Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6220 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6220 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona nel procedimento a carico di: RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del 24/01/2018 del Tribunale di Ancona Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIONOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
letta la memoria del difensore della RAGIONE_SOCIALE
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 2 luglio 2025 il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice dell’esecuzione, giudicando in sede di opposizione ai sensi degli artt. 666 e 667, comma 4, cod. proc. pen., ha accolto l’istanza presentata nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE l’11 dicembre 2023 e ordinato la revoca della confisca dell’immobile sito a Roma, INDIRIZZO, disposta con sentenza dello stesso Ufficio emessa il 24 gennaio 2018, confermata dalla Corte di appello di Ancona il 1° luglio 2019, definitiva il 10 dicembre 2021 per effetto di sentenza di questa Corte di cassazione.
A fondamento della decisione Ł stata posta, essenzialmente, la sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 2025 nella parte in cui ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2641 secondo comma, cod. civ., laddove prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona articolando due motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge asserendo il travalicamento, da parte del giudice dell’esecuzione, dei poteri ad esso attribuiti nella vicenda di interesse originata da un’istanza del terzo interessato che aveva lamentato la propria mancata partecipazione al processo di cognizione.
La legittimazione del terzo, tuttavia, Ł limitata, secondo quanto reiteratamente precisato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, anche a Sezioni Unite, a profili riguardanti
l’effettiva titolarità e la proprietà dei beni confiscati, non anche ad aspetti afferenti ai presupposti per l’applicazione della misura.
Il terzo, in questa prospettiva, non può far valere, in sede esecutiva, neppure l’effettiva abrogazione del reato operando la previsione di cui all’art. 2, secondo comma, cod. pen. solo in favore del condannato (così come quella di cui all’art. 30, quarto comma, legge n. 87 del 1953).
Applicando tali principi alla fattispecie, il terzo non avrebbe potuto ritenersi legittimato a fruire della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 7 del 2025, anche tenuto conto che la questione decisa Ł estranea ai temi devoluti con l’istanza originaria, ossia la titolarità del bene, l’estraneità ai fatti e la buona fede.
2.2. Con il secondo motivo ha lamentato un ulteriore profilo di violazione di legge laddove il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che la citata declaratoria di illegittimità costituzionale possa incidere sul giudicato già formatosi rispetto al terzo in punto di confisca.
Segnalate alcune oscillazioni interpretative in punto di idoneità della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice ad incidere sui provvedimenti ablativi coperti da giudicato, il ricorrente ha eccepito l’erroneità dell’interpretazione offerta nel provvedimento impugnato in punto di individuazione degli effetti irreversibili derivanti dal provvedimento di confisca.
Il bene Ł stato sottoposto a confisca in quanto strumentale alla commissione del reato di cui all’art. 2641 cod. civ.
Si tratta, quindi, di confisca diretta e non per equivalente e la relativa gestione appartiene, ai sensi dell’art. 65, comma 1, secondo periodo, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, all’RAGIONE_SOCIALE, senza che sia necessario alcun ulteriore ‘passaggio procedurale esecutivo’, successivo alla definitività della sentenza alla quale consegue il passaggio definitivo del bene nel patrimonio dello Stato.
Le modalità con le quali il bene oggetto di confisca diretta entra nel patrimonio dello Statosono diverse rispetto a quelle relative ai provvedimenti di confisca per equivalente o di prevenzione che richiedono (entrambi) l’esecuzione di adempimenti ulteriori alla irrevocabilità della sentenza che segna il momento in cui gli effetti del provvedimento ablatorio divengono irreversibili e, dunque, insuscettibili di essere interessati da eventuali pronunce di illegittimità costituzionale della disposizione incriminatrice.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Nell’interesse della società Ł stata depositata memoria con la quale Ł stata eccepita l’inammissibilità del ricorso per aspecificità, non essendo state individuate, in forma puntuale ed esplicita, le norme di legge che il giudice dell’esecuzione avrebbe violato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł meritevole di accoglimento.
E’ infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata con la memoria difensiva: il tema devoluto Ł sufficientemente delineato e le questioni giuridiche adeguatamente chiarite in relazione al contenuto del provvedimento impugnato.
Contrariamente a quanto sostenuto nello scritto difensivo, nel ricorso non Ł stata proposta alcuna contestazione in fatto, essendosi soffermato, il ricorrente, su profili di diritto relativi alla latitudine delle questioni suscettibili di essere sollevate dal terzo nel procedimento di confisca e alle modalità con le quali si determina il trasferimento della disponibilità dei beni sottoposti ad ablazione all’RAGIONE_SOCIALE.
La memoria, inoltre, ha sottolineato che, nel caso di specie, non si verterebbe in materia
di intestazione fittizia, omettendo di considerare che sentenza della Corte di cassazione n. 15265 del 10/12/2021, dep. 2022 che ha reso definitivo il provvedimento ablatorio contiene un espresso riferimento alla fittizietà dell’intestazione dell’immobile in capo alla società RAGIONE_SOCIALE .
In particolare, rileva il passaggio contenuto a pag. 22 in cui Ł stato affermato che: «in relazione al sesto motivo di ricorso, si osserva, innanzitutto, che correttamente la corte territoriale ha confermato la confisca dell’immobile sito in INDIRIZZO, richiamando anche i motivi già posti a sostegno di tale statuizione nella pronuncia di primo grado. Trattasi, invero, di ipotesi di confisca obbligatoria ex art. 2641 cod. civ. disposta in relazione al capo B) dell’imputazione, ossia al reato di cui all’art. 2635 cod. civ. per il quale era intervenuta condanna; sicchŁ, coerentemente alla decisione assunta, i giudici di merito hanno ritenuto che l’immobile di INDIRIZZO – formalmente intestato all’omonima società RAGIONE_SOCIALE, ovvero a società costituita ad hoc per l’acquisto e la gestione di tale cespite – essendo stato, esso, in buona sostanza, il tramite attraverso cui Ł stato commesso il reato di cui al capo B), dovesse essere oggetto della confisca obbligatoria di cui all’art. 2641 cod. civ..».
3. E’ fondato il primo motivo di ricorso proposto dal ricorrente.
Come già esposto, nella fattispecie si verte in tema di confisca diretta sicchØ non rileva la pronuncia della Corte costituzionale sopra citata nella parte in cui ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della confisca obbligatoria di una somma di denaro o di beni di valore equivalente a quelli utilizzati per compiere il reato (passaggio espressamente richiamato a pag. 6 dell’ordinanza impugnata).
Nel pervenire alla declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina contenuta nell’art. 2641 cod. civ. la Corte costituzionale ha operato, preliminarmente, alcune precisazioni sulla natura giuridica della confisca ivi disciplinata affermando la natura di vera e propria pena della confisca, diretta e per equivalente, dei beni utilizzati per commettere uno dei reati disciplinati dal Titolo XI del Libro V del codice civile e precisando che, proprio in virtø di tale natura, essa deve rispettare il principio di proporzionalità della pena, nel senso che Ł vietato che «l’entità dell’ablazione patrimoniale risulti sproporzionata tanto rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del reato, quanto alle condizioni economiche e patrimoniali dell’interessato».
La Corte costituzionale Ł pervenuta alla declaratoria di illegittimità costituzionale in ragione del fatto che la previsione della confisca obbligatoria Ł indifferente alla gravità oggettiva e soggettiva del reato e alle condizioni economiche e patrimoniali dell’interessato.
Da ciò consegue che «la sua previsione in termini di obbligatorietà vincola il giudice ad applicarla anche quando, nel caso concreto, essa risulti manifestamente sproporzionata, ponendosi così in contrasto con il principio di proporzionalità».
Si tratta di conclusione ritenuta coerente con il diritto comparato e quello dell’Unione europea, ove la confisca dei beni strumentali Ł ordinariamente subordinata a una valutazione di compatibilità della sua inflizione, nel caso concreto, con il principio di proporzionalità.
La natura strettamente sanzionatoria e punitiva della confisca obbligatoria dei beni strumentali Ł stata ritenuta anche alla luce della sentenza n. 112 del 2019 della Corte costituzionale sulla scorta della considerazione che «una tale confisca si risolve (…) nell’ablazione di beni di regola legittimamente acquistati e posseduti dal reo, ma dei quali egli abbia fatto un uso illegittimo, in tal modo perdendo – proprio in conseguenza della sua decisione di commettere il reato – la tutela che l’ordinamento normalmente assicura al diritto
di proprietà su quegli stessi beni; senza che sia invece necessario accertare nel caso concreto la possibilità di un loro uso illecito futuro, quale condizione per poter disporne l’ablazione (…) Laddove, dunque, la confisca in parola sia disposta dal giudice penale, come nel caso disciplinato dall’art. 2641, primo comma, cod. civ., nulla osta a riconoscere che essa debba essere qualificata come vera e propria ‘pena’ di carattere patrimoniale, che si aggiunge alle altre sanzioni principali previste in conseguenza della commissione di ciascun reato».
Allo stessa stregua, Ł stata giudicata la confisca per equivalente la cui funzione Ł quella di «far sì che il reo subisca, nel suo patrimonio complessivo, la medesima perdita – in termini economici – che avrebbe sofferto laddove fosse stato possibile eseguire, in via diretta, l’ablazione degli specifici beni dei quali la legge dispone la confisca; sì da evitare che egli possa continuare a godere delle utilità derivanti da tali beni, una volta che li abbia comunque messi al riparo dalla pretesa ablatoria statale».
Da tali premesse, la Corte costituzionale ha tratto una prima conclusione, nel senso dell’assoggettamento della confisca diretta e di quella per equivalente «all’insieme dei principi e delle garanzie che governano la previsione legislativa, l’applicazione e l’esecuzione delle pene», fra i quali Ł stato ritenuto ricompreso quello che la sanzione non integri una reazione sproporzionata rispetto alla gravità del reato.
Si tratta di esigenza desunta dai principi espressi dagli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. e, nondimeno, dagli obblighi unionali cui l’Italia Ł vincolata ai sensi degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., e in particolare dall’art. 49, paragrafo 3, CDFUE, che sancisce espressamente il principio secondo cui «le pene non devono essere sproporzionate rispetto al reato».
Operate tali premesse, dunque, la Corte costituzionale ha individuato proprio nella obbligatorietà della confisca il vizio della disciplina contenuta nell’art. 2641 cod. civ. in quanto il giudice Ł tenuto ad applicarla anche nel caso in cui la misura dovesse risultare sproporzionata.
E’ stato, dunque, precisato che il primo e il secondo comma della disposizione «obbligano il giudice aimporre al soggetto un sacrificio patrimoniale, la cui entità dipende esclusivamente dal valore dei beni che, in concreto, sono stati utilizzati per commettere il reato. Ciò senza alcuna relazione con l’effettivo vantaggio patrimoniale conseguito mediante la commissione del reato; e senza alcun correttivo che consenta al giudice di valutare, in ciascun caso concreto, se il soggetto disponga effettivamente delle risorse per far fronte all’ablazione patrimoniale impostagli, nØ quale impatto tale ablazione possa avere sulla sua esistenza futura. Un tale meccanismo Ł dunque strutturalmente suscettibile di produrre risultati sanzionatori in concreto sproporzionati».
La declaratoria di illegittimità Ł stata giudicata suscettibile di essere estesa anche alla previsione di cui all’art. 2641, primo comma, cod. civ., limitatamente alle parole «e dei beni utilizzati per commetterlo».
La Corte costituzionale ha, infine, precisato che «rimane inalterata invece la facoltà del giudice, nel rispetto del principio di proporzionalità, di disporre la confisca diretta delle ‘cose che servirono a commettere il reato’ ai sensi della disposizione generale di cui all’art. 240 cod. pen., richiamata dal terzo comma dell’art. 2641 cod. civ.: e dunque anche delle somme di denaro utilizzate per commettere il reato, a carico di chi risulti in concreto averne la disponibilità».
La declaratoria investe, quindi, l’obbligatorietà della confisca e la sottrazione al giudice di qualsiasi possibile sindacato in punto di proporzionalità della confisca, fermo restando che,
per effetto della sentenza, non si determina alcun vuoto normativo atteso che permane la possibilità di disporre la confisca facoltativa delle cose che sono servite a commettere il reato ai sensi dell’art. 240 cod. pen.
La pronuncia non rimuove, quindi, la confisca ai sensi dell’art. 2641 cod. civ., eliminando solo quella obbligatoria e mantenendo quella facoltativa, nel rispetto del principio di proporzionalità.
Individuato il punto sul quale si Ł determinata la declaratoria di illegittimità costituzionale e precisato che residua, quindi, la legittimità della confisca della quale si controverte, in termini di facoltatività della stessa a norma dell’art. 240 cod. pen., va esaminato il primo motivo di ricorso con il quale Ł stato censurato il provvedimento impugnato per avere deciso su un’istanza del terzo che non era legittimato a giovarsi della declaratoria di illegittimità costituzionale.
Risulta dalla parte narrativa del provvedimento impugnato che la società RAGIONE_SOCIALE ha introdotto il tema della declaratoria di illegittimità costituzionale con memoria depositata il 2 aprile 2025 segnalando come la sentenza abbia comportato una illegittimità patologica delle ablazioni disposte sulla scorta della norma dichiarata incostituzionale i cui effetti debbono essere rimossi.
