Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5171 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5171 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA
sul ricorso proposto da: nel procedimento a carico di:
CAPILUPPI NOME NOME NOME MANTOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 del GIP TRIBUNALE di MANTOVA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG
Il PG conclude per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 28 aprile 2023 il Giudi per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova ha applicato ad NOME COGNOME, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e tenuto conto d diminuzione per il rito, la pena di 2 mesi di reclusione, convertita in C 4. multa, con la sospensione condizionale della pena, per il reato di cui all’art. 10 -bis d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, nella sua qualità di legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE (dichiarata fallita dal Tribunale di Mantova in dat settembre 2018), omesso di versare, entro il termine annuale di presentazione modello 770 semplificato, le ritenute alla fonte relative ad emolumenti erogati 2015, per C 161.806,30 (in Cullatone, il 15 settembre 2016, termine per presentazione della dichiarazione).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ex artt. 44 comma 2 -bis, 606 cod. proc. pen. il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ed ha dedotto, con l’unico motivo, la violazione dell’art. 12-bis d. 74 del 2000, per non avere il Tribunale disposto la confisca diretta obbligatori profitto del reato, o dei beni dì cui il reo ha la disponibilità, per equivalente. Le condotte contestate ad NOME COGNOME avrebbero generato, per la società di cui l’imputato era socio al 50% e amministratore unico, un pro pari alle somme non versate all’Erario. L’imposta non risulterebbe esser s pagata, fatta eccezione per «minimi e tardivi versamenti» (pag. 2 del ricorso)
La confisca del profitto è obbligatoria ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e, benché ne ricorressero tutti i presupposti, il Tribunale nulla avrebbe disposto
Sulla legittimazione a ricorrere avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. per l’omessa statuizione sulla confisca obbligatoria si richiama Sez. 3, n. del 08/05/2019, COGNOME, Rv. 275896-01.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. li ricorso è fondato.
1.1. Per Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 -03, la sentenza di «patteggiamento» che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge – quale è la conf prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente, ex art. 12 -bis d.lgs. n. 74 del 2000 – in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo
caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all’art. 606 cod. proc. pen.
Il Pubblico ministero può ricorrere per la cassazione di una sentenza di condanna emessa ex art. 444 cod. proc. pen., nel caso in cui il Giudice abbia omesso di applicare la confisca obbligatoria di cui all’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto tale omissione determina l’illegalità di tale misura di sicurezza, non ostandovi il divieto ex art. 445, cod. proc. pen., limitato alle sole pene accessorie e alle misure dì sicurezza diverse dalla confisca (Sez. 3, n. 29428 del 08/05/2019, COGNOME, Rv. 275896-01; Sez. 3, n. 44657 del 06/04/2023, Faccenda, non massimata).
1.2. Nel recepire l’accordo, il Tribunale ha omesso, in violazione di legge, di disporre la confisca obbligatoria ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, che è sottratta alla disponibilità delle parti ed è irrogabile anche in assenza di un precedente provvedimento di sequestro. Il Procuratore generale, nel ricorso, ha dato conto che la società di cui NOME COGNOME era legale rappresentante ha tratto profitto della condotta illecita e che vi sono stati «minimi e tardivi versamenti» di imposta (pag. 2).
La sentenza impugnata, pertanto, ferma restando la statuizione relativa all’applicazione della pena su richiesta delle parti ormai irrevocabile, deve essere annullata con rinvio all’ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova, in diversa persona fisica, limitatamente all’omessa statuizione sulla confisca di cui all’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000. L’annullamento con rinvio si impone dovendo procedersi con valutazioni di merito alla determinazione della natura di confisca da disporre e dell’entità del profitto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni sulla confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Mantova, in diversa persona fisica.
Così deciso il 21/12/2023.