Confisca Obbligatoria per Guida in Stato di Ebbrezza: Anche con il Patteggiamento è Inderogabile
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40726 del 2024, torna a pronunciarsi su un tema di grande rilevanza pratica: la confisca obbligatoria del veicolo in caso di guida in stato di ebbrezza. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: l’omissione di tale sanzione da parte del giudice, anche in caso di patteggiamento, costituisce un errore di diritto che deve essere corretto, confermando la natura inderogabile della misura.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da un ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Brescia avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale locale. Un’automobilista era stata condannata per il reato di guida in stato di ebbrezza, con l’aggravante di aver commesso il fatto in orario notturno, secondo quanto previsto dall’art. 186, commi 2 lett. c) e 2-sexies del Codice della Strada.
Tuttavia, nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice aveva omesso di disporre la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, che risultava di proprietà della stessa imputata. Ritenendo tale omissione un’erronea applicazione della legge penale, il Procuratore ha impugnato la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione.
La Questione Giuridica: La Natura della Confisca Obbligatoria
Il cuore della questione legale ruota attorno alla natura della confisca obbligatoria prevista per la fattispecie più grave di guida in stato di ebbrezza. Il Procuratore ha sostenuto che, ai sensi dell’art. 186, comma 2, lettera c) del Codice della Strada, la confisca del veicolo è un atto dovuto e non una facoltà discrezionale del giudice.
Anche se le riforme legislative (in particolare la legge n. 120 del 2010) hanno modificato la natura giuridica della confisca, trasformandola in una sanzione amministrativa accessoria, ciò non ha eliminato l’obbligo per il giudice penale di disporla contestualmente alla sentenza di condanna o di patteggiamento. L’omissione, quindi, vizia la sentenza per violazione di legge.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso pienamente fondato. Gli Ermellini hanno richiamato un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (citando la sentenza Sez. 4, n. 45365/2010), secondo cui le modifiche normative non hanno fatto venir meno l’obbligo del giudice di ordinare la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato.
La Corte ha chiarito che, sebbene la confisca abbia acquisito natura di sanzione amministrativa, essa rimane una conseguenza diretta e inderogabile della condanna per la specifica violazione. Il giudice penale, pertanto, ha il dovere di applicarla unitamente alla pena principale, agendo in raccordo con l’autorità amministrativa che ne curerà l’esecuzione. L’omissione di tale provvedimento rende la sentenza incompleta e illegittima limitatamente a tale punto. Essendo pacifico che il veicolo apparteneva all’imputata, la Cassazione ha potuto decidere nel merito senza bisogno di un nuovo giudizio.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
In conclusione, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla mancata statuizione sulla confisca, e ha disposto essa stessa la confisca dell’autovettura.
Questa decisione rafforza un importante principio di legalità e certezza del diritto: per le ipotesi più gravi di guida in stato di ebbrezza, la perdita della proprietà del veicolo è una conseguenza automatica e non negoziabile, neanche attraverso l’istituto del patteggiamento. I giudici di merito sono tenuti ad applicare scrupolosamente questa sanzione accessoria, e la loro omissione può essere sempre corretta in sede di legittimità. Per gli automobilisti, ciò rappresenta un severo monito sulle conseguenze patrimoniali, oltre che penali, derivanti dalla guida sotto l’effetto di alcol.
La confisca del veicolo è sempre obbligatoria in caso di guida in stato di ebbrezza grave (art. 186 c. 2 lett. c CdS)?
Sì, la sentenza conferma che per questa specifica fattispecie di reato, la confisca del veicolo di proprietà del conducente è una sanzione obbligatoria e non discrezionale per il giudice.
Il patteggiamento può escludere l’applicazione della confisca del veicolo?
No. La Corte di Cassazione chiarisce che l’accordo tra imputato e pubblico ministero sulla pena (patteggiamento) non può escludere l’applicazione della confisca, poiché si tratta di una conseguenza inderogabile prevista dalla legge.
Cosa succede se il giudice si dimentica di ordinare la confisca nella sentenza?
Come avvenuto in questo caso, la sentenza può essere impugnata per violazione di legge. La Corte di Cassazione può annullare la decisione limitatamente a tale omissione e disporre direttamente la confisca, sanando l’errore del giudice precedente.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40726 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40726 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a ORZINUOVI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/06/2024 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla mancata confisca dell’autovettura, con adozione del provvedimento di confisca
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia propone ricorso avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Brescia ha applicato ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata dalle parti nei confronti di COGNOME NOME in relazione a reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. c) e 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 commesso in Brescia il 27 novembre 2022.
Il Procuratore deduce erronea applicazione di legge penale con riferimento all’omessa previsione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo ai sensi dell’art. 186, comma 2 lett. c), cod. strada, trattandosi di confisca obbligatoria.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla mancata confisca dell’autovettura, con adozione del provvedimento di confisca.
4. Il ricorso è fondato.
Costituisce interpretazione pacifica (Sez. 4, n.45365 del 25/11/2010, dep. 27/12/2010, COGNOME, Rv. 249071) che le modifiche introdotte dall’art.33 legge 29 luglio 2010 n. 120, non comportino il venir meno dell’obbligo del giudice di disporre la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato previsto dall’art. 186, comma 2, lett.c) cod.strada, con la sentenza di condanna o di patteggiamento, pur se essa ha acquisito natura di sanzione amministrativa accessoria, al pari di quel che avviene in tema di sospensione della patente di guida, misura anch’essa amministrativa, che viene applicata dal giudice unitamente alla pronuncia di condanna, in raccordo esecutivo con l’autorità amministrativa.
Conseguentemente, deve disporsi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’omesso provvedimento di confisca, potendo GLYPH provvedersi GLYPH in GLYPH questa sede all’applicazione della GLYPH sanzione amministrativa, poiché risulta dagli atti (come enunciato nel capo d’imputazione) la titolarità dell’autovettura Audi Al TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO in capo all’agente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca dell’autovettura Audi Al tg. TARGA_VEICOLO; confisca che dispone. Così deciso il 17 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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