Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1115 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1115 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/09/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza, nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato a Brienza il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 06/10/2021 del Tribunale di Potenza, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’omessa confisca e l’inammissibilità del ricorso nel resto
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del data 6 ottobre 2021 il Tribunale di Potenza, all’esito del giudizio celebrato con rito abbreviato, ha condannato l’imputato alle pene di legge per il reato degli art. 81 cpv. cod. pen. e 5 d.lgs. n. 74 del 2000.
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza ricorre per cassazione perché il Tribunale aveva omesso di applicare le pene accessorie dell’art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000 e la confisca di cui all’art. 12-bis del medesimo decreto legislativo, che opera in piena continuità normativa con l’art. 1, comma 143 della I. n. 244 del 2007 e applicabile anche in assenza di sequestro preventivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso, da considerarsi presentato a norma dell’art. 608 cod. proc. pen. stante l’inappellabilità delle sentenza a fronte dei limiti di cui all’art. comma 1, cod. proc. pen., è fondato quanto all’omessa confisca che è una statuizione obbligatoria connessa alla condanna per un reato tributario, in virtù 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, norma che è stata introdotta dal d.lgs. n. 158 del 24 settembre 2015, ma che si pone in continuità normativa con l’art. 1, comma 143 della I. n. 244 del 2007 (Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, COGNOME, Rv. 268386-01) e quindi applicabile all’ipotesi in esame in cui la violazione dell’art. 5 è relativa agli anni 2012, 2013 e 2014. dell’art.
Il ricorso è altresì fondato quanto all’omessa applicazione delle pene accessorie. Va ribadito sul punto quanto già osservato da questa Sezione con sentenza del 21 maggio 2020 n. 15556, COGNOME, non mass., in cui, premessa la loro obbligatoria applicazione ai sensi dell’art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000, si d conto di due filoni interpretativi in merito alla fissazione della durata, finendo co il preferire la tesi della determinazione discrezionale ai sensi dell’art. 133 cod pen., in conformità al principio di diritto espresso dalle Sez. U, n. 28910 del 28/09/2019, Suraci, Rv. 276286, in materia di pena accessorie dei reati fallimentari. Le Sezioni Unite, seguendo il ragionamento della Corte costituzionale n. 222 del 2018 che ha negato che in linea di principio la durata unica e fissa delle pene accessorie previste dall’art. 216, ultimo comma I. fall. fosse compatibile con i principi costituzionali di proporzionalità e di necessaria individualizzazione de trattamento sanzionatorio, e considerato che la collocazione sistematica dell’art. 37 cod. pen. a conclusione delle altre disposizioni sulle pene accessorie non autorizza a elevarne la disciplina al rango di regola generale, hanno definitivamente scartato l’opzione interpretativa che impone di ancorare la durata delle sanzioni accessorie all’entità della pena principale della reclusione, ritenendo che si tratti di un criterio soltanto residuale, cui fare ricorso nei casi in cui la l in astratto sia priva di qualsiasi indicazione sul profilo temporale che circoscriva e guidi l’esercizio del potere dosimetrico del giudice. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Conseguentemente, la mancata pronuncia del Tribunale di Potenza in punto di pene accessorie, così come previsto dall’art. 12 d. Igs. n.74 del 2000, impone l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio, anche sotto questo profili, stante la preclusione per questa Corte di provvedere sulla determinazione della loro durata, la quale postula una valutazione discrezionale improntata ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., al medesimo Tribunale.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla confisca e sulle pene accessorie e rinvia sul punto al Tribunale di Potenza.
Così deciso, il 21 settembre 2022
Il Consigliere estensore
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Il Pres/ente