Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46616 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46616 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 02/05/1971
avverso l’ordinanza del 09/07/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio sull’istanza di revoca della confisca;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9 luglio 2024, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino ha dichiarato eseguita la pena detentiva ed estinto ogni altro effetto penale in favore di NOME COGNOME nei confronti del quale era stato emesso decreto penale di condanna in data 26/06/2023 per il reato di cui all’art. 186, commi 1, 2 lett. c), 2 bis e 2 sexies d.lgs. n. 285/92 alla pena di euro 10.000,00 di ammenda (convertita la pena detentiva di 4 mesi di arresto in euro 9.000,00 di ammenda), sostituita nella parte relativa alla pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità per la durata di 240 ore e rimanendo ferma l’ammenda di euro 1.000,00.
Ha mantenuto ferme le sanzioni amministrative accessorie (revoca della patente e confisca del veicolo).
Ha in particolare espressamente rigettato l’istanza di revoca della confisca del veicolo, ritenendo che si vertesse in ipotesi di sanzione amministrativa accessoria obbligatoria.
Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione il difensore di NOME COGNOME lamentando, ai sensi dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 186 d.lgs.n. 285/92 e, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., la mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
2.1 Il ricorrente ha ricostruito le fasi del procedimento a partire dall’emissione del decreto penale di condanna a suo carico per guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186, commi 1, 2 lett. c), 2 bis e 2 sexies d.lgs. n. 285/92. Con successivo provvedimento il Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Torino, autorità che aveva emesso il decreto, ha proceduto con ulteriore provvedimento di correzione ad escludere l’indicazione di cui al comma 2 sexies dell’art. 186 d.lgs.n. 285/92 (l’aver commesso il fatto in orario notturno).
Il fatto oggetto dell’imputazione era stato accertato mediante la sottoposizione ad alcooltest dopo un sinistro, non causato dal ricorrente che si trovava fermo a bordo della sua autovettura ed era stato tamponato da altro automezzo.
Il provvedimento ripetutamente modificato nel suo computo finale riportava la sola iniziale contestazione del comma 2 sexies e non anche del comma 2 bis dell’art. 186 d.lgs. n. 285/92.
Dopo la formalizzazione della richiesta di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità e la loro conclusione con esito positivo, a fronte della mancata deduzione dell’ulteriore circostanza aggravante di cui al comma 2 bis dell’art. 186 d.lgs. n. 285/92, era stata richiesta la restituzione dell’autovettura, che era stata respinta con l’ordinanza impugnata.
Il provvedimento viene censurato dal ricorrente in quattro statuizioni:
nella concessione della possibilità di sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità vertendosi in ipotesi che non prevede tale possibilità;
nel mancato computo nella pena complessiva in sede di conversione in lavori di pubblica utilità dell’ammenda di euro 1.000,00;
nella trasmissione degli atti al Prefetto perchØ disponga la confisca del veicolo, nonostante la concessione della possibilità di sostituzione della pena comminata con lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità in ragione della mancata contestazione della circostanza aggravante di cui al comma 2 bis dell’art. 186 d.lgs. n. 285/92;
nell’indicazione che non consta che l’imputato abbia provveduto al risarcimento del danno o ad ulteriori condotte riparatorie, posto che non sussisteva alcun danno da risarcire e che i lavori di pubblica utilità costituiscono condotte riparatorie.
2.2 Ad avviso del ricorrente, dunque, la circostanza aggravante di cui al comma 2 bis dell’art. 186 d.lgs. n. 285/92 (l’aver provocato un incidente stradale) non Ł stata considerata nella quantificazione della sanzione e non doveva considerarsi contestata perchØ altrimenti ai sensi del comma 9 bis dell’art. 186 d.lgs. n. 285/92 la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità non doveva considerarsi consentito.
2.3 Il provvedimento doveva considerarsi viziato da violazione di legge anche perhcŁ nella conversione in pena sostitutiva di lavoro pubblica utilità il giudice non aveva ricompreso l’ammontare dell’ammenda pari ad euro 1.000,00 e si Ł limitato a convertire solo la pena detentiva.
2.4 A seguito del pronunciamento della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo l’art. 224 ter d.lgs. n. 285/92 nella parte in cui prevede che il Prefetto verifica la sussistenza delle condizioni per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo in caso di estinzione del reato (sentenza n. 75 del 24/04/2020), illegittima doveva considerarsi anche la rimessione degli atti al Prefetto per l’applicazione di tale sanzione.
Il Procuratore generale, NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio sull’istanza di revoca della confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il rigetto Ł infondato.
Nel decreto penale di condanna, emesso a carico del ricorrente, l’imputazione prevede espressamente il richiamo al comma 2 bis dell’art. 186 d.lgs. n. 285/92, in presenza della quale il beneficio di cui al comma 9bis dello stesso articolo non può essere concesso.
In mancanza di impugnazione del decreto sul punto l’imputazione con tale aggravante non può dirsi venuta meno, non potendo assumere alcun rilievo l’omessa trascrizione del comma 2bis in atti successivi e non potendosi ridiscutere le dinamiche dei fatti e la loro corretta qualificazione giuridica, dopo che il decreto penale si Ł cristallizzato in conseguenza dell’acquiescenza dell’imputato.
L’ammissione del ricorrente alla sanzione sostitutiva deriva dalla previsione dell’art. 459, comma 1 ter , cod. proc. pen., introdotta dall’art.28 del d.1gs. 10 ottobre 2022 n. 150, e che stabilisce quanto segue: «Quando e’ stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, puo’ chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilita’ di cui all’articolo 56 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, senza formulare l’atto di opposizione».
Trova quindi applicazione questa disposizione e non quella di cui all’art. 189, comma 9bis, d.lgs.n. 285/92, che tra l’altro fa rinvio ad altra sanzione sostitutiva disciplinata dall’art. 54 d.lgs. n. 274/2000 nell’ambito del procedimento dinanzi al giudice di pace e che nel caso di specie non avrebbe potuto avere applicazione – se non fosse stato introdotto dall’art.28 del d.1gs. 10 ottobre 2022 n. 150 il già soprarichiamato comma 1 ter dell’art. 459 cod. proc. pen. – proprio perchØ la sua operatività espressamente esclusa quando ricorre l’ipotesi di cui al comma 2 bis dell’art. 189 d.lgs. n. 285/92.
Da ciò deriva che la disciplina degli effetti del positivo svolgimento dell’attività di lavoro di pubblica utilità deve ricavarsi esclusivamente dall’art. 56 bis l.n. 689/81 (anche questo introdotto dal d.lgs. n. 150/2022 con l’art. 71, comma 1 lett. d), a mente del comma 5 del quale «i n caso di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 cod. proc. pen, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, se accompagnato dal risarcimento del danno o dalla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, comporta la revoca della confisca eventualmente disposta, salvi i casi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato.»
Da queste disposizioni emerge che:
la sanzione sostitutiva può essere applicata solo con riferimento a quella detentiva convertita in pecuniaria;
il positivo esito della sanzione sostitutiva può comportare la revoca della confisca, se non Ł prevista come obbligatoria.
La confisca del veicolo disposta nel caso di specie Ł una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria, che, come tale, non può essere rivalutata alla luce della disposizione sopra richiamata.
NØ assume rilievo la denunciata erroneità della trasmissione degli atti al Prefetto, di cui peraltro non vi Ł traccia nel dispositivo del provvedimento impugnato.
L’impugnazione va, pertanto, rigettata e ogni altra questione rimane assorbita.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 12/11/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME