Confisca obbligatoria di coltelli: la Cassazione conferma l’inammissibilità del ricorso generico
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della confisca obbligatoria di beni il cui porto è illecito, confermando la solidità di questo principio nel nostro ordinamento. Il caso specifico riguardava la confisca di alcuni coltelli, e la decisione sottolinea l’importanza di presentare ricorsi specifici e ben argomentati, pena la dichiarazione di inammissibilità. Analizziamo insieme la vicenda e le sue implicazioni giuridiche.
I fatti del caso
Un individuo, a seguito di una sentenza del Tribunale di Roma, si è visto confiscare alcuni coltelli. Ritenendo la decisione ingiusta, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca. Secondo la difesa, il provvedimento impugnato non avrebbe adeguatamente spiegato le ragioni per cui si era proceduto alla confisca degli oggetti in questione.
La decisione della Corte e la confisca obbligatoria
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella natura stessa dei beni confiscati. I giudici hanno chiarito che, nel caso di specie, ci si trova di fronte a un’ipotesi di confisca obbligatoria.
I coltelli, infatti, sono pacificamente considerati oggetti il cui porto ingiustificato in luogo pubblico costituisce un illecito. La legge, per tali categorie di beni, prevede che la confisca sia una conseguenza automatica e necessaria, senza che il giudice debba fornire una motivazione ulteriore sulla specifica pericolosità dell’oggetto nel caso concreto. Il ricorso del soggetto, pertanto, è stato ritenuto generico proprio perché non si è confrontato con questa circostanza decisiva.
Le motivazioni
La Corte ha evidenziato come il ricorso mancasse dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Le doglianze del ricorrente sono state qualificate come “deduzioni generiche”. Invece di contestare il presupposto della confisca obbligatoria, la difesa si è limitata a lamentare un generico difetto di motivazione. Questo approccio è stato considerato inefficace, poiché non ha affrontato il nucleo della questione giuridica: la natura intrinsecamente illecita del porto dei coltelli in un luogo pubblico. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile. Oltre alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei presupposti di legge.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale in materia di misure di sicurezza patrimoniali: quando la legge prevede una confisca obbligatoria, le possibilità di impugnazione si riducono notevolmente. Per contestare efficacemente un provvedimento di questo tipo, non è sufficiente lamentare un difetto di motivazione generico. È necessario, invece, articolare una difesa che metta in discussione i presupposti stessi dell’obbligatorietà della confisca, ad esempio dimostrando che l’oggetto non rientra nella categoria di beni per cui essa è prevista. La decisione serve da monito sulla necessità di formulare ricorsi specifici e tecnicamente fondati, per evitare non solo il rigetto, ma anche sanzioni economiche.
Perché il ricorso contro la confisca dei coltelli è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le contestazioni erano generiche e non si confrontavano con il punto centrale della questione, ovvero che si trattava di un caso di “confisca obbligatoria”, come previsto dalla legge per oggetti il cui porto ingiustificato in luogo pubblico è illecito.
Cosa si intende per “confisca obbligatoria” in questo contesto?
Per “confisca obbligatoria” si intende una misura che la legge impone automaticamente per determinati beni, come i coltelli portati illecitamente in luogo pubblico. Il giudice non ha discrezionalità nel disporla e non deve fornire una motivazione specifica sulla pericolosità dell’oggetto nel caso concreto, essendo la pericolosità presunta dalla legge stessa.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28944 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28944 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 del TRIBUNALE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla confisca è privo dei requisiti prescritt dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc, pen. perché prospetta deduzioni generiche. Invero si lamenta il difetto di motivazione in ordirle alla confisca dei coltelli senza confrontarsi con la decisiva circostanza che si verte in caso di “confisca obbligatoria” tenuto conto del fatto che i coltelli sono pacificamente cose il cui porto ingiustificato in luogo pubblico è illecita;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.MI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024
Il Consigliere Estensore
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