Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5167 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5167 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia procedimento a carico di: NOMECOGNOME nato a Lovere (BG) il 25/06/1987, avverso la sentenza del 23/11/2023 del Giudice per le indagini preliminari Tribunale di Bergamo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sost Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’annullame della sentenza limitatamente all’omessa pronuncia sulla confisca, con rinvi primo giudice per nuovo esame sul punto.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 23 novembre 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo condannava NOME COGNOME alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui all’art. n. 74/2000, poiché, in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicava ele passivi fittizi avvalendosi di fatture relative ad operazioni inesistenti per di imposta 2017 e 2018, applicando le pene accessorie di legge e concedendo beneficio della sospensione condizionale della pena.
2. Avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Bergamo, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello Brescia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge sensi dell’art. 606, lettera b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, avendo il G.I.P. omesso di disporre la confisca del profitto del r pari a euro 80.536,75 per l’anno 2017 e ad euro 13.900,37 per l’anno 201 corrispondenti all’IVA evasa per le annualità indicate, nonché, ai sensi del 606, lettera e), cod. proc. pen.gr aver il G.I.P. omesso di motivare sul capo e sul punto relativi alla confisca obbligatoria.
Deduce il Procuratore Generale ricorrente che il Giudice, pur riconoscendo responsabilità dell’imputato per la presentazione di dichiarazioni fraudolent gli anni 2017 e 2018, nella sua qualità di rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE con evasione dell’IVA, aveva omesso di disporre, senza peraltro moti sul punto, la confisca del profitto del reato pari alVevasione di imposta incorrendo in violazione di legge, avendo l’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, recependo direttamente il contenuto dell’art. 322-ter cod. pen. (a sua richiamato dall’art. 1, comma 143, I. n. 244/2007), stabilito, per tutti previsti dal d.lgs. n. 74/2000, la confisca obbligatoria dei beni che costitui profitto o il prezzo del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confi beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale profitto.
Precisa, pertanto, il Procuratore Generale ricorrente che la misura ablativ esame, anche nella forma per equivalente, deve essere sempre disposta co riguardo a tutti i delitti di cui al d.lgs. n. 74/2000, anche per quelli con epoca antecedente alla introduzione dell’art. 12-bis, attesa la identità di quest’ultima norma con quella di cui all’art. 322-ter richiamato dall’ comma 143, I. n. 244/2007. E, trattandosi di misura obbligatoria, la conf
deve essere ordinata anche in assenza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro.
4. Il ricorso è fondato.
4.1 Occorre premettere, con riferimento alla legittimazione del Procuratore generale a impugnare la decisione, che, avendo il Tribunale ritenuto la responsabilità degli imputati per i reati rispettivamente contestati applicando una pena legale, si è in presenza di una sentenza non appellabile da parte dell’ufficio del pubblico ministero, in tutte le sue articolazