Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11569 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 1 Num. 11569 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/03/2026
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/11/2025 del GIP TRIBUNALE di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto la riqualificazione del ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti all’A.G. emittente.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Venezia, Sezione G.I.P.-G.U.P., con ordinanza emessa ex art. 130 cod. proc. pen. in data 4 novembre 2025 e depositata il giorno successivo, accoglieva l’istanza del P.M. in sede con la quale si chiedeva di provvedere, mediante correzione di errore materiale, all’omessa statuizione, nella parte dispositiva delle sentenze n. 468/2019 e 472/2019 emesse in data 10 giugno 2019 nei confronti, rispettivamente, di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, della confisca dell’immobile in sequestro, di proprietà dei due condannati in parti uguali, fino alla concorrenza della somma di euro 140.000, accertata
essere il profitto del reato contestato di cui all’art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
Pertanto, il G.I.P. del Tribunale di Venezia ha disposto la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo delle sentenze di cui sopra inserendo, nello stesso, la seguente frase: « Visto l’art. 73, comma 7-bis, d.p.r. 390/90, dispone la confisca dell’immobile sottoposto a sequestro preventivo in data 20.11.2018, sito in INDIRIZZO Maria di Sala, INDIRIZZO, iscritto al catasto fabbricati al fg 26, particella 188, sub 3, fino alla concorrenza della somma di euro 133.470,00 ».
A fondamento della decisione, il G.I.P., nel rilevare come fosse stata già disposta la confisca delle somme liquide in sequestro, pari a complessivi euro 6.530,00, ha motivato nel senso che la confisca per equivalente del profitto del reato si configura quale obbligatoria ex art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 e che – per costante giurisprudenza (ha richiamato Sez. 3, n. 16171 del 22/04/2024, Annunziata, Rv. 286197-01) – l’omissione in sentenza di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato non ne determina la nullità ed Ł emendabile con la procedura di correzione dell’errore materiale di cui all’art. 130 cod. proc. pen.
Avverso l’ordinanza in epigrafe propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che, con unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. eccepisce la nullità dell’ordinanza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per violazione dell’art. 240 cod. pen. in relazione all’art. 73, comma 7bis , d.P.R. n. 309 del 1990.
Si fa rilevare come entrambe le sentenze corrette con l’ordinanza in epigrafe erano state impugnate e non solo il G.U.P. in prime cure, ma neppure la Corte d’appello di Venezia aveva disposto la confisca dell’immobile in sequestro, essendosi disposta la confisca della sola somma di denaro, pari ad euro 5.980,00, perchØ ritenuta profitto dell’attività di spaccio, senza fare alcun riferimento all’immobile. ¨ dunque evidente che l’unico profitto o prodotto derivante dal reato di spaccio sia esclusivamente il denaro sequestrato e successivamente confiscato e non già l’immobile, per il quale non vi Ł nessuna prova che il suo acquisto fosse derivato dall’attività di detenzione e spaccio di stupefacenti.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, con requisitoria scritta del 15 gennaio 2026, ha chiesto riqualificarsi il ricorso per cassazione in opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. disponendo la trasmissione degli atti all’A.G. che ha pronunciato il provvedimento .
Il ricorso – su conforme richiesta della Procura generale – deve essere qualificato come opposizione, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., disponendosi trasmettersi gli atti al Tribunale di Venezia – Ufficio G.I.P., in funzione di giudice dell’esecuzione.
1. Questa Corte intende ribadire l’indirizzo secondo il quale in tema di confisca avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. Ł prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicchØ come tale deve essere riqualificato il ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favorimpugnationis , con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente ( ex multis Sez. 1, ord. n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024, Quarto, Rv. 28572001; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, COGNOME, Rv. 283061-01: in motivazione, la Corte ha precisato che l’erroneo nomen iuris attribuito dalla parte al mezzo di gravame non può pregiudicare la possibilità di avere una seconda pronuncia di merito sulle dedotte doglianze; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, COGNOME e altro, Rv. 265538-01, che aveva chiarito che, in tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione – sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. – Ł prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicchØ come tale deve essere riqualificato l’eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favorimpugnationis , con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente; in motivazione la Corte aveva altresì precisato che, in caso contrario, l’interessato si vedrebbe privato della piena cognizione di ‘riesame’ da parte del giudice dell’esecuzione).
La trasmissione degli atti al giudice competente, in funzione di giudice dell’esecuzione, si giustifica in continuità al prevalente indirizzo di questa Corte che, pur riconoscendo che l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, emessa ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., non Ł suscettibile di ricorso per cassazione ma solo di opposizione innanzi allo stesso giudice, afferma che l’eventuale ricorso in cassazione presentato dalla parte, anzichØ essere dichiarato inammissibile(in questo senso minoritario v. Sez. 2, n. 39625 del 11/05/2004, COGNOME, Rv. 230368-01; Sez. 2, n. 47699 del 14/11/2003, COGNOME, Rv. 227590-01), va riqualificato come opposizione contro il provvedimento censurato, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e di conversione dell’impugnazione indicato nell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. nonchØ del favorimpugnationis (tra gli altri, da ultimo, Sez. 2, ord. n. 4708 del 13/11/2026, dep. 2026, COGNOME, in corso di mass.; Sez. 1, ord. n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024, cit.; Sez. 2, ord. n. 8645 del 9/11/2022, dep. 2023, Cedric, Rv. 284403-01; Sez. 5, n. 503 del 11/11/2014, dep. 2015, Viti, Rv. 262166-01; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, COGNOME, Rv. 259454-01; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013,
Gabellone, Rv. 258079-01; Sez. 3, n. 14724 del 20/01/2004, COGNOME, Rv. 228605-01; Sez. 3, n. 34403 del 27/05/2003, COGNOME, Rv. 225717-01).
D’altra parte, proprio in riferimento al profilo della tutela dei diritti di difesa, in ipotesi di confisca disposta nella fase esecutiva, Ł stata condivisibilmente affermata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della relativa disciplina nella parte in cui non prevede un doppio esame di merito sulla sussistenza dei relativi presupposti, rilevando che ‘la garanzia dell’opposizione, sperimentabile anche quando il provvedimento ablativo Ł stato disposto all’esito di procedura in contraddittorio, assicura in concreto una doppia valutazione nel merito’ (Sez. 1, n. 282 del 11/12/2019, dep. 2020, Primiterra, in motiv. § 2.1, che richiama Sez. 1, n. 52058 del 10/06/2014, RAGIONE_SOCIALE e altro, Rv. 261604-01).
Va dunque ribadito il principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione proposto avverso l’ordinanza emessa de plano dal giudice dell’esecuzione in materia di confisca per equivalente non Ł inammissibile, ma deve essere qualificato come opposizione e, per l’effetto, trasmesso al giudice dell’esecuzione, in applicazione dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (conf. Sez. 1, ord. n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024, Quarto, Rv. 285720-01).
Calando tali premesse nel caso che occupa, non Ł dunque controverso che sulla confisca del profitto del reato, diretta o per equivalente, qualora l’istanza di applicazione venga proposta in fase esecutiva il giudice dell’esecuzione decide ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen., con ordinanza impugnabile solo con l’opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 43397 del 10/09/2015, Lombardo, Rv. 265093-01).
2.1. Nella vicenda di specie, a fronte di istanza di correzione di errore materiale avanzata dalla locale Procura della Repubblica volta a integrare l’omessa statuizione, nella parte dispositiva delle suindicate sentenze n. 468 e 472 del 2019, sulla confisca dell’immobile in sequestro, di proprietà dei due condannati in parti uguali (fino alla concorrenza della somma di 140.000,00 euro), il Tribunale di Venezia – Ufficio G.I.P. ha avvertito l’esigenza di incanalarla nell’ambito del procedimento esecutivo fissando, a tal fine, udienza ex art. 666 cod. proc. pen. (nel corso della quale il difensore dei condannati ha chiesto il rigetto dell’istanza del pubblico ministero e la restituzione dell’immobile), salvo poi decidere sull’istanza menzionando (anche) l’art. 130 cod. proc. pen. e nel dispositivo facendo riferimento ad una correzione di errore materiale.
2.2. Orbene, ferma la necessità di assicurare la doppia valutazione del merito attraverso la garanzia dell’opposizione, nei termini suindicati, questa Corte osserva che, in forza del principio di conservazione degli atti giuridici, deve ritenersi che il provvedimento impugnato, nonostante alcuni impropri riferimenti alla procedura di correzione di errore materiale, sia stato inteso come incidente di esecuzione, altrimenti esponendosi alla censura di abnormità
E, infatti, va ribadito che Ł abnorme l’ordinanza con cui il giudice della cognizione, dopo aver omesso di disporre con la sentenza di condanna sulla confisca obbligatoria dei beni sottoposti a sequestro preventivo, provveda in merito successivamente e separatamente (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 25602 del 27/05/2020, Rv. 279572-01, secondo cui in tema di patteggiamento, Ł abnorme il provvedimento con cui il giudice della cognizione dispone la confisca con il procedimento di correzione degli errori materiali dopo il passaggio in giudicato della sentenza, in quanto all’omessa pronunzia ablatoria Ł possibile porre rimedio solo con lo strumento previsto dall’art. 676 cod. proc. pen., specificamente dettato per l’ipotesi di beni oggetto di confisca obbligatoria; conf. Sez. 3, n. 52007 del 16/10/2018, COGNOME, Rv. 274578-01; Sez. 1 n. 43113 del 13/07/2017, COGNOME RAGIONE_SOCIALE e altro, non mass.; Sez. 5, n. 26481 del 04/05/2015, COGNOME, Rv. 264004-01; Sez. 6, n. 10623 del 19/02/2014, COGNOME, Rv. 261886-01; Sez. 6, n. 49071 del 06/11/2013, COGNOME, Rv. 258359-01; Sez. 1, n. 43521 del 19/09/2013, COGNOME e altri, Rv. 257039-01; Sez. 1, n. 2941 del 17/10/2013, COGNOME ed altri, Rv. 258923-01; Sez. 4, n. 34152 del 13/06/2012, COGNOME, Rv. 253518-01; Sez. 2, n. 21420 del 20/04/2011, COGNOME, Rv. 250264-01).
