Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7030 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7030 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, nei confronti di NOME COGNOME nato a Brescia il 30/11/1976 avverso la sentenza del 20/02/2024 del Gip del Tribunale di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il provvedimento impugnato sia annullato con rinvio, in punto di confisca e pene accessorie.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20 febbraio 2023, il Gip del Tribunale di Brescia ha condannato l’imputato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi otto di reclusione per il reato di cui all’art. 10-quater, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, in qualità di legale rappresentante della società “RAGIONE_SOCIALE,
omesso di versare, nel corso dell’anno 2021, somme dovute dalla società, per l’importo complessivo di euro 60.634,39, utilizzando in compensazione crediti inesistenti.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, denunciando la mancata applicazione della confisca obbligatoria, prevista dall’art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, e l’omessa statuizione delle pene accessorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, in quanto l’applicazione della confisca obbligatoria del profitto del reato e delle pene accessorie è stata effettivamente omessa. Ai sensi dell’art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, il giudice deve individuare le somme di denaro e i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato. Tale confisca – che può avvenire: o in via diretta, laddove essa possa colpire immediatamente i beni che, appunto, rappresentano il profitto o il prezzo del reato commesso; ovvero, ove ciò non sia possibile, per equivalente, attingendo beni, aventi lo stesso valore rappresentato dal profitto o dal prezzo del reato, che, pur essendo nella disponibilità del condannato, non sono legati da un rapporto di diretta pertinenzialità con il reato – opera in via obbligatoria, discendendo tale conclusione, da un lato, dal dato testuale della norma, ove si prevede che la confisca sia sempre ordinata, sia dalla natura sanzionatoria ad essa incontestabilmente riconosciuta dalla giurisprudenza. Attraverso di essa, infatti, si è inteso privare l’autore del reato di un qualunque beneficio economico derivante dall’attività criminosa, anche di fronte all’impossibilità di aggredire l’ogget principale, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento, che può assumere, così, i tratti distintivi di una vera e propria sanzione, non commisurata né alla colpevolezza dell’autore del reato, né alla gravità della condotta. Né è necessario, per l’assenza di norme contrarie, che la confisca, diretta o per equivalente, sia preceduta dal sequestro preventivo dei beni oggetto della stessa (ex multis, Sez. 3, n. 20776 del 06/03/2014, Rv. 259661; Sez. 3, n. 17066 del 04/02/2013, Rv. 255113). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Trattandosi di confisca obbligatoria, ne consegue, quanto al caso in esame, che il giudice avrebbe dovuto adottare una motivata statuizione sul punto.
Analoghe considerazioni valgono per le pene accessorie, in relazione alle quali il Tribunale ha argomentato nella parte motiva della sentenza impugnata, senza farne tuttavia menzione alcuna nel dispositivo.
La sentenza impugnata deve essere, conseguentemente, annullata, limitatamente alle omesse statuizioni sulla confisca e le pene accessorie, come richiesto dal Procuratore generale ricorrente, con rinvio al Gip del Tribunale di Brescia, in diversa persona fisica, che provvederà fornendo adeguata motivazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alle pene accessorie e alla confisca, con rinvio, per nuovo giudizio, al Gip del Tribunale di Brescia, in diversa persona fisica.
Così deciso il 22/10/2024.