Confisca Obbligatoria e Patteggiamento: i Limiti Stretti del Ricorso
L’istituto del patteggiamento, disciplinato dall’articolo 444 del codice di procedura penale, rappresenta una via rapida per la definizione del processo. Tuttavia, le sentenze emesse in seguito a tale accordo sono soggette a limiti di impugnazione molto stringenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce la questione, in particolare riguardo alla confisca obbligatoria disposta in sentenza, delineando quando un ricorso possa essere considerato inammissibile.
Il Caso: Ricorso contro la Confisca dopo un Patteggiamento
Un imputato, dopo aver patteggiato la pena per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.), ha presentato ricorso in Cassazione. L’oggetto della doglianza non era la pena concordata, ma la misura di sicurezza della confisca di un autocarro, disposta dal Giudice per le indagini preliminari. Secondo il ricorrente, la confisca era illegittima per violazione di legge, specificamente dell’art. 603-bis.2 del codice penale.
I Limiti al Ricorso nel Patteggiamento e la Confisca Obbligatoria
La Corte di Cassazione ha immediatamente inquadrato la questione nei rigidi paletti posti dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che la sentenza di patteggiamento può essere impugnata solo per motivi eccezionali, quali:
* Un vizio nella espressione della volontà dell’imputato di patteggiare.
* La mancanza di correlazione tra la richiesta delle parti e la decisione del giudice.
* Un’errata qualificazione giuridica del fatto.
* L’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
In questo contesto, la contestazione della confisca obbligatoria rientra nell’ultima categoria, ovvero l’eventuale “illegalità della misura di sicurezza”.
La Decisione della Corte: Motivazioni sull’Inammissibilità
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Il ragionamento dei giudici si è basato su un punto cruciale: la natura della confisca applicata.
La Natura della Confisca
L’articolo 603-bis.2 c.p. prevede espressamente la confisca obbligatoria dei beni utilizzati per commettere il reato di sfruttamento del lavoro. Essendo un atto dovuto per legge, il giudice non ha discrezionalità sulla sua applicazione una volta accertato il reato. Pertanto, la misura non può essere considerata “illegale” in sé.
La Questione della Motivazione
Il ricorrente lamentava una presunta carenza di motivazione sulla correlazione tra il reato e il bene confiscato (l’autocarro). La Corte ha chiarito che, trattandosi di una confisca obbligatoria, la misura non presenta profili di illegalità nemmeno se la motivazione del giudice è sintetica. L’illegalità, che giustificherebbe un ricorso, si verificherebbe solo se la misura fosse applicata al di fuori dei casi previsti dalla legge, non per un presunto deficit motivazionale. Poiché l’autocarro era stato utilizzato per le attività di sfruttamento, la sua confisca era un atto dovuto e legittimo.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile poiché le censure sollevate non rientravano in alcuno dei motivi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La doglianza sulla confisca è stata giudicata infondata perché, nel caso di specie, la confisca è obbligatoria per legge. Di conseguenza, non vi è spazio per contestarne la legittimità sotto il profilo dell’illegalità, neanche adducendo una motivazione carente sulla connessione tra il bene e il reato. La Corte ha ribadito che, quando la legge impone la confisca, il giudice è tenuto a disporla, e tale atto non può essere considerato illegale. Il ricorso, basandosi su aspetti di fatto e generici, è stato quindi respinto.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza consolida un principio fondamentale: l’accesso al ricorso per Cassazione avverso una sentenza di patteggiamento è estremamente limitato. In particolare, quando viene disposta una confisca obbligatoria, le possibilità di contestarla sono quasi nulle se non si può dimostrare un’applicazione palesemente errata della legge. La semplice critica alla motivazione del giudice non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità, specialmente quando la misura di sicurezza è un atto imposto ex lege. Gli operatori del diritto devono quindi essere consapevoli che l’accordo sul patteggiamento cristallizza la situazione processuale in modo quasi definitivo, comprese le misure di sicurezza patrimoniali previste come obbligatorie.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso è consentito solo per i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, quali vizi della volontà, erronea qualificazione giuridica del fatto, o illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La confisca di un bene disposta con sentenza di patteggiamento può essere contestata?
Sì, ma solo se si configura come una “illegalità della misura di sicurezza”. Se la confisca è obbligatoria per legge, come nel caso analizzato, non presenta profili di illegalità e una contestazione basata sulla carenza di motivazione è destinata a essere dichiarata inammissibile.
Perché il ricorso sulla confisca obbligatoria è stato dichiarato inammissibile?
Perché la confisca per il reato di cui all’art. 603-bis c.p. è imposta direttamente dalla legge. Di conseguenza, non può essere considerata illegale. La doglianza del ricorrente, essendo generica e basata su questioni di fatto (la correlazione tra il bene e il reato), non rientrava nei ristretti motivi di ricorso ammessi contro le sentenze di patteggiamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9363 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9363 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 20/07/1983
avverso la sentenza del 14/11/2024 del GIP TRIBUNALE di BRINDISI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brindisi del 14 novembre 2024, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all’art. 603-bis cod. pen.;
rilevato che il motivo di ricorso, con cui si deduce violazione dell’art. 603-bis.2 cod. pen., è inammissibile, in quanto, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità dell pena o della misura di sicurezza;
ritenuto, infatti, che in tema di confisca disposta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen, l’accordo delle parti può avere ad oggetto anche l’applicazione delle misure di sicurezza, nel qual caso il giudice è tenuto a recepirlo integralmente nella sentenza ovvero a rigettare la richiesta e che, comunque, la sentenza di patteggiannento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell’accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall’art. 606 cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348);
ritenuto altresì la ricorribilità per cassazione nel caso in cui si lamenti la mancata motivazione circa la confisca, trattandosi di un’ipotesi di “illegalità della misura di sicurezza”, perciò rilevante come violazione di legge, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. (da ultimo, Sez. 6, n. 317 del 12/12/2024, dep. 2025, COGNOME);
ritenuto, inoltre, che nel caso di specie la doglianza appare manifestamente infondata, tenuto conto che si tratta di confisca obbligatoria, disposta dal giudice ex art. 603-bis.2 cod. pen., dunque, la misura di sicurezza non presenta profili di illegalità, nemmeno sotto il profilo dell’annessa motivazione circa la correlazione tra il reato e la disposta confisca (l’autocarro era utilizzato per le attività rientranti quella gestita attraverso lo sfruttamento), versato interamente in fatto ed in modo del tutto generico;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025
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