Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41754 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41754 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a CHIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2022 del GIUDICE PER L’UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di BERGAMO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale COGNOME
COGNOME, che ha chiesto di rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 16 novembre 2022, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo
ha applicato a COGNOME NOME la pena di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa, in ordine al reato di cui all’art. 493-ter cod. pen.
Avverso la sentenza, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione.
2.1. Con un unico motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 493-ter, comma 2, cod. pen.
Lamenta la mancata confisca della somma che l’imputato aveva indebitamente prelevato (euro 14.900,00), utilizzando la carta bancomat della persona offesa. Tale somma, a parere del ricorrente, andava confiscata ai sensi dell’art. 493-ter, comma 2, cod. pen.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. L’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Va premesso che, in generale, «in tema di patteggiamento, è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero, ex art. 448, comma 2 – bis cod. proc. pen., volto a denunciare l’omessa applicazione della confisca obbligatoria …, nonostante la ricorrenza dei relativi presupposti, in quanto tale omissione determina una illegalità sul piano quantitativo delle statuizioni conseguenti alla realizzazione del reato per il quale detta confisca è prevista come obbligatoria» (Sez. 3, n. 29428 del 08/05/2019, COGNOME, Rv. 275896). Nel caso di specie, tuttavia, osta al provvedimento ablatorio lo stesso art. 493-bis, comma 2, cod. pen., che esclude la confisca del profitto o del prodotto del reato, quando appartengano a persona estranea al reato.
Ebbene, nel caso in esame, dalla stessa imputazione, emerge che le somme appartenevano a persona estranea al reato, alla quale il denaro, se ancora in sequestro, va restituito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, il 3 luglio 2023.