Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 19875 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 19875 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOMECOGNOME nato a Rimini il 22/04/1950
avverso la sentenza del 10/10/2024 della Corte d’appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, nella persona del dott. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, resa il 10 ottobre 2024, la Corte d’appello di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’opposizione proposta da Bianchi Vittorio Emanuele, avverso il provvedimento del suddetto giudice, con cui era stata respinta l’istanza di revoca della confisca di un bene immobile, disposta con sentenza della Corte d’appello di Bologna del 07/02/2020, irr. il 10/11/2020), con cui era stata dichiarata la prescrizione dei reati contestati al Bianchi.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del COGNOME e ne ha chiesto l’annullamento deducendo due motivi di ricorso.
Violazione di legge perché priva di motivazione l’ordinanza impugnata che si sarebbe limitata a statuire che la sentenza sarebbe passata in giudicato e che tutte le questioni dedotte nell’opposizione non erano deducibili, non considerando che il ricorrente aveva dedotto la nullità della confisca disposta ai sensi dell’art. 578 bis cod.proc.pen. per fatti precedenti prima della sua entrata in vigore come statuito dalla sentenza S.U. n. 20793/2021.
Violazione di legge in relazione all’assenza di motivazione per giustificare la confisca facoltativa, qual è quella disposta, in presenza di dichiarazione di prescrizione dei reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Va premesso che, con sentenza del Tribunale di Rimini, in data 19/07/2017, NOME era stato condannato perché ritenuto responsabile del reato di associazione a delinquere ex art. 416 cod.pen., quale promotore, finalizzata a commettere una serie indeterminata di reati di cui all’art. 9 della legge 14 dicembre 1990, n. 376 (ora art. 586 bis cod.pen.) e art. 1 comma 1 della legge n. 401 del 1989 e di falso, perché, nell’esercizio della professione sanitaria di medico chirurgo specialista in medicina dello Sport, prescriveva e procurava farmaci in classe doping ad atleti agonistici celando le prescrizioni dietro false ricette mediche intestate a nomi di fantasia, farmaci al cui approvvigionamento provvedevano i coimputati COGNOME e COGNOME informatori farmaceutici e rappresentanti della società RAGIONE_SOCIALE consapevoli della finalità dell’utilizzo dei predetti farmaci che venivano venduti in farmacie compiacenti. Da marzo 2009 al maggio 2011.
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza in data 07/02/2020, irr. il 10/11/2020, dichiarava non doversi procedere in relazione a tutti i reati ascritti – ad esclusione del reato di cui all’art 416 cod.pen. – riducendo la pena per questo inflitta e confermava nel resto l’impugnata sentenza e la confisca disposta dal Tribunale di Rimini dell’immobile adibito a studio medico del Bianchi, in relazione all’art. 9 comma 6, della legge 376/1990, ora art. 586 bis comma 6 cod.pen.
Ciò premesso, come correttamente rilevato nel provvedimento impugnato, la revoca della confisca in sede esecutiva può essere invocata solo dal terzo rimasto estraneo al giudizio di cognizione e non dalla parte che ha potuto e comunque avrebbe potuto sollevare le medesime questioni in detto giudizio, di modo che in quest’ultimo caso la decisione intervenuta in materia di confisca rimane intangibile per effetto della preclusione derivante dalla formazione del giudicato (Sez. 3, n.
29445 del 19/06/2013, Rv. 255872; Sez. 3, n. 7036 del 18/01/2012, Rv. 252022; Sez. 5, n. 34705 del 11/07/2001, Rv. 219862).
Il Giudice dell’Esecuzione, con il provvedimento impugnato, ha fatto corretta applicazione del principio affermato più volte da questa Corte in virtù del quale il provvedimento di confisca della cosa sequestrata, contenuto nella sentenza di condanna o di proscioglimento, fa stato e non è soggetto a revoca che può essere invocata solo dal terzo (Sez. 5, n. 34705 del 11/07/2001, Rv. 219862; Sez. 1, n. 3311 del 11/11/2011, Rv. 251845 – 01; Sez. 3, n. 7036 del 18/01/2012, Rv. 252022; Sez. 1, n. 48882 del 08/10/2013, Rv. 257605 – 01; Sez. 3, n. 29445 del 19/06/2013, Rv. 255872; Sez.1, n.4096de124/10/2018, Rv. 276163 – 01).
La confisca dell’immobile, disposta ai sensi dell’art. 586 bis comma 6 cod.pen., che dispone che “è sempre ordinata la confisca dei farmaci .. e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato”, è stata confermata dalla corte territoriale che a pag. 31, ha argomentato la ricorrenza dei presupposti.
Si tratta all’evidenza di una confisca disposta e mantenuta ai sensi dell’art. 240 comma 1 cod.pen., essendo quella prevista dall’art. 56 bis cod.pen. confisca obbligatoria, mantenuta all’esito della dichiarazione di estinzione dei reati, in forza d accertamento in via incidentale già operato in primo grado in ordine alla sussistenza del reato ed alla sua attribuibilità all’imputato, statuizione divenuta definitiva e c non può essere oggetto di revoca da parte dell’imputato, da cui la manifesta infondatezza del primo motivo di violazione dell’art. 578 bis cod.proc.pen.
Va, infine, rilevato che trattandosi di confisca obbligatoria, ai sensi dell’ar 586 bis cod.pen. comma 6, non sussiste neppure la violazione di legge denunciata nel secondo motivo.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 07/03/2025