Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6854 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3   Num. 6854  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
AVV_NOTAIO generale della Repubblica presso la Corte di appello di Campobasso nel procedimento a carico di
 COGNOME NOME, n. Roma il DATA_NASCITA
 COGNOME NOME, n. Novi Ligure il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2023 del Tribunale di Isernia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni rassegnate nell’interesse degli imputati dall’AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
 Con sentenza del 3 marzo 2023, il Tribunale di Isernia, decidendo ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ha applicato la pena di mesi due e giorni venti di reclusione a COGNOME NOME e COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. 74/2000, conseguente all’omesso versamento dell’IVA dovuta dalla società di cui gli stessi sono stati amministratori, per l’importo di 1.192.325,00 euro in relazione all’anno d’imposta 2015.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO generale della Repubblica deducendo l’errata applicazione della legge penale per avere il Tribunale omesso di applicare la confisca obbligatoria prevista dall’art. 12 bis d.lgs. 74/2000 con riguardo al profitto del reato o a beni e valori a questo equivalenti, in relazione al rilevante importo dell’IVA non versata.
3. Il ricorso è fondato.
3.1. Come già affermato con riguardo all’identica previsione risultante dal combinato disposto degli artt. 1, comma 143, I. n. 244 del 2007 e 322 ter cod. pen. (Sez. 3, n. 17066 del 04/02/2013, COGNOME e altri, Rv. 255113), anche in relazione all’art. 12-bis d.lgs. 74/2000, nella specie applicabile ratione temporis, la confisca, quantomeno per equivalente, del profitto dei reati fiscali va obbligatoriamente disposta, anche con la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., pur laddove essa non abbia formato oggetto dell’accordo tra le parti, attesa la sua natura di vera e propria sanzione, non commisurata alla gravità della condotta né alla colpevolezza dell’autore, ma diretta a privare quest’ultimo del beneficio economico tratto dall’illecito, anche di fronte all’impossibilità di aggredire l’oggetto principale dell’attività criminosa (Sez. 3, n 6047 del 27/09/2016, dep. 2017, Zaini, Rv. 268829).
3.2. La doglianza proposta in ricorso è ammissibile anche a seguito della “novella” attuata con art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, che ha introdotto l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., a norma del quale contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto all’illegalità della pena o della misura di sicurezza».
Scrutinando vicende analoghe a quella di specie, questa Corte ha infatti già ritenuto che, in tema di patteggiamento, è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero, ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., volto a
denunciare l’omessa applicazione della confisca obbligatoria prevista dall’art. 12bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nonostante la ricorrenza dei relativi presupposti, in quanto tale omissione determina una illegalità sul piano quantitativo delle statuizioni conseguenti alla realizzazione del reato per il quale detta confisca è prevista come obbligatoria (Sez. 3, n. 29428 del 08/05/2019, Scarpulla, Rv. 275896) e quest’orientamento ha trovato conferma anche in una pronuncia adottata da questa Corte nella sua più autorevole composizione (S.U., sent. n. 21368 del 26/09/2019, Savin Rv. 279348-03).
3.2. GLYPH Ciò premesso, osserva il Collegio che il Tribunale, pur avendo pronunciato sentenza di applicazione pena per reato tributario – peraltro consumato in data successiva all’introduzione dell’art. 12 bis nel d.lgs. n. 74 del 2000 – ha omesso, senza spiegarne le ragioni, di provvedere sulla confisca obbligatoria (diretta o per equivalente) relativamente al profitto dello stesso, da individuarsi in importo commisurato all’imposta non versata quale più sopra specificato, salvo il caso che siano intervenuti pagamenti (anche solo parziali), ciò che impone un accertamento in fatto in questa sede non consentito.
3.3. La sentenza impugnata va pertanto in parte qua annullata con rinvio al Tribunale di Isernia in diversa persona fisica affinché provveda in applicazione dei citati principi di diritto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicabilità della confisca e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Isernia.
Così deciso il 21 dicembre 2023.