Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9517 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9517 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Castellammare di Stabia (Na) il DATA_NASCITA; e da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
avverso la sentenza n. 13814/24 della Corte di appello di Napoli del 22 novembre 2024;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli ha, con sentenza del 22 novembre 2024, parzialmente riformato la sentenza con la quale in data 3 novembre 2011 il Tribunale di Torre Annunziata aveva, per un verso, dichiarato la penale responsabilità di COGNOME NOME in ordine ai reati a lui contestati e lo aveva, di conseguenza, condannato alla pena ritenuta di giustizia, ed aveva, per altro verso, inflitto alla RAGIONE_SOCIALE, ai sensi della legge n. 231 del 2001, ritenuta la responsabilità amministrativa della medesima, la pena pecuniaria in misura pari ad C 220.000,00, oltre a disporre la confisca, anche per equivalente, del profitto derivante dai reati in contestazione nella misura già indicata in sede adozione della misura cautelare del sequestro preventivo; con la ricordata sentenza, infatti, la Corte territoriale, considerata la intervenuta estinzione di uno dei reati oggetto di contestazione a carico del COGNOME, dichiarato il proscioglimento dell’imputato in relazione ad esso, ed ha pertanto, ridotto la la pena irrogata a carico del prevenuto in anni 3 e mesi5 di reclusione; con la sentenza ora in esame la Corte territoriale ha ritenuto altresì equo ridurre la sanzione pecuniaria a carico della RAGIONE_SOCIALE, portandola ad C 60.000,00; ha invece, confermato nel resto – in particolare lasciando invariato l’importo del profitto confiscato – la sentenza emessa in primo grado ed ha condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese processuali.
Avverso detta sentenza hanno interposto ricorso per cassazione sia COGNOME NOME che la RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore affidando la rispettive doglianze ad un unico atto, articolato attraverso lo svolgimento di 4 motivi di impugnazione.
Con il primo motivo di doglianza la difesa dei ricorrente ha censurato la sentenza di appello stante la omessa notificazione al difensore dei ricorrenti dell’avviso di udienza di fronte alla Corte di appello, essendo stato questo, per errore, portato a conoscenza non dell’avvocato difensore dei ricorrenti ma di un suo omonimo.
Il secondo motivo di impugnazione ha ad oggetto la dichiarata carenza ovvero illogicità della motivazione nella parte in cui è stata esclusa la effettività della forniture eseguite dalla RAGIONE_SOCIALE in favore della RAGIONE_SOCIALE e, pertanto, era stata ritenuta la fittizietà delle operazioni commerciali documentate attraverso le fatture da questa emesse.
Il terzo motivo di impugnazione è relativo alla pretesa erronea applicazione normativa di cui si sarebbe fatto autore il giudice del gravame
quanto alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche ed alla complessiva determinazione del trattamento sanzionatorio.
Infine con il quarto motivo di doglianza si lamenta la errata applicazione della legge processuale, si richiama l’art. 130 cod. proc. pen., per essere stata disposta la confisca del profitto dei reati in contestazione, originariamente obliterata in esito al giudizio di primo grado, solo attraverso, appunto, lo strumento della correzione dell’errore materiale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono risultati inammissibili e, pertanto, come tali devono essere ora dichiarati.
Manifestamente infondato è, infatti, il primo dei motivi di impugnazione, cioè quello di carattere processuale.
Ha, infatti, lamentato la difesa dei ricorrenti, rappresentata da due distinti avvocati, che uno di costoro non era stato citato a comparire per la udienza del 18 aprile 2024 di fronte alla Corte di appello, essendo stato per errore notificato l’atto in questione ad altro professionista omonimo del precedente; già in tale udienza siffatta circostanza era stata eccepita ma la Corte aveva semplicemente differito la trattazione del processo alla successiva udienza del 22 novembre 2024; in tale occasione la eccezione di nullità della vocatio in jus era stata reiterata ma la Corte dì appello la aveva formalmente rigettata osservando che già in data 2 aprile 2024 il difensore dei ricorrenti aveva depositato istanza di trattazione orale del processo, in tale modo esercitando la facoltà cui la notificazione dell’avviso di udienza è preordinata, di tal che la eventuale nullità dedotta doveva intendersi essere stata sanata.
Nel proporre ora ricorso per cassazione la difesa dei ricorrenti ha osservato che la ordinanza emessa nella ricordata occasione dalla Corte di appello era viziata, posto che, la richiesta di trattazione orale del processo, lungi dal sanare la illegittima modalità di notificazione dell’avviso di udienza.
Ritiene il Collegio che la doglianza non abbia pregio.
