Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 51228 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 51228 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Messina nel procedimento a carico di: COGNOME NOME, nato a Messina DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/6/2022 emessa dal Tribunale di Messina visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca di cui si chiede l’applicazione.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Messina condannava NOME COGNOME per il reato di peculato, avendo riconosciuto che il predetto, in qualità
di incaricato al ritiro delle somme derivanti dall’attività di gioco e del riversamento alla concessionaria dell’importo del Prelievo erariale unico, si appropriava della somma di €1.281,31.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Messina deducendo, con unico motivo, la violazione dell’art. 322-ter cod.pen., stante l’omessa disposizione della confisca obbligatoria del profitto del reato.
La Corte di appello di Messina riqualificava l’impugnazione in ricorso per cassazione, sul presupposto che il pubblico ministero non può proporre appello avverso le sentenze di condanna, se non nei casi – non ricorrenti nell’ipotesi in esame – di mutamento del titolo del reato, ovvero di esclusione di circostanze a effetto speciale o che stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L’art. 322-ter cod.pen. prevede un’ipotesi di confisca obbligatoria del profitto del reato derivante dalla commissione di alcuni reati contro la pubblica amministrazione, tra i quali è ricompreso il delitto di peculato.
Ne consegue che, a fronte della condanna per tale titolo di reato, il Tribunale di Messina ha errato nel non disporre la confisca del profitto, peraltro compiutamente quantificato nell’imputazione e pari all’ammontare delle somme destinate ad essere riversate all’erario a titolo di PREU.
Quanto detto consente di provvedere all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e disporre, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett./) cod.proc.pen., la confisca del profitto del reato nella misura sopra indicata, non occorrendo ulteriori valutazioni di competenza del giudice del merito.
A tal proposito è opportuno sottolineare l’ampliamento dei poteri riconosciuto alla Corte di cassazione affinchè, a fronte di determinate ipotesi di annullamento, possa procedere direttamente alla correzione delle statuizioni invalide, senza la necessità di disporre il rinvio. Valorizzando le esigenze di economica processuale, infatti, l’art.620, comma 1, lett./), cod. proc. pen. consente alla Corte interventi sulla res iudicanta, sia rimodulando la pena, sia adottato ulteriori provvedimenti resi necessari dall’annullamento della sentenza impugnata.
Proprio valorizzando tale previsione, si è recentemente precisato che la Corte di cassazione, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto, può procedere direttamente alla rideterminazione della pena, ai sensi della nuova formulazione dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen., come sostituito dall’art. 1 comma 67, legge n. 103 del 2017, sulla base degli elementi di fatto che emergono dal giudizio di merito (Sez.6, n. 12391 del 18/1/2018, Pupo, Rv. 272458; con riferimento all’omesso riconoscimento della sospensione condizionale della pena, Sez. 5, n. 18797 del 25/1/2018, Jicu, Rv. 272857).
Applicando tali principi, si ritiene che l’omessa pronuncia della confisca obbligatoria del profitto, a fronte della predeterminazione nell’an e nel quantum, possa dar luogo all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo consentito a questa Corte di disporre direttamente la misura di sicurezza patrimoniale erroneamente pretermessa.
P.Q.M.
Visto l’art. 620, comma 1, lett.L), annulla senza rinvio la sentenza impugnata disponendo la confisca del profitto del reato nella misura di euro 1.281,31.
Così deciso il 28 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presid9nte