Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15794 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15794 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Borgomanero il 22/09/1973
avverso l’ordinanza del 20/11/2024 del G.i.p. del Tribunale di Novara visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME il quale ha concluso chiedendo che, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, l’ordinanza impugnata venga annullata con rinvio;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20/11/2024, il G.i.p. del Tribunale di Novara disponeva d’ufficio la correzione dell’errore materiale, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen contenuto nella sentenza n. 341 del 11/09/2024 dello stesso G.i.p. del Tribunale di Novara – con la quale era stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine ai reati di cui all’art. 1, comma 1, lett. f) (capo “d” dell’imputazione), e di cui all’art. 2, comma 1, lett. f) (capo “e” dell’imputazione), della legge 7 febbraio 1992, n. 150, per essere gli stessi reati estinti per prescrizione – consistito nel non avere disposto la confisca obbligatoria, a norma dell’art. 4 della stessa legge n. 150 del 1992, degli animali (pappagalli) in sequestro, ordinando, perciò, tale confisca.
Avverso tale ordinanza del 20/12/2024 del G.i.p. del Tribunale di Novara, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. NOME COGNOME NOME COGNOME affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’erronea applicazione della legge penale «in quanto il giudice non avrebbe considerato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui sarebbe abnorme la decisione con cui è disposta la confisca obbligatoria dei beni sequestrati, all’esito della procedura di correzione di errore materiale».
Il ricorrente lamenta l’abnormità dell’ordinanza impugnata, atteso che, posto che la sentenza n. 341 del 11/09/2024 del G.i.p. del Tribunale di Novara che è stata corretta con la stessa ordinanza era già passata in giudicato il 28/09/2024 (come risulta dall’attestazione apposta in calce), la Corte di cassazione ha affermato l’abnormità del provvedimento con il quale il giudice della cognizione dispone la confisca in un momento successivo a quello della pronuncia della sentenza, atteso che alle eventuali omissioni della stessa è possibile porre rimedio solo con l’impugnazione ovvero, nell’ipotesi in cui si sia formato il giudicato – come nel caso in esame -, con lo strumento previsto dall’art. 676 cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza dell’art. 130, comma 2, cod. proc. pen., per avere il G.i.p. del Tribunale di Novara adottato l’impugnata ordinanza di correzione dell’errore materiale de plano, senza avere previamente celebrato la camera di consiglio a norma dell’art. 127 cod. proc. pen., con la conseguente illegittimità della stessa ordinanza, atteso il proprio interesse a partecipare alla camera di consiglio per fare valere come la sentenza n. 341 del 11/09/2024 del G.i.p. del Tribunale di Novara si fosse limitata a dichiarare la prescrizione dei reati di cui all’art. 1, comma 1, lett. f), e di cui all’art. 2, comma 1, lett. f), della legge n. 150 del 1992, senza accertare «gli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi degli stessi» e, quindi, senza accertare la violazione di alcuno dei divieti imposti dall’art. 1 o dall’art. 2 della stessa legge n. 150 del 199 accertamento in presenza del quale soltanto è possibile disporre la confisca degli animali a norma dell’art. 4 della medesima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo è fondato, con assorbimento dell’esame del secondo motivo.
Secondo un minoritario indirizzo della giurisprudenza della Corte di cassazione, che si richiama ai principi generali che sono stati affermati da Sez. U, n. 7945 del 31/01/2008, Boccia, Rv. 238426-01, all’omessa statuizione in sentenza della confisca obbligatoria è possibile ovviare con la procedura di correzione degli errori materiali, con la conseguenza che si ammette, perciò, che
possa essere disposta, ricorrendo a tale procedura, l’integrazione del dispositivo della sentenza nel senso di aggiungervi l’ordine di confisca (Sez. 3, n. 16714 del 12/03/2024, COGNOME, Rv. 286197-01; Sez. 3, n. 39081 del 17/05/2017, De Giudice, Rv. 270793-01; Sez. 6, n. 2244 del 12/11/2009, COGNOME, Rv. 24613101).
Secondo un altro, prevalente, indirizzo della giurisprudenza della Corte di cassazione, è invece abnorme il provvedimento con cui il giudice della cognizione dispone la confisca in un momento successivo a quello della pronuncia della sentenza, in quanto all’omessa pronuncia di tale provvedimento è possibile porre rimedio solo con l’impugnazione o, in caso di formazione del giudicato, con lo strumento previsto dall’art. 676 cod. proc. pen., specificamente dettato per l’ipotesi di beni oggetto di ablazione obbligatoria (Sez. 6, n. 25602 del 27/05/2020, COGNOME, Rv. 279572-01; Sez. 6, n. 52007 del 16/10/2018, COGNOME, Rv. 27457801; Sez. 6, n. 10623 del 19/02/2014, COGNOME, Rv. 261886-01; Sez. 2, n. 21420 del 20/04/2011, COGNOME, Rv. 250264-01).
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che, tenuto conto del fatto che il G.i.p. del Tribunale di Novara ha disposto la confisca dopo che la sentenza era divenuta irrevocabile, nonché alla luce dei principi che sono stati affermati da Sez. U, n. 47502 del 29/09/2022, COGNOME, Rv. 283754-03 (in tema di rimedi esperibili nel caso in cui il giudice della cognizione abbia omesso applicare una pena accessoria che segua di diritto alla condanna e che sia predeterminata nella specie e nella durata), lo stesso RAGIONE_SOCIALE non aveva più il potere di disporre d’ufficio, e con la procedura di correzione degli errori materiali, la statuizione relativa alla confisca nella sentenza emessa all’esito del giudizio di cognizione non impugnata e divenuta ormai definitiva.
L’art. 676, comma 1, cod. proc. pen., attribuisce infatti al giudice dell’esecuzione la decisione in ordine alla confisca quando la sentenza sia passata in giudicato e il giudice della cognizione non abbia provveduto alla confisca obbligatoria, con la conseguenza che, poiché il legislatore ha previsto, per tale ipotesi, uno specifico rimedio processuale, ciò esclude senz’altro la possibilità per il giudice della cognizione di provvedere con una separata ordinanza.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Novara.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Novara.
Così deciso il 04/03/2025.