Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 42830 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 42830 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 28/2/2024 il GIP del Tribunale di Brescia applicò ad COGNOME NOME, in relazione al reato di cui all’art. 5 comma 1 d.lgs. n. 74 del 2000, relativo all’omessa presentazione, al fine di evadere le imposte, della dichiarazione dei redditi per l’anno 2017, con imposta evasa ai fini IRPEF pari ad C 75.934,00, ritenuta la continuazione del delitto con quelli già giudicati con sentenza del Tribunale di Milano in data 24/11/2021, irr. il
16/12/2021, la pena concordata dalle parti di mesi uno, in aumento sulla pena irrogata dal Tribunale.
Avverso la predetta sentenza propone ricorso per tassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia lamentando, sotto il profilo della violazione di legge, che il Tribunale non aveva disposto, ai sensi dell’art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, la confisca obbligatoria. Si rappresenta, al riguardo, che:
non era contestato che la condotta ascritta avesse “comportato per l’imputato un profitto di importo pari a quello della somma non versata all’Erario”;
non risulta “alcuna regolarizzazione” della violazione contestata;
la consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene che la sentenza di patteggiamento che ometta di disporre la confisca ex art. 12- bis d.lgs. n. 74/2000 integra una violazione di legge che consente al pubblico ministero di esperire il ricorso per cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La confisca del profitto dei reati fiscali va obbligatoriamente disposta, anche con la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., pur quando non abbia formato oggetto dell’accordo tra le parti, attesa la sua natura di vera e propria sanzione (Sez. 3, n. 6047 del 27/09/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268829; Sez. 3, n. 29428 del 08/05/2019, COGNOME, Rv. 275896 – 01 )
L’accoglimento del ricorso, ancora, non trova ostacolo nella previsione dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. – disposizione introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103 – che prevede che il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Questa Corte, in vicende del tutto analoghe, ha, infatti, precisato che, in tema di patteggiamento, è “ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero, ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., volto a denunciare l’omessa applicazione della confisca obbligatoria prevista dall’art. 12- bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nonostante la ricorrenza dei relativi presupposti, in quanto tale omissione determina una illegalità sul piano quantitativo delle statuizioni conseguenti alla realizzazione del reato per il quale detta confisca è prevista come obbligatoria (Sez. 3, n. 29428 del 08/05/2019, COGNOME, Rv. 275896) e quest’orientamento ha trovato conferma anche in una pronuncia adottata da questa Corte nella sua più autorevole
composizione (S.U., sent. n. 21368 del 26/09/2019, Savin Rv. 279348-03)” (Sez. 3, n. 6854 del 21/12/2023, COGNOME).
Ciò premesso, osserva il Collegio che il GIP del Tribunale di Brescia, pur avendo pronunciato sentenza di applicazione pena per reato tributario ha omesso, senza spiegarne le ragioni, di provvedere sulla confisca obbligatoria relativamente al profitto dello stesso, da individuarsi nell’importo corrispondente all’imposta non versata, quale più sopra specificato, salvo il caso che siano intervenuti pagamenti (anche solo parziali), ciò che impone un accertamento in fatto in questa sede non consentito.
All’annullamento della sentenza impugnata segue, secondo l’avviso di questo Collegio, il necessario rinvio al Tribunale di Brescia, ufficio GIP, in diversa persona fisica affinché provveda in applicazione dei citati principi di diritto.
Va, anche, precisato, dando continuità all’orientamento di legittimità esistente, che non ricorrono i presupposti affinché la misura di sicurezza di carattere patrimoniale ora in questione possa essere immediatamente disposta, attraverso l’esercizio di una sorta di funzione di supplenza giurisdizionale, da parte di questa Corte di cassazione.
L’ adozione del provvedimento con il quale deve essere disposta la confisca, infatti, oltre che per la ragione già esposta, deve necessariamente “essere preceduta da una fase di verifica volta ad accertare la possibilità di procedere, in via prioritaria, alla confisca diretta e, solo ove ciò sia impossibile stante la materiale mancanza nella disponibilità del reo del profitto o del prezzo del reato, alla confisca per equivalente. Richiedendo l’accertamento in questione una serie di possibili attività istruttorie che sono precluse a questa Corte -…- l’annullamento parziale della sentenza impugnata va disposto con rinvio” (Sez. 3,n. 3165 del 22/11/2019, (dep. 2020 ), Tortorici, Rv. 278637 – 02; conf. Sez. 3, n. 4208 del 19/12/2023, COGNOME).
La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio limitatamente al punto concernente l’omessa statuizione sulla confisca.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente statuizione sulla confisca con rinvio per nuovo Brescia, in diversa persona fisica. al punto concernente l’omessa giudizio al GIP del Tribunale di
Così deciso il 22/10/2024