Infatti, non solo va condivisa la affermazione secondo la quale, essendo stata tempestivamente formalizzata la richiesta di trattazione orale del processo di fronte alla Corte territoriale, la difesa dei prevenuti aveva dato prova di essere perfettamente informata della data in cui lo stesso sarebbe stato celebrato, avendo poco rilievo la circostanza ora allegata dalla predetta
difesa che la istanza di trattazione orale era stata avanzata al solo scopo di far valere il difetto di notificazione, considerato che, quale che fosse la finalità che si intendeva perseguire tramite la richiesta di trattazione orale del processo, la circostanza che tale richiesta era stata formulata, senza che sia stata allegata la circostanza che la conoscenza della vocatio in ius fosse stata intempestiva, vale evidentemente a fornire la prova che l’atto aveva raggiunto il proprio scopo informativo (cfr.: Corte di cassazione, Sezione II penale, 13 agosto 2007, n. 32855, rv 237698), ma va anche osservato che, avendo in occasione della celebrazione della udienza del 18 aprile 2024 la Corte di appello disposto il differimento della trattazione del giudizio alla successiva udienza del 22 novembre 2024, e pertanto, ampiamente oltre il termine minimo a comparire di fronte alla Corte territoriale, l’eventuale vizio di notificazione della precedente citazione doveva intendersi rimosso, essendo stata quella di fatto sostituita dalla nuova vocatio operata dal Presidente del Collegio giudicante nel corso della udienza del 18 aprile 2024.
Quanto al secondo motivo di doglianza, osserva il Collegio come la presenza di una effettiva attività di tipo commerciale svolta dalla RAGIONE_SOCIALE e la presenza di beni nei suoi magazzini, non è assolutamente indicativa del fatto che questa si rifornisse dei prodotti da lei commercializzati presso la RAGIONE_SOCIALE e che, pertanto, le fatture da questa emesse fossero dimostrative di operazioni economiche effettivamente sussistenti; invero, come significativamente riportato nella sentenza impugnata, le predette fatture servivano a “coprire” gli acquisti operati “in nero” dalla RAGIONE_SOCIALE presso altri operatori commerciali; che si sia trattato di fatture relative a prestazioni quanto meno soggettivamente inesistenti è cosa che è stata logicamente desunta dalla circostanza che RAGIONE_SOCIALE fosse una società priva di una reale base aziendale e, pertanto, non in condizione di prestare effettivamente quanto, peraltro genericamente, riportato nella fatture dalla medesima emesse.
Passando al terzo motivo di ricorso, avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio inflitto e la mancata attribuzione all’imputato del beneficio delle circostanze attenuanti generiche, va in primo luogo osservato che la pena irrogata a carico di COGNOME NOME, oggetto di mitigazione non solo per effetto dell’avvenuto proscioglimento stante la maturata prescrizione di uno dei reati contestati, si attesta al di sotto del medio edittale per il reato più grave fra quelli unificati dal vincolo della continuazione, mentre gli aumenti ex art. 81, cpv, cod. pen. sono stati assai contenuti, di tal che può ritenersi che il giudicante sia esentato da una specifica motivazione sulla loro rispettiva
determinazione; quanto alla esclusione del beneficio delle circostanze attenuanti generiche, ribadita ancora una volta la nature ampiamente discrezionale delle statuizioni che il giudice del merito deve assumere in siffatto argomento, si rileva che il ricorrente non ha evidenziato alcuna ragione che le avrebbe potute giustificare e che non è stata, irragionevolmente, presa in esame dalla Corte territoriale; in particolare quanto alla affermazione che egli avrebbe corrisposto l’ammontare della imposte evase, si tratta di dichiarazione che non ha trovato una adeguata base probatoria e della quale, pertanto, il giudice del merito non ha tenuto conto.
Da ultimo per ciò che attiene all’indicata errata applicazione dello strumento della correzione dell’errore materiale utilizzato dal Tribunale di Torre Annunziata onde provvedere nel senso della confisca del profitto dei reati ascritti al RAGIONE_SOCIALE, dopo che una tale statuizione non era stata disposta in occasione della lettura del dispositivo della sentenza emessa, ed alla mancata rilevazione da parte della Corte territoriale di tale, asseritamente illegittimo, provvedimento, che la Corte di merito ha confermato, osserva il Collegio come, per costante giurisprudenza di questa Corte, la correzione dell’errore materiale sia strumento procedurale applicabile al caso in cui la sentenza abbia omesso statuizioni obbligatorie per legge aventi natura accessoria (Corte di cassazione, Sezione III penale, 10 agosto 2017, n. 39081, rv 270793), di tal che l’eventuale omissione di tali statuizioni, di natura accessoria ed a contenuto predeterminato, non comporta il vizio del provvedimento in tale modo adottato, potendo esso essere emendato attraverso la procedura della correzione dell’errore materiale (Corte di cassazione, Sezione III penale, 22 aprile 2024, n. 16714, rv 286197).
Nel caso in esame la statuizione sulla confisca del profitto dei reati commessi, evidentemente accessoria alla statuizione relativa alla penale responsabilità del RAGIONE_SOCIALE, ha un contenuto necessario e predeterminato, essendo previsto dall’art. 12-bis del dlgs n. 74 del 2000 che nel caso di condanna o di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. per uno dei delitti da tale testo normativo previsti “è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto od il prezzo”.
Pertanto correttamente il Tribunale di Torre Annunziata ha emendato la sua precedente mancanza integrando attraverso lo strumento di cui all’art. 130 cod. proc. pen., la sua originaria statuizione difettiva della previsione della misura di sicurezza di carattere patrimoniale, ed altrettanto
correttamente la Corte territoriale non ha riscontrato alcun vizio in tale modus procedendi.
I ricorsi proposti vanno, pertanto, dichiarati entrambi inammissibili e i ricorrenti, visto l’art. 616 cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
GLYPH Il Presidente