cc ntsca facoltativa, e non obbligatoria, in quanto il bene non può essere ritenuto in:rinsecamente criminoso, costituendo, in realtà, più correttamente, il prodotto del .eato (Sez. 5, Sentenza n. 47553 del 05/10/2023, P.M. in proc. Bannino, Rv. 285829: In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca della carta di c rcola2.ione e della targa di un’autovettura, rilasciate dai funzionari della RAGIONE_SOCIALE indotti in errore da false dichiarazioni idonee a far apparire
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l’importazione intracomunitaria avvenuta direttamente dal terzo acquirente e non dalle società effettiva importatrice del veicolo, trova applicazione la disciplina della confisca facoltativa, vedendosi in tema di prodotto del reato e non di beni intrinsecamente pericolosi. Fattispecie in cui la società, al fine di sottrarsi al pagz. mento dell’Iva, aveva falsamente indicato quale diretto acquirente il terzo in buona fede, non intenzionato alla rivendita e, dunque, non tenuto agli acienpimenti fiscali).
Sl tratta, infatti, di una tipologia di documenti che non è corretto ritenere in-trinsecamente falsi, quanto, piuttosto, “fondati su presupposti fattuali e giuridici non veri” (Sez. 5, n. 37772 del 23/05/2023, P.M. in proc. Brochetta,
La ci -costanza che nel caso in esame si sia in presenza di un bene assc;igettabile in astratto a confisca facoltativa impediva in radice che il giudice dell’esecuzione ne potesse disporre la confisca, atteso che la giurisprudenza di questa Corte ritiene che la confisca possa essere disposta in sede esecutiva, nell’esercizio de potere previsto dall’ad. 676 cod. proc. pen., soltanto quando obbligator a (Sez. 1, Sentenza n. 27172 del 16/04/2013, COGNOME, Rv. 256614; La ccrifsca facoltativa può essere disposta solo dal giudice che pronuncia la condanna e ncn, quindi, in fase esecutiva; Sez. 1, Sentenza n. 17546 del 20/04/2012, Ebran.m, Rv. 252888: il giudice dell’esecuzione può disporre la confisca solo quahra essa sia obbligatoria per legge. In applicazione del principio, la Corte ha anni lato ,a confisca di una somma di denaro, ritenuta profitto del delitto previsto dall’éld. 12 del d.lgs n. 286 del 1998, prevedendo tale ultima norma come obbl:gator a la sola confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato).
circostarza che l’ordinanza impugnata non potesse disporre la confisca della patente in esame non esaurisce, peraltro, i poteri del giudice dell’esecuzione st.11’istanza di . restituzione della stessa presentata dall’odierno ricorrente, e ccItivata con l’opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. che ha originato il Drovved.mento impugnato.
Infatt , come rilevato dalle Sezioni Unite di questa Corte, “ai fini della ‘resti Aizior e della cosa sequestrata e non confiscata, è necessaria la prova rigorosa di u dirido leoittimo e giuridicamente apprezzabile su di essa, non potendo ippti.tzarsi, in questa materia, un “favor possessionis” che prescinda dal “jus poss cend ” (Sez. U, Sentenza n. 10372 del 27/09/1995, COGNOME, Rv. 202268).
CDrne si spiega nella motivazione della pronuncia COGNOME, la soluzione “rap resenta la puntuale applicazione della disciplina posta dall’ad. 262, comma cod proc. pen., che, attraverso il testuale riferimento alla persona che “ne abbi 3 diritto”, prescrive, ai fini della restituzione delle cose sequestrate e non confscate la prova rigorosa di un diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile”.
Nella giurisprudenza delle Sezioni semplici il principio di diritto è stato riaffermato più di recente con riferimento ad un caso di patente ottenuta per il tramite di un falso ideologico (Sez. 5, n. 26204 del 15/06/2022, NOME, n.m., fattispecie relativa all’attestazione di superamento di un esame di abilitazione, in realtà, mai svolto).
In definitiva, il giudice dell’esecuzione, pur non potendo disporre la confisca della patente, è tenuto in ogni caso, prima di disporne la restituzione, a valutare – an2he, ‘attraverso i poteri di cui all’art. 185 disp. att. cod. proc. pen., mediante il eginvolgimento dell’autorità amministrativa competente ad emettere i provvedimenti di ritiro o revoca della patente previsti dagli artt. 216 e 219 c.d.s. – se r ella situazione personale di COGNOME sia possibile ritenere che egli abbia.un “dirito legittimo e giuridicamente apprezzabile” a conservare il possesso di tale pate -ite.
Nell’ipotesi in cui dovesse concludere nel senso che egli non ha titolo per pretendere la restituzione della stessa, la legittimità o meno della confisca si riduce, come rilevato ancora dalle Sezioni Unite COGNOME, “ad una questione meramente teorica ed astratta, dalla cui soluzione, in un senso o nell’altro, non può comunque derivare alcun vantaggio concreto a favore di chi ha proposto IT-npugna:ione”, o, nel caso in esame, l’opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc ;Den.
L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giJd,zio SJi punto. L’eliminazione del provvedimento impugnato non implica, né la caducazione né l’accoglimento dell’istanza di restituzione, ed impone, quindi’ che sia data una risposta alla stessa dal giudice dell’esecuzione, secondo i principi di diritto evidenziati in questa sentenza.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ud
NOME il 26 giugno 2024.
Il consigliere estensore NOME COGNOME
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Seziono Penale
Depositata in Canc ,. ;iiù: – b o gi
Roma, lì •
13 SET. 2024
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