La censura del ricorrente secondo cui il terzo, nel caso di specie, non può giovarsi della declaratoria di illegittimità costituzionale Ł fondata.
Da un lato, infatti, va precisato che la declaratoria di illegittimità costituzionale non ha comportato la valutazione di illegittimità costituzionale della confisca ai sensi dell’art. 2641 cod. civ., ma ha attinto, come precisato, la sua obbligatorietà, residuando la possibilità di disporre, pur sempre, la confisca facoltativa dei beni ivi indicati.
Su tale profilo, il giudice dell’esecuzione non si Ł soffermato in alcun modo, assumendo, al contrario, che la rimozione per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale abbia, in toto , eliminato la legittimità dell’ablazione, facendo riferimento, peraltro, alla confisca per equivalente che, nella fattispecie, non rileva.
Per effetto della sentenza della Corte costituzionale, la confisca delle cose che sono servite a commettere il reato non Ł, di per sØ, sempre e comunque, illegittima ma lo Ł quella applicata automaticamente senza una valutazione di proporzionalità.
Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione, disinteressandosi del tema, ha omesso di verificare se il provvedimento di confisca contenesse valutazioni suscettibili di essere valorizzate ai fini della valutazione della confisca facoltativa, ovvero si sia limitato a prendere atto della obbligatorietà descritta dalla norma oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale,
Ulteriormente, il giudice dell’esecuzione non si Ł confrontato con il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte che hanno affermato, a proposito della legittimazione del terzo inciso dal provvedimento di confisca, che «in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto» (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300 – 01) precisando che si ravvisa la carenza di interesse del terzo a proporre questioni relative ai presupposti per l’applicazione della misura nei confronti del proposto, quali la condizione di pericolosità dello stesso, la sproporzione tra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, la legittima provenienza del bene e la perimetrazione temporale dell’acquisto da parte del proposto, trattandosi di doglianze che solo il proposto può avere interesse a far valere.
E’ pacifica la possibilità di estendere il ragionamento al caso di bene rispetto al quale si assume la fittizietà dell’intestazione in capo al terzo che, dunque, Ł legittimato a partecipare al giudizio di prevenzione al solo scopo di dimostrare l’effettiva titolarità del bene.
In tal senso si Ł pronunciata la citata decisione delle Sezioni Unite (par. 10 e 11) nella parte in cui ha precisato che «soltanto ove l’intestatario che si assume fittizio rivendichi la propria qualità di titolare effettivo dei beni, la sua qualità di proprietario reale può legittimare il suo “intervento” nel procedimento di prevenzione» secondo le linee e nei limiti tratteggiati dall’art. 23 del codice antimafia).
Si tratta di conclusione che Ł stata ritenuta suscettibile di essere estesa alla confisca per sproporzione tenuto conto di quanto affermato dalla sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale in punto di identità di ratio tra i provvedimenti ablatori relativi alla confisca dei beni di provenienza illecita e tenuto conto, altresì, del fatto che le misure ablative (di prevenzione e allargata) sono species dell’unico genus “confisca dei beni di sospetta origine illecita”.
Ne deriva, secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte che il principio enunciato dalle Sezioni Unite Putignano con riferimento alla confisca di prevenzione trova piena applicazione anche alla confisca per sproporzione e che anche in caso di confisca di sproporzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dall’imputato.
Si tratta di principio affermato da Sez. 3, n. 36354 del 07/10/2025, COGNOME, Rv. 288831 01.
L’identità di ratio , relativamente alla latitudine della posizione del terzo, sin qui descritta, deve ritenersi configurabile anche nel caso di confisca ai sensi degli artt. 2641 cod. civ. e 240 cod. pen. come risultanti per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 2025.
Invero, anche in questo caso l’interesse del terzo deve essere parametrato al profilo relativo alla fittizietà dell’intestazione e al riconoscimento della propria posizione giuridica qualificata.
Pertanto, deve ritenersi che la contestazione da parte della terza interessata della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’ablazione nei confronti del proposto, oltre a provenire da soggetto non legittimato, Ł sorretta da un interesse di mero fatto, derivante indirettamente dall’esito della procedura principale, cui l’ordinamento non attribuisce rilievo giuridico (nel senso della non meritevolezza della tutela di siffatto interesse, fra le piø recenti, Sez. 3, n. 5445, del 17/12/2025, dep. 2026, Kos).
Da quanto esposto, assorbita ogni ulteriore censura, discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona affinchØ valuti tutti i profili posti a base dell’opposizione proposta nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona. Così Ł deciso, 16/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME