Confisca Obbligatoria per Evasione IVA: La Cassazione Chiarisce i Dubbi
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20567/2024, ha affrontato un’importante questione relativa alla confisca obbligatoria dei beni in caso di evasione dell’IVA all’importazione. Anche quando il reato si estingue per prescrizione, il bene utilizzato per commetterlo non può essere restituito. Questa decisione chiarisce il rapporto tra la normativa fiscale e quella doganale, stabilendo un principio di rigore per contrastare i reati tributari.
Il Fatto: Un’Imbarcazione Sequestrata e un Reato Prescritto
Il caso nasce dal sequestro di un’imbarcazione a motore. Al proprietario era stato contestato il reato di evasione dell’IVA all’importazione, previsto dall’art. 70 del D.P.R. 633/1972. In primo grado, il Tribunale di Cagliari aveva dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. Di conseguenza, aveva ordinato la restituzione dell’imbarcazione, ritenendo che non fosse soggetta a confisca obbligatoria.
Contro questa decisione, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Cagliari ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che, nonostante la prescrizione, l’imbarcazione dovesse essere confiscata in quanto corpo del reato di un illecito la cui sussistenza era stata comunque accertata.
La Decisione della Cassazione e la Confisca Obbligatoria
La Suprema Corte ha accolto il ricorso del Procuratore, annullando la sentenza del Tribunale limitatamente al punto della confisca. I giudici hanno rinviato il caso al Tribunale di Cagliari per un nuovo esame, basato sui principi di diritto affermati nella sentenza.
Il punto centrale della decisione è che l’estinzione del reato per prescrizione non preclude la confisca quando questa è prevista come obbligatoria dalla legge. La Corte ha stabilito che per il reato di evasione dell’IVA all’importazione si applica, per effetto di un rinvio normativo, la stessa disciplina sanzionatoria prevista per i reati doganali, che include appunto la confisca obbligatoria del bene importato.
Le Motivazioni della Corte
La Cassazione ha sviluppato il suo ragionamento attraverso passaggi logico-giuridici precisi.
In primo luogo, ha distinto nettamente il reato di evasione dell’IVA all’importazione (un tributo interno) dal reato di contrabbando doganale (che riguarda i diritti di confine). Nonostante questa differenza, l’art. 70 del D.P.R. 633/1972, che disciplina l’evasione IVA, richiama espressamente le sanzioni previste dalle leggi doganali.
Secondo la Corte, questo richiamo non è limitato alle sole pene detentive o pecuniarie, ma si estende a tutto il sistema sanzionatorio del Testo Unico delle Leggi Doganali (D.P.R. 43/1973). In particolare, si applica l’art. 301 di tale Testo Unico, che prevede la confisca obbligatoria delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto o il prodotto.
Il Tribunale di Cagliari aveva quindi errato nel disporre la restituzione, basandosi su una non meglio specificata “natura” della decisione (la prescrizione) e ritenendo erroneamente che il bene non fosse suscettibile di confisca.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La sentenza rafforza il sistema di contrasto all’evasione fiscale legata alle importazioni. Stabilisce che chi importa un bene senza versare la relativa IVA non solo commette un reato, ma rischia di perdere definitivamente la proprietà del bene, anche se riesce a beneficiare della prescrizione. La confisca obbligatoria, in questi casi, agisce come una sanzione con una forte deterrenza, mirando a privare l’autore del reato del bene stesso che ha originato l’illecito. Per gli operatori e i privati, ciò significa che le conseguenze patrimoniali di un’importazione irregolare possono essere permanenti e non vengono cancellate dal semplice decorso del tempo.
La prescrizione del reato di evasione IVA sull’importazione impedisce la confisca del bene?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la confisca obbligatoria del bene importato deve essere disposta anche se il reato è dichiarato estinto per prescrizione, a condizione che la sussistenza del fatto illecito sia stata accertata.
Quale norma si applica per la confisca in caso di evasione IVA all’importazione?
Si applica l’art. 301 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale (D.P.R. n. 43 del 1973). L’art. 70 del D.P.R. 633/1972, pur riguardando l’IVA, rinvia all’intero sistema sanzionatorio delle leggi doganali, inclusa la norma sulla confisca.
Il reato di evasione IVA sull’importazione è considerato contrabbando doganale?
No, la Corte chiarisce che sono due reati distinti. Il contrabbando riguarda i ‘diritti di confine’ (dazi), mentre l’evasione dell’IVA all’importazione riguarda un tributo interno. Tuttavia, per espressa previsione normativa, le sanzioni previste per il contrabbando, inclusa la confisca, si applicano anche all’evasione dell’IVA.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20567 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20567 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AVV_NOTAIO Generale della Corte di appello di Cagliari; i avverso la sentenza del 30 /07/2023 del tribunale di Cagliari;
nel procedimento a carico di NOME nato il DATA_NASCITA a Dedovsk Russia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento senza rinvio in punto di confisca con adozione di ogni provvedimento conseguenziale ex art. 620 lett. I) cod. proc. pen.;
lette le conclusioni del difensore dell’imputato AVV_NOTAIO che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 30 giugno 2023, il tribunale di Cagliari dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME per essere il reato ex art. 70 del DPR 633/72 ascrittogli, estinto per intervenuta prescrizione e disponeva la restituzione dell’imbarcazione a motore sequestrata perché non suscettibile di confisca obbligatoria.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il AVV_NOTAIO Generale della Corte di appello di Cagliari per violazione degli art. 240 c.p. 301 del’ DPR n. 43 del 1973 rappresentando che l’imbarcazione avrebbe
dovuto essere confiscata, ricorrendo un’ipotesi di confisca obbligatoria a fronte dell’accertata sussistenza del reato.
Il ricorso è fondato. Va premesso che questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito che in tali casi non può configurarsi – come avvenuto correttamente – il reato di contrabbando doganale (D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 artt. 292 293 e 295) mentre è configurabile il reato di evasione dell’I.V.A. all’importazione (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 70), che, per la sua natura di tributo interno, non rientra tra i diritti di confine. Tanto precisato, deve altresì aggiungere che ai sensi dell’art. 301 comma 1 del DPR 43 del 1973 (Titolo VII capo I) (cfr. Sez. 3 – n. 404 del 25/09/2018 (dep. 08/01/2019) Rv. 274568 – 01) in materia di reati finanziari, al delitto di evasione dell’IVA all’importazione consegue, ai sensi dell’art. 301 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, la confisca obbligatoria di quanto importato, perché il richiamo alle sanzioni previste dalle leggi doganali relative ai diritti di confin contenuto nell’art. 70 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è da intendersi come rinvio all’intero titolo VII del testo unico delle disposizioni legislative in mate doganale (nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento del tribunale del riesame che aveva confermato il decreto di sequestro di un velivolo importato in via definitiva omettendo il versamento all’Erario dell’IVA e dei diritti di confine). Nel caso in esame il giudice erroneamente sostenuto la necessità di restituzione dell’imbarcazione sequestrata – astrattamente integrante ex art. 301 cit. la cosa confiscabile in via obbligatoria – in ragione della non meglio specificata “natura” della decisione ( probabilmente da intendersi riferita alla portata inerente un previo giudizio di intervenuta prescrizione) oltre che del carattere del bene, erroneamente reputato insuscettibile di confisca obbligatoria nonostante quanto sopra osservato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza vada annullata limitatamente alla confisca, per nuovo giudizio circa la sussistenza dei presupposti di legge implicanti la confisca obbligatoria di cui ai sopra citati articoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto al tribunale di Cagliari.
Così deciso il 12/01/2024.