Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15437 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15437 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME Nato a Bari il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa il 21 settembre 2023 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata il GUP del Tribunale di Bari ha, su concorde volontà delle parti, applicato a NOME COGNOME la pena ritenuta di giustizia in ordine ai diversi rea di falso e di indebito utilizzo di carta di credito e ha disposto ai sensi del secondo comma dell’art. 493 ter cod.pen. la confisca di beni e somme di denaro e altre utilità nella disponibilità dell’imputato per un valore corrispondente al profitto o al prodotto.
2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, deducendo:
2.1 Nullità della sentenza per erronea applicazione dell’articolo 493 ter comma due cod.pen. e conseguente carenza di motivazione poiché il Giudice dell’udienza preliminare ha disposto la confisca dei beni per un valore corrispondente al profitto, senza aver effettuato alcun sequestro nel corso del giudizio. Tale omissione comporta la impossibilità di operare la confisca di beni o altre utilità per il valore che asseritament è stato attribuito a titolo di profitto alla condotta illecita del sottoscritto.
Al riguardo inoltre il giudice ha del tutto pretermesso qualsivoglia motivazione limitandosi a richiamare il dettato normativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
L’art. 493 ter cod.pen. dispone la confisca obbligatoria del profitto o del prodotto del reato di indebito utilizzo di carte di credito.
E’ stato precisato da tempo che la confisca prevista dall’art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356, non presuppone necessariamente il sequestro preventivo, se i beni siano altrimenti individuabili nel momento in cui il provvedimento deve essere eseguito. (Sez. 2, Sentenza n. 6383 del 29/01/2008 Cc. (dep. 08/02/2008 ) Rv. 239448 – 01)
L’omissione del previo provvedimento di sequestro non viola l’art. 111 Cost. sotto il profilo dell’obbligo di informare l’accusato nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi della accusa sollevata a suo carico, considerato che detto obbligo è soddisfatto con la formulazione della imputazione (Cass. 5^ 21.11.01 ri. 44900, depositata 13.12.01, rv. 222050; Cass. 5^ 4.6.97 n. 2748, depositata 19.9.97, rv. 209619).
La confisca pertanto non deve essere necessariamente preceduta dal sequestro preventivo essendo solo necessario che i beni siano individuabili nel momento in cui il provvedimento deve essere eseguito. (cass. Sez.1 n. 43812 del 16/4/2018)
Neppure sussiste uno specifico onere a carico del giudice di determinare l’importo del profitto tratto dalla consumazione dei diversi reati, nel caso in cui i detti importi sia agevolmente ricavabili dai capi di imputazione.
La natura obbligatoria della statuizione della confisca incide, infatti , anche sull’onere motivazionale a sostegno della statuizione di confisca che può essere assolto anche richiamando la fattispecie normativa.
Ed infatti è stato affermato che in tema di patteggiamento è ammissibile il ricorso per Cassazione per denunziare l’omessa applicazione della confisca obbligatoria nonostante la ricorrenza dei relativi presupposti, in quanto tale omissione determina una illegalità sul piano quantitativo delle statuizioni sanzionatorie. (Cass. Sez.3 n.29428 del 2019).
In conclusione versando in ipotesi di confisca obbligatoria, la stessa non deve essere preceduta da sequestro, quando il profitto sia agevolmente identificabile, e non richiede articolata motivazione, tanto è vero che non riveste rilievo ostativo alla confisca neppure l’omessa statuizione nel corso del giudizio di cognizione, essendo possibile disporre la confisca obbligatoria anche nella fase esecutiva.
Alla stregua di questi principi deve ritenersi legittima la statuizione di confisc obbligatoria disposta dalla pronunzia impugnata, considerato che dalla lettura dei singoli capi d’imputazione è possibile desumere l’importo del profitto ricavato dal ricorrente e considerata l’assenza di specifici rilievi difensivi in fatto, che siano stati pretermessi d GIP.
2.11 rigetto del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma 7 febbraio 2024
Il consigliere est.
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NOME COGNOME
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La Presidente