Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5019 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5019 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/11/2024
sul ricorso proposto dal
NOME
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Ancona, nel procedimento a carico di
NOME COGNOME nato a Durazzo (Albania) in data 23/01/1967
avverso la sentenza del G.U.P. dei Tribunale di Ascoli Piceno del 04/04/2024
SENTENZA
NOME
i COGNOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla statuizione riguardante l’omessa confisca;
RITENUTO IN FATTO
1.In data 04/04/2024, il Gup presso il Tribunale di Ascoli Piceno, ha applicato a NOME COGNOME la pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 7 d.l. n. 4 del 2019 e 316-ter c pen.
2.Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso la Corte d’Appello di Ancona, deducendo violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione della confisca obbligatoria del profitto del reato, ai sensi dell’art. 322- ter cod. pen.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Deve invero darsi seguito ai principi recentemente enunciati in identiche fattispecie dalle sentenze di questa Sezione (cfr. Sez. 3, n. 32119 del 06/04/2023, Porta; Sez. 3, n. 51568 del 08/11/2023, COGNOME) nelle quali, per un verso, si è affermata l’ammissibilità del ricorso, avente ad oggetto la mancata, applicazione della confisca, ovvero un aspetto estraneo all’accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. (cfr. sul punto Sez. U, n. 21368 del 26/09/20219, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279348-03, secondo cui «la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per , legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all’art. 606 cod. proc. pen.»).
Per altro verso, si è ulteriormente osservato che «la confisca di cui si denuncia l’omessa applicazione doveva e deve essere obbligatoriamente disposta, sia in forma diretta, sia per equivalente. Invero, per tutti i reati di cui agli artt. da 3 a 320 cod. pen., e quindi anche in relazione al reato di cui all’art. 316-ter cod. pen., posto a base della sentenza impugnata, l’art. 322-ter cod. pen. prevede che sia «sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengono a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto».
Quanto fin qui esposto impone l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione riguardante l’omessa confisca, con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno.
Il Giudice del rinvio provvederà, in esito alla nuova valutazione, a disporre la confisca in via diretta, nonché, ove questa non sia possibile, per equivalente, previa determinazione dell’esatto importo del prezzo e del profitto del reato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa confisca con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ascoli Piceno.
Così deciso in Roma, in data 21/11/2024
Il Consigliere estensore