Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46729 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 46729 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/05/2023 del TRIBUNALE di FOGGIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice dell’esecuzione.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Foggia, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari reali, decideva sull’appello proposto ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen. contro i provvedimento con il quale il Tribunale, all’esito della pronuncia di estinzione del reato pe prescrizione (dichiarata con sentenza del 2 febbraio 2023 con motivazione contestuale) aveva rigettato la richiesta di restituzione di alcuni beni rinvenuti nella disponibilità
ricorrente e, segnatamente, di una patente di guida e di una carta d’identità contraffatte, oltre che di un muletto privo di dati identificativi e di una moto con telaio abraso.
Il Tribunale rilevava la carenza di motivazione del provvedimento che aveva disposto la confisca, ma non restituiva i beni vincolati in quanto riteneva che gli stessi fosse passibili di confisca obbligatoria.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 240 cod. pen.): non sarebbe stata accertata l’illicei delle cose in sequestro e, precipuamente, del muletto di colore giallo; pertanto non poteva dirsi che la detenzione o l’alienazione di tali beni costituisse reato ed imponesse la confisca ai sensi art. 240, comma 2 cod. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 collegio ritiene che l’atto di appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen. debba essere qualificato come “opposizione” al provvedimento del Tribunale che, in data 6 aprile 2023, ha respinto, in qualità di “giudice dell’esecuzione” la richiesta di dissequestro de beni vincolati.
Si riafferma, infatti, che l’intervenuta prescrizione di un reato in relazione al quale prevista la confisca obbligatoria non preclude l’adozione del provvedimento ablativo, sempre che ne siano stati accertati gli elementi oggettivi e soggettivi; in tal caso cognizione sulla adozione della confisca, ovvero sul dissequestro dei beni spetta al giudice dell’esecuzione, nell’ambito del procedimento previsto dagli artt. 666 e 676 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 1503 del 22/06/2017, dep. 2018, COGNOME Rosa, Rv. 273534 – 01).
La riqualificazione è necessaria per consentire che sulla richiesta di restituzione si sviluppi la sequenza procedimentale prevista agli artt. 676 e 664, comma 4, cod. proc. pen., che prevede che il rigetto della richiesta di restituzione debba essere “opposto” e che l’eventuale ulteriore provvedimento reiettivo possa essere, invece, oggetto di ricorso per cassazione.
P.Q.M.
Qualificato ai sensi degli artt. 676, comma 1, e 667 comma 4, cod. proc. pen. l’atto di appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen. come opposizione, dispone trasmettersi gli atti al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Foggia per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il giorno GLYPH 20 ottobre 2023.