Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8268 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8268 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN NICOLA MANFREDI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/10/2025 del TRIB. LIBERTA’ di BENEVENTO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato l’istanza con cui NOME COGNOME aveva chiesto annullarsi il decreto di convalida del sequestro probatorio di «un fucile marca Franchi calibro 12, una custodia per fucile e 5 cartucce marca Winchester n. 7», emesso dal Pubblico ministero in data 16 settembre 2025, per l’ipotesi contravvenzionale prevista dall’art. 703 cod. pen.
A ragione della decisione osserva, con riferimento al fumus commissi delicti , che il decreto impugnato contiene adeguata motivazione, sia pure per relationem alle annotazioni della polizia giudiziaria, della condotta contestata a COGNOME, con la chiara indicazione di tutti gli estremi della ipotizzata fattispecie incriminatrice.
In particolare, nell’atto di indagine si dà atto che il personale operante aveva sorpreso COGNOME ad esplodere colpi di fucile da caccia verso volatili, ponendosi ad una distanza di circa sessanta metri dall ‘ abitazione del cittadino che, allarmato dalle esplosioni, aveva chiesto l’intervento delle Forze dell’ordine.
Quanto alla strumentalità del sequestro all’accertamento dei fatti, il Tribunale evidenzia che i beni in sequestro, come indicato dal Pubblico ministero, devono necessariamente essere oggetto di accertamenti ulteriori per verificarne la provenienza, la funzionalità e l’uso legittimo.
In ogni caso, anche laddove si ritenesse invalido il decreto di sequestro, non può, comunque, disporsi la restituzione dei beni in sequestro perché soggetti a confisca obbligatoria, stante la contestazione di un reato concernente le armi.
Ricorre NOME COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, articolando due motivi.
2.1. Con il primo deduce violazione degli artt. 253, comma 1, cod. proc. pen. in riferimento all’ art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e dell’art. 355 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione.
Lamenta che il decreto di convalida del sequestro probatorio si è limitato ad indicare le norme di legge violate mentre, come affermato dalla preferibile giurisprudenza di legittimità, avrebbe dovuto descrivere, sia pure concisamente, la condotta criminosa ipotizzata, indicando le sue coordinate spazio-temporali, nonché la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con l’ipotesi criminosa. Dal contenuto del decreto non si evince né l’astratta configurabilità del reato ipotizzato in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, né la finalità perseguita per l’ accertamento dei fatti, pur trattandosi di elementi la cui precisa indicazione è sempre necessaria anche nel caso in cui il bene in sequestro costituisce il corpo del reato.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 253, comma 1, cod. proc. pen. in riferimento all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., rimarcando, in termini sovrapponibili alla precedente censura, che il decreto di convalida è del tutto silente sulla descrizione dei fatti attribuiti all’ indagato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
È opportuno ricordare che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse a norma dell’art. 324 cod. proc. pen. in materia di sequestro preventivo o probatorio è previsto dall’art. 325 cod. proc. pen., comma 1, solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errori in iudicando o in procedendo , sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato
argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/5/2009, COGNOME, Rv. 239692; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710).
Qualora il riesame abbia ad oggetto misure cautelari reali, il tribunale non può integrare motivazioni assenti, essendo necessario che il provvedimento genetico di applicazione della misura o di convalida della stessa presenti una motivazione che, anche eventualmente attraverso la tecnica della redazione “per relationem”, dia conto degli elementi posti a fondamento del vincolo e di quelli a discarico rappresentati dalla difesa, al fine di consentire l’esercizio della funzione di controllo a cui il tribunale del riesame è deputato, nel rispetto dei parametri identificati dal combinato disposto degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 7258 del 27/11/2019, COGNOME, 2020, Rv. 278509 -01).
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il provvedimento impugnato non è affatto immotivato e le ragioni che lo sostengono sono state oggetto di illustrazione coerente, comprensibile e giuridicamente corretta, sicché entrambi i motivi, che s’incentrano sulla radica mancanza della motivazione del decreto ex art. 355 cod. proc. pen. sia in ordine alla condotta criminosa addebitata sia sulle finalità probatorie che giustificavano il mantenimento del vincolo, sono manifestamente infondati.
Al riguardo, il Tribunale ha pertinentemente osservato che il decreto di convalida ha descritto il fatto, sussunto nella contravvenzione di cui all’ art. 703 cod. pen., rinviando alle inequivocabili indicazioni contenute nell’ annotazione di polizia giudiziaria, ed ha indicato le ragioni del mantenimento del vincolo con affermazioni, che, per quanto generali, sono sufficientemente esplicative, tenuto conto della natura delle cose in sequestro, necessariamente oggetto di accertamenti sulla provenienza, funzionalità ed uso legittimo.
In ogni caso, il provvedimento impugnato, con argomentazioni assorbenti ed ineccepibili sul piano giuridico, ha ritenuto legittima la convalida, anche a prescindere della completezza dell’apparato giustificativo del decreto del pubblico ministero, rilevando che il sequestro ha ad oggetto cose soggette a confisca obbligatoria.
È, infatti, indubbio che, secondo quanto ripetutamente affermato da questa Corte, la misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria anche in caso di archiviazione del procedimento, di estinzione del reato per prescrizione o per oblazione, non potendo essere adottata soltanto quando si accerti l’insussistenza del fatto o l’appartenenza a persona estranea al reato stesso: secondo il disposto dell’art. 6
della L. 25 maggio 1975, n. 152, l’ablazione è obbligatoria poiché ha finalità preventiva e non sanzionatoria, in quanto orientata ad impedire la circolazione non autorizzata delle armi, oggetti in sé pericolosi per le caratteristiche di offensività che presentano ( ex multis : Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, COGNOME, Rv. 267458; Sez. 1, n. 20508 del 12/04/2016, COGNOME, Rv. 266894; Sez. 1, n. 49969 del 09/10/2015, P.G. in proc. Costantini, Rv. 265409).
Conseguenza di tali principi è che la res soggetta a confisca obbligatoria non può essere restituita in nessun caso all’interessato, anche quando sia stata sequestrata dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa e per finalità esclusivamente probatorie (cfr. Sez. 2, n. 3185 del 06/11/2012, dep. 2013) COGNOME, Rv. 254508. Conformi: Sez. 1, n. 20502 del 18/10/2017, n.m.; Sez. 3, n. 17918 del 06/12/2016, dep. 2017, P.M. in proc. Rena e RAGIONE_SOCIALE., Rv. 269628; Sez. 2, n. 16523 del 07/03/2017, COGNOME e altro, Rv. 269701).
Su tale punto decisivo, il ricorrente nulla oppone.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 20 febbraio 2026.
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME