Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14501 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14501 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso Corte d’appello di Perugia nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a TERNI il 24/11/2003
avverso la sentenza del 28/05/2024 del GIP TRIBUNALE di Perugia visti gli atti, Il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico COGNOME o, in persona del Sostituto Procuratore
Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28/05/2024 il GIP del Tribunale di Perugia, procedendo con rito abbreviato, ha riconosciuto NOME COGNOME responsabile dei fatti di frode informatica a lui ascritti e, con le circostanze attenuanti generiche stimate
o
equivalenti alla contestata aggravante, applicata la diminuente per la scelta del rito premiale, l’ha condannato alla pena di mesi 4 dì reclusione ed euro 100 di multa oltre al pagamento delle spese processuali, con il beneficio della sospensione condizionale;
ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Corte d’appello di Perugia rilevando come il GIP avesse omesso di disporre la confisca obbligatoria di cui al combinato disposto degli artt. 640-quater e 322-ter cod. pen. insistendo, perciò, per l’annullamento sul punto;
la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Con sentenza del 28/05/2024 il GIP del Tribunale di Perugia ha riconosciuto NOME COGNOME responsabile del delitto di frode informatica perché “… mediante artifizi e raggiri consistiti, prima nell’inviare alla p.o. sulla propri utenza cellulare un sms di alter con il quale si chiedeva di accedere al proprio conto corrente … mediante il link … dove, da qui, veniva quindi invitata ad inserire le proprie credenziali di accesso alla carta collegata al conto (…) poi nel contattarla telefonicamente, qualificandosi come dipendente della medesima banca, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, effettuava trasferimenti di denaro per complessivi euro 1.667,40 dal conto della COGNOME NOME ad altri conti”; di conseguenza, ha condannato l’imputato – con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata aggravante e la diminuente per la scelta del rito, alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 100 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale.
Il GIP ha invece omesso di disporre la confisca obbligatoria del profitto del reato che, dalla stessa sentenza, risulta essere stato acquisito per effetto della condotta delittuosa ascritta all’imputato.
È pacifico che la confisca disposta nei confronti in relazione ad uno dei reati previsti dall’art. 640 quater cod. pen. può avere ad oggetto beni per un valore equivalente non solo al prezzo, ma anche al profitto del reato, in quanto la citata disposizione richiama l’intero art. 322.ter cod. pen. (cfr., così, ad esempio, Sez. 2, n. 10838 del 20/12/2006, dep. 2007, Napolitano, Rv. 235829 – 01 che in
tal senso aveva deciso prima ancora della modifica dell’art.
322-ter cod. pen. per
effetto della legge 190 del 2012).
Trattasi, peraltro, di confisca obbligatoria che, ove venga omessa, legittima il PM ad impugnare la sentenza resa a seguito di giudizio abbreviato non già con
l’appello al Tribunale di Sorveglianza ma con il ricorso per cassazione (cfr
Sez. U, n. 38810 del 13/06/2022, Banadin, Rv. 283639 – 01).
La sentenza impugnata va dunque annullata – limitatamente all’omessa
640-quater statuizione sulla confisca ex art.
cod. pen. – con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Perugia ai sensi dell’art. 623, comma primo, lett. d), c
proc. pen..
Nel contempo va dichiarata irrevocabile la affermazione di responsabilità
del ricorrente.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa statuizione di confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Perugia in diversa composizione.
Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Così deciso il 18/03/2025.