Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41895 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41895 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Treviso il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2022 della Corte di appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 30/11/2022, la Corte di appello di Trieste confermava la pronuncia emessa il 21/1/2020 dal Tribunale di Udine, con la quale era stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine ai reati di cui ai capi G) (previa riqualificazione nella fattispecie di cui all’art. 712 c pen.) ed I), per intervenuta prescrizione; con la stessa sentenza, era stata disposta la confisca di cinque sculture in bronzo di cui ai capi I) e L), e di quell
di cui al capo O), dichiarato prescritto con una precedente pronuncia dell’11/6/2019.
Propone ricorso per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo – con unico motivo – la violazione dell’art. 179, d. 1gs. 22 gennaio 2004, n. 42; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Premesso che con l’atto di appello era stata richiesta soltanto la revoca della confisca dei “multipli” (d’aprés) di cui al capo I) e della scultura di cui al capo O), si lamenta che la Corte di merito non avrebbe adeguatamente motivato quanto alla titolarità di quest’ultima in capo al ricorrente; l’originari acquirente, NOME COGNOME, avrebbe infatti confermato di aver avuta restituita l’intera somma versata, rinunciando ad ogni diritto sul bene, così rientrato nella proprietà del ricorrente. Ancora, la Corte avrebbe omesso di motivare quanto al profilo soggettivo del reato, non essendo stata accertata la consapevolezza e la volontà del COGNOME di commercializzare opere contraffatte, come confermato dall’istruttoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso – che riguarda soltanto la confisca dell’opera di cui al capo O), come riportato a pag. 4 – risulta manifestamente infondato.
Il Collegio osserva, in primo luogo, che una parte delle contestazioni mosse (tra gli altri) al COGNOME è stata oggetto di una precedente sentenza del Tribunale di Udine, pronunciata 1’11/6/2019 ed irrevocabile il 25/10/2019; tra i reati interessati da questa decisione, il capo O), dichiarato estinto per prescrizione, “con riserva di decidere sui beni in sequestro essendo necessaria una valutazione complessiva e unitaria all’esito del giudizio”.
Tanto premesso, la Corte di appello ha correttamente affermato che questo capo O), in quanto coperto da giudicato, doveva ritenersi ormai escluso da ogni valutazione concernente l’accertamento della responsabilità; risultano inammissibili, pertanto, le considerazioni espresse nel ricorso alla pag. 4, con le quali si vorrebbe non sufficientemente provato il profilo psicologico del reato, del quale è anche contestata l’oggettiva struttura. Analoga censura risulta poi avanzata anche in ordine al capo I), ma gli argomenti di puro merito riportati ancora alla pag. 4 dell’impugnazione rendono in sé inammissibile la stessa doglianza; al riguardo, peraltro, il Collegio rileva che la responsabilità del COGNOME è stata confermata dalla Corte di appello con argomento adeguato e ben ancorato alle risultanze istruttorie, anche in punto di elemento soggettivo, come da pagg. 3-4 della sentenza impugnata.
Quanto, poi, alla confisca della statua oggetto del capo O), la sentenza ha rilevato – con valutazione in fatto non manifestamente illogica, quindi non censurabile – che il ricorrente non aveva “dedotto in alcun modo il titolo che gli darebbe diritto alla restituzione dei beni che sono stati sequestrati a COGNOME NOME“; questa affermazione è contestata nel ricorso (pag. 3), ma con inammissibile profilo di merito, sul presupposto che l’originario acquirente (il COGNOME) avrebbe avuto in restituzione l’intera somma versata, rinunciando ad ogni diritto sul bene, così rientrato in proprietà del dante causa, ossia il ricorrente.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023
Il Presidente
liere estensore Il
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