Confisca Obbligatoria Omessa nel Patteggiamento: Parola al Giudice dell’Esecuzione
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sentenza n. 10864/2025) offre un importante chiarimento procedurale su un tema cruciale: cosa accade quando, in una sentenza di patteggiamento per reati tributari, il giudice omette di disporre la confisca obbligatoria del profitto illecito? La Corte ha stabilito un principio netto: una volta che la sentenza è diventata definitiva, la via per porre rimedio non è l’impugnazione, ma il ricorso al giudice dell’esecuzione. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un procedimento per reati tributari a carico di un imputato. Quest’ultimo aveva definito la sua posizione attraverso un ‘patteggiamento’, ovvero un accordo con la Procura sulla pena da applicare, successivamente ratificato dal Giudice per le indagini preliminari (GIP).
Tuttavia, nella sentenza, il GIP ometteva di disporre la confisca dei beni sequestrati, che costituivano il profitto del reato, quantificato in oltre 400.000 euro. Tale confisca, ai sensi dell’art. 12-bis del D.Lgs. 74/2000 (legge sui reati tributari), è un provvedimento obbligatorio in caso di condanna o patteggiamento per tali delitti.
Ritenendo errata tale omissione, il Procuratore della Repubblica decideva di impugnare la sentenza, proponendo ricorso direttamente alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso del Procuratore inammissibile. La decisione non entra nel merito della necessità della confisca (data per pacifica), ma si concentra esclusivamente sullo strumento procedurale corretto da utilizzare per sanare l’omissione. Secondo i giudici, il Pubblico Ministero ha sbagliato a proporre ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento ormai divenuta irrevocabile.
Le motivazioni sulla competenza per la confisca obbligatoria
Il cuore della motivazione risiede nell’interpretazione dell’articolo 676 del codice di procedura penale. Questa norma attribuisce esplicitamente al giudice dell’esecuzione la competenza a decidere in materia di confisca dopo che la condanna è diventata definitiva.
La Corte chiarisce che, quando una sentenza di patteggiamento non viene impugnata dalle parti e passa in giudicato, eventuali omissioni relative a provvedimenti obbligatori, come appunto la confisca obbligatoria, devono essere sanate in fase esecutiva. L’omessa pronuncia del giudice della cognizione non può essere corretta attraverso un’impugnazione tardiva, ma deve essere integrata dall’organo giurisdizionale preposto a vigilare sulla corretta e completa esecuzione del giudicato penale.
In sostanza, il giudice dell’esecuzione non modifica la sentenza, ma la completa, aggiungendo quel provvedimento (la confisca) che la legge imponeva come conseguenza automatica della condanna patteggiata. Questo meccanismo garantisce la certezza del diritto ed evita di rimettere in discussione l’intero accordo di patteggiamento per una singola omissione sanabile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La sentenza consolida un importante principio procedurale con significative implicazioni pratiche:
1. Distinzione dei Rimedi: Esiste una netta differenza tra gli errori del giudice, che devono essere contestati attraverso le impugnazioni ordinarie (appello, ricorso per cassazione) nei termini di legge, e le omissioni di provvedimenti obbligatori su sentenze definitive, che trovano rimedio davanti al giudice dell’esecuzione.
2. Stabilità del Patteggiamento: L’accordo tra accusa e difesa, una volta ratificato e divenuto definitivo, acquista stabilità. Eventuali integrazioni necessarie per legge non lo travolgono, ma si inseriscono successivamente grazie all’intervento del giudice dell’esecuzione.
3. Centralità del Giudice dell’Esecuzione: Questa figura si conferma cruciale non solo per la gestione della pena detentiva, ma anche come garante della completa attuazione di tutte le statuizioni penali, incluse quelle patrimoniali come la confisca obbligatoria.
Cosa succede se un giudice omette di ordinare la confisca obbligatoria in una sentenza di patteggiamento?
Una volta che la sentenza è diventata definitiva, l’omissione può essere corretta presentando un’istanza al giudice dell’esecuzione, il quale è competente a integrare la decisione con il provvedimento di confisca mancante.
Perché il ricorso del Pubblico Ministero è stato dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché lo strumento procedurale corretto per sanare l’omissione della confisca in una sentenza irrevocabile non è l’impugnazione in Cassazione, bensì il procedimento davanti al giudice dell’esecuzione, come previsto dall’art. 676 c.p.p.
Qual è il ruolo del giudice dell’esecuzione in casi di omessa confisca obbligatoria?
Il giudice dell’esecuzione ha il compito di ‘completare’ la sentenza definitiva, ordinando la confisca che era stata omessa dal giudice della cognizione. In questo modo, assicura che la decisione sia pienamente conforme alla legge senza rimettere in discussione l’accordo di patteggiamento.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10864 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10864 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI nel procedimento a carico di:
NOME nato a MARSALA il 20/10/1957
avverso la sentenza del 11/09/2024 del GIP TRIBUNALE di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’11 settembre 2024, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari pronunciava sentenza di applicazione della pena su richiesta a NOMECOGNOME
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, rilevando che il giudice aveva omesso di pronunciare la confisca (obbligatoria ex art. 12bis d.lgs. n. 74/2000) di quanto sequestrato nel corso delle indagini preliminari, fino al profitto quantificato in euro 408.137,86 dallo stesso Giudice per le indagini preliminari; premette che il procedimento che aveva interessato COGNOME costituiva stralcio di altro procedimento, definito in udienza preliminare con le sentenze di condanna definitive a carico di alcuni
coimputati, nelle quali era stato accertato incidentalmente anche il profitto da reato imputabile a NOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Si deve infatti ritenere che debba trovare applicazione l’art. 676 cod. proc. pen., secondo il quale ‘ Il giudice dell’esecuzione è competente a decidere in ordine all’estinzione del reato dopo la condanna, all’estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all’affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate ….’ ; sul punto, si veda Sez.6 n. 10542 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269542, che ha precisato che in tema di patteggiamento, la sentenza con cui il giudice non dispone nè la confisca nè la restituzione del bene sottoposto a sequestro non può essere impugnata con ricorso per cassazione, dovendo, invece, l’interessato rivolgersi al giudice dell’esecuzione.
Infatti, all’omessa pronuncia del provvedimento con cui il giudice della cognizione dispone la confisca è possibile porre rimedio solo con l’impugnazione o, in caso -come quello in esame- di formazione del giudicato, con lo strumento previsto dall’ art. 676 cod. proc. pen., specificamente dettato per l’ipotesi di beni oggetto di ablazione obbligatoria (vedi Sez. 6, n. 52007 del 16/10/2018, Ammerti, Rv. 274578); o ve la sentenza non sia impugnata dall’interessato, e sia passata in giudicato quanto all’oggetto dell’accordo, sussiste il rimedi o del giudizio di esecuzione, proprio e solo perché si è in presenza di un provvedimento obbligato ai sensi dell’art. 12 -bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 , che prevede che ‘ Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo …’ ; tale è il caso in esame, poiché NOME era imputato anche del r eato di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000 , e il giudice per le indagini preliminari ha pronunciato sentenza di applicazione pena per reato tributario omettendo, senza spiegarne le ragioni, di provvedere sulla confisca obbligatoria relativamente al profitto dello stesso.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 26/02/2025