A giustificazione di tale drastica conclusione si Ł osservato (cfr. in particolare Sez. 6, n. 10623 del 19/02/2014, cit., in motiv. §§ 4 e 4.1) che il sistema processuale, agli artt. 205, comma 1, e 236, comma 2, cod. pen., 530, comma 4, e 533, comma 1, cod. proc. pen., attribuisce al giudice della cognizione il potere di applicare la confisca o le altre misure di sicurezza soltanto con la sentenza di assoluzione o di condanna dell’imputato, consentendo solo in via subordinata che la confisca possa essere ordinata, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di merito, dal giudice dell’esecuzione, su domanda di parte e secondo le regole e le garanzie stabilite per relativo procedimento dall’art. 676, comma 1, cod. proc. pen.
In termini questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 21420 del 20/04/2011, cit.) ha stabilito che a norma del combinato disposto dell’art. 205, comma primo, e 236, comma primo, cod. pen., le misure di sicurezza debbano essere disposte « nella stessa sentenza di condanna », come risulta anche dal tenore dell’art. 579 cod. proc. pen. il quale espressamente prevede l’impugnazione esperibile anche « per ciò che concerne le misure di sicurezza ».
Pertanto, se la relativa statuizione sia stata omessa al momento della pronuncia della sentenza non Ł possibile un intervento successivo assunto d’iniziativa dal giudicante e senza il rispetto di alcuna formalità dopo la lettura del dispositivo alle parti in udienza, che il sistema normativo non consente anche a fronte di una confisca obbligatoria (Sez. 1, n. 41218 del 2.10.2008, Barchi, Rv. 242413-01; Sez. 2, n. 21420 del 20/04/2011, COGNOME, cit.).
Deve dunque ribadirsi – in conformità a quanto esattamente statuito da Sez. 1, n. 43113 del 13/07/2017, cit., cui questo Collegio intende conformarsi – come «lo strumento processuale adottato con l’ordinanza impugnata non sia affatto adeguato allo scopo perseguito, poichØ alla procedura di correzione di errore materiale, prevista all’art. 130 cod.
proc. pen. in riferimento a sentenze, ordinanze e decreti ‘ inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell’atto ‘, il giudice può fare ricorso per porre rimedio ad incongruenze ed imprecisioni o alla carenza di elementi che debbano necessariamente essere ricompresi nel provvedimento, in modo tale, quanto al primo profilo, da adeguare l’espressione formale ed esteriorizzata della decisione assunta al suo effettivo contenuto e, quanto al secondo, da inserire mediante integrazione postuma dati necessari, non ricavati dall’esercizio successivo di un potere discrezionale. Non Ł consentito, invece, apportare modifiche all’atto con inserimento di elementi non inclusi nella ratio decidendi e da essa implicati, che verrebbero ad alterare il contenuto essenziale della decisione già adottata» (Sez. 1, n. 43113 del 13/07/2017, cit., in motiv. § 1.1, che richiama Sez. 1, n. 6784 del 25/01/2005, COGNOME, Rv. 232939-01, nonchØ Sez. U, n. 7945 del 31/01/2008, Boccia, Rv. 238426-01, secondo la quale Ł esperibile la procedura correttiva a fronte della divergenza tra l’espressione usata dal giudice e quanto egli, pur mancando, nel testo del provvedimento, espressi elementi indicativi della sua volontà, avrebbe dovuto univocamente esprimere in forza di obbligo di legge, sottolineando come in tale indirizzo ricorra ugualmente la necessità e automaticità dell’intervento correttivo, diretto a esplicitare un comando giudiziale “tradito” dalla concreta realizzazione espressiva, con la conseguenza che il dato peculiare Ł che quello che si “ricostruisce” non Ł la volontà “soggettiva” del giudice emergente dall’atto, ma la sua volontà “oggettiva” da considerarsi (necessariamente) immanente nell’atto per dettato ordinamentale.
In conclusione, nel ribadirsi che, rispetto all’istanza di correzione di che trattasi ed impregiudicata la sua fondatezza, in rito la procedura corretta non poteva essere quella di cui all’art. 130 cod. proc. pen., l’odierno ricorso per cassazione, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis , va riqualificato come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti Tribunale di Venezia – Ufficio RAGIONE_SOCIALEPRAGIONE_SOCIALE, in funzione di giudice dell’esecuzione, per l’espletamento della relativa fase in contraddittorio tra le parti.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, c.p.p., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Venezia – Ufficio G.I.P.
Così Ł deciso, 24/03/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente