Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10849 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10849 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a Priverno (Lt) il DATA_NASCITA:
avverso la ordinanza n. 19/25 RMCR del Tribunale di Latina del 26 giugno 2025;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 26 giugno 2025 il Tribunale di Latina, agendo in qualità di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, ha rigettato l’appello presentato da COGNOME NOME avverso il provvedimento – emesso il precedente 10 febbraio 2025 dal Tribunale di Latina in qualità di giudice del dibattimento del processo che vede quale imputato tale COGNOME NOME in ordine ai reati di cui agli artt. 727 e 544-ter cod. pen. – con il quale era stata parzialmente respinta la richiesta di revoca del sequestro, adottato a fini impeditivi, dell’intera RAGIONE_SOCIALE, facente capo al COGNOME.
Nel provvedere nel senso dianzi descritto il Tribunale ha dato atto che il predetto sequestro è stato disposto in via di urgenza dal Pm presso del Tribunale pontino in data 23 settembre 2022; esso era stato, quindi, convalidato dal locale Gip li successivo 28 settembre 2022; l’oggetto della misura era consistito, fra l’altro, in 207 capi di bestiame, bovini e bufalini, ed in taluno mezzi meccanici agricoli.
In data 9 agosto 2023 era stata rigettata una prima istanza di dissequestro congiuntamente formulata dal COGNOME e dalla COGNOME, la quale riveste il ruolo di parte civile nel procedimento pendente a carico del primo, ma in tale occasione il Gip, avendo preso atto della esistenza di una scrittura privata intercorsa fra le parti avente ad oggetto la cessione di una parte del bestiame ed i mezzi agricoli, disponeva che la custodia dei primi, con facoltà di utilizzo, fosse attribuita al COGNOME, ad eccezione di 63 capi, oggetto della ricordata scrittura privata, la cui custodia, con facoltà di utilizzo, era attribuita, unitamente ad alcuni mezzi agricoli specificamente individuati tramite il numero di targa ed altre loro caratteristiche, alla COGNOME.
Con il ricordato provvedimento del 10 febbraio 2025 il Tribunale, quale giudice competente essendo stata aperta la fase dibattimentale del processo a carico del COGNOME, rigettava la istanza di dissequestro introdotta dalla COGNOME, quanto al bestiame, mentre disponeva la restituzione alla predetta dei mezzi meccanici; tale differente decisione era giustificata dal fatto che, in caso di condanna del COGNOME per la imputazione, a lui contestata, di cui all’art. 544ter cod. pen., ad essa sarebbe conseguita la confisca obbligatoria dei capi di bestiame oggetto del reato.
Con il citato provvedimento il Tribunale aveva altresì dichiarato il non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di restituzione della
documentazione amministrativa relativa ai ricordati mezzi meccanici, in quanto la stessa già era stata attribuita alla RAGIONE_SOCIALE in occasione del provvedimento di assegnazione degli stessi alla donna emesso in data 9 agosto 2023.
Avendo, come detto, la COGNOME presentato appello avverso il provvedimento del 10 febbraio 2025, il Tribunale, quale giudice dell’appello cautelare, ha rilevato, quanto alla istanza volta alla restituzione alla COGNOME dei capi di bestiame, che, sebbene l’art. 544 -sexies cod. pen. preveda quale deroga alla confisca obbligatoria dei capi di bestiame in caso di condanna per il reato ex art. 544-ter cod. pen., l’ipotesi che le bestie in questione “appartenga(no) a persona estranea al reato”, l’attuale perdurante pendenza del processo non consentiva di valutare adeguatamente la buona fede della istante e, pertanto, la sua estraneità al reato; d’altra parte, aggiungeva il Tribunale, la proprietà dei predetti capi di bestiame non poteva dirsi incontrovertibilmente da assegnarsi alla COGNOME, sussistendo, pertanto, incertezza sulla titolarità della stessa.
Quanto alla documentazione amministrativa relativa ai mezzi agricoli restituiti a suo tempo alla COGNOME ed a questa in uso, la pretesa di restituzione da quella fatta valere esulava dai poteri del giudice penale, rientrando nella competenza del giudice civile.
Avverso tale ordinanza ha, ora, interposto ricorso per cassazione la COGNOME, articolando 4 motivi di impugnazione.
Un primo motivo ha ad oggetto l’errata applicazione degli artt. 262, 263 e 321 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione che minerebbe l’ordinanza impugnata; ad avviso della ricorrente, in sostanza, il Tribunale avrebbe errato nel non restituire i predetti beni alla COGNOME in quanto non sussisterebbe alcun motivo per la conservazione del provvedimento, posto che, per le ragioni che saranno di seguito indicate, non vi sarebbe la possibilità di procedere alla confisca delle bestie di cui è stata chiesta la restituzione e non sarebbe controversa la titolarità della proprietà delle stesse in capo alla ricorrente, tanto che non è pendente alcuna controversia civile in relazione ad esse; ha aggiunto la ricorrente che la attribuzione di tali animali non determinerebbe il rischio di protrazione delle condotte delittuose, avendo, anzi, il RAGIONE_SOCIALE veterinario della RAGIONE_SOCIALE certificato il fatto che la RAGIONE_SOCIALE, già assegnataria di quelle, le amministra correttamente; la ricorrente ha, peraltro, evidenziato che la cessione di parte degli animali, intervenuta con la scrittura privata del 7 agosto 2023 era stata sollecitata dagli stessi organi giudiziari, in quanto la sua
opportunità era scaturita dal fatto che il precedente Amministratore giudiziario della RAGIONE_SOCIALE non era in grado di svolgere adeguatamente, data la ristrettezza dei mezzi finanziari a sua disposizione, il proprio compito.
Con il secondo motivo la ricorrente, sempre argomentando con riferimento alla violazione di legge, in questo caso l’art. 240 cod. pen., ha contestato la affermata doverosità della confisca, laddove la confisca in questione sarebbe solamente facoltativa.
Con il terzo motivo è lamentata la violazione di legge, posto che con il provvedimento impugnato sarebbe stata danneggiata, con violazione delle disposizioni anche di rango costituzionale, che tutelano la proprietà, la posizione dominicale della COGNOME in relazione alle predette bestie.
Infine con il quarto motivo di impugnazione è stata lamentata la omessa applicazione da parte degli organi di giustizia aditi degli art. 815 e 2863 cod. civ.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, risultato infondato, non è, pertanto, meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio di potere esaminare congiuntamente i motivi di impugnazione, atteso che l’argomento che conduce al rigetto del ricorso è di fatto comune a tutti questi motivi.
In sostanza la COGNOME lamenta la circostanza che il suo ricorso – volto a sollecitare il dissequestro e la attribuzione alla medesima delle bestie già oggetto di provvedimento segregativo, avente oggetto sia una serie di capi bovini e bufalini già nella disponibilità di tale COGNOME NOME, imputato in relazione ai reati di cui agli artt. 727 e 544-ter cod. pen., sia taluni mezzi meccanici agricoli, disposto in via d’urgenza dal Pm di Latina in data 23 settembre 2022 e, successivamente, convalidata dal competente Gip in data 28 settembre 2022 – sia stata rigettato prima dal Tribunale di Latina, quale giudice del dibattimento in corso a carico del COGNOME, e, quindi, a seguito del gravame proposto dalla COGNOME avverso il citato provvedimento emesso dal giudice del dibattimento, dal Tribunale della medesima sede giudiziaria ma, questa volte, quale giudice dell’appello cautelare, essendo stato in tale modo, sostiene la ricorrente, leso il suo diritto ad entrare nella piena disponibilità delle bestie in questione, oltre che dei mezzi meccanici, derivando tale diritto
dall’avvenuta cessione dii detti beni alla RAGIONE_SOCIALE (che, pertanto, vanta su di essi un diritto di proprietà) con scrittura privata del 7 agosto 2023.
Questo essendo, in estrema sintesi, la ragione che la ricorrente pone a fondamento della propria istanza, osserva il Collegio che – non essendo ancora stato definito il procedimento penale a carico del COGNOME – l’art. 544 -sexies cod. pen. prevede, per il caso in cui sia emessa sentenza di condanna o di applicazione di pena, fra l’altro, per il delitto previsto e punito dall’art. 544-ter cod. pen., cioè una delle due ipotesi criminose per le quali il COGNOME è stato chiamato a rispondere, è sempre ordinata la confisca dell’animale che costituisce l’oggetto del reato “salvo che appartenga a persona estranea al reato”.
Tale rilievo consente, in maniera evidente, di affermare la infondatezza del secondo motivo di doglianza, posto che l’eventuale confisca delle bestie in sequestro non sarebbe l’effetto della applicazione dell’art. 240 cod. pen. ma della diversa norma dianzi ricordata, la quale disciplina non una ipotesi di confisca facoltativa ma una di confisca obbligatoria.
Va, a questo punto, altresì ricordato che il concetto di “persona estranea al reato” non va ricondotto a chiunque non ,sia il materiale autore dell’illecito ovvero abbia concorso nella sua realizzazione, dovendo intendersi per tale solamente chi non abbia ricavato vantaggi e utilità dal reato e che sia in buona fede, cioè colui il quale non abbia potuto conoscere, con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, l’utilizzo del bene per fini illeciti (Corte di cassazione, Sezione III penale, 8 agosto 2023, n. 34548, rv 285207) o che, comunque, sia entrato nella disponibilità del bene ignorando, pur avendo esercitata la opportuna diligenza informativa, che esso era stato assoggettato a vincoli che nel limitavano la possibilità di circolazione.
La circostanza che, quanto al caso che ora interessa, la ricorrente, per sua stessa ammissione, avrebbe acquistato i diritti sui beni di cui si tratta in un momento successivo all’avvenuto sequestro delle bestie, rende per ciò stesso non predicabile quanto alla sua posizione la condizione di “terzo estraneo al reato”.
Pertanto la circostanza che, laddove il COGNOME dovesse incorrere in una pronunzia di condanna in relazione al reato, a lui contestato, di cui all’art. 544-ter cod. pen., gli animali in sequestro dovrebbero essere sottoposti “sempre” a confisca giustifica pienamente il mantenimento della misura cautelare segregativa degli stessi.
Il ricorso, si rileva, neppure è fondato per ciò che attiene alla documentazione dei mezzi agricoli; infatti, osserva ancora il Collegio, pur essendo pacifico che per tali mezzi non vi è la obbligatorietà della misura ablatoria definitiva di cui si è or ora trattato, va segnalato che, sempre secondo quanto riferisce la ricorrente, i mezzi ora in questione, sono stati restituiti alla medesima con provvedimento del 10 febbraio 2025; è di tutta evidenza che con tale provvedimento, emesso dal Tribunale di Latina quale giudice del dibattimento – e quindi competente in prima battuta in ordine ai provvedimenti cautelari emessi nell’ambito del procedimento penale sottoposto alla sua attenzione – è stata disposta la consegna alla COGNOME non solo dei mezzi meccanici già in sequestro ma anche della esistente loro documentazione amministrativa necessaria per il corretto utilizzo dei medesimi.
Le problematiche, che paiono essere state prospettate dalla ricorrente, connesse al fatto che il COGNOME abbia omesso di consegnare materialmente tale documentazione, non necessitano per la loro risoluzione di ulteriori misure di carattere strettamente giurisdizionale, dovendo, quanto meno in prima istanza, il soggetto che vi ha interesse rivolgersi, per la materiale acquisizione di tale documentazione, al Pm quale organo cui è demandato il compito di verificare che sia data piena e completa attuazione al ricordato provvedimento del 20 febbraio 2025 di restituzione di tali strumenti meccanici e degli altri adminicula ad essi pertinenti (ivi compresa la documentazione amministrativa dei predetti mezzi agricoli) alla attale ricorrente e di intervenire ove tale attuazione sia rifiutata da chi vi deve, invece, provvedere.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
GLYPH Il Presidente