Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 44657 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 44657 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ANCONA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a SANTA MARIA NUOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2022 del TRIBUNALE di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO
COGNOME
che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Ancona con sentenza del 6 luglio 2022 ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., a NOME la pena di mesi 4 di reclusione, convertita in euro 30.000,00 di multa, per il reato di cui all’art. 10 bis, d. Igs. 74 del 2000, per l’anno di imposta 2014.
Avverso la sentenza propone ricorso in cassazione il Procuratore Generale della Repubblica, presso la Corte di appello di Ancona, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
1. Violazione e falsa applicazione della legge penale.
Il giudice ha omesso l’applicazione della confisca. Ai sensi dell’art. 12 bis, d. Igs. 74 del 2000, la confisca per il delitto di cui all’art. 5 del d. Igs. 74 del 2000 andava disposta, sui beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato o per equivalente. Essendo la commissione del fatto antecedente all’entrata in vigore dell’art. 12 bis, citato, la confisca per equivalente risulta applicabile per il rinvio operato dall’art. 1, comma 143 I. 244 del 2007 all’art. 322 ter cod. pen.
Ha chiesto quindi l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione della confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta ammissibile in quanto deve rilevarsi che il P.M. può ricorrere in cassazione per l’omessa applicazione della confisca obbligatoria, comportando l’omissione una illegalità della pena: “In tema di patteggiamento, è ammissibile il ricorso per
cassazione del pubblico ministero, ex art. 448, comma 2 – bis cod. proc. pen., volto a denunciare l’omessa applicazione della confisca obbligatoria prevista dall’art. 12 – bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nonostante la ricorrenza dei relativi presupposti, in quanto tale omissione determina una illegalità sul piano quantitativo delle statuizioni conseguenti alla realizzazione del reato per il quale detta confisca è prevista come obbligatoria” (Sez. 3, Sentenza n. 29428 del 08/05/2019 Cc. (dep. 05/07/2019 ) Rv. 275896 – 01)
Il ricorso è fondato e la sentenza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Ancona, trattandosi di sentenza di applicazione della pena, limitatamente all’omessa confisca.
La confisca per equivalente del profitto del reato va obbligatoriamente disposta, anche senza un sequestro in atto (Sez. 3, n. 44445 del 09/10/2013 – dep. 04/11/2013, P.G. in proc. Cruciani, Rv. 257616); ora dispone espressamente in tal senso l’art. 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000; precedentemente l’art. 1, comma 143 della legge n. 244 del 2007.
La somma per la confisca non risulta determinata nel suo preciso ammontare, sono necessari, quindi, ulteriori accertamenti di merito per disporre la confisca.
Ai sensi dell’art. 624, secondo comma, cod. proc. pen. l’accertamento della responsabilità e le altre statuizioni della sentenza risultano irrevocabili.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione relativa alla confisca e rinvia al Tribunale di Ancona per nuovo giudizio sul punto.
Così deciso il 6/04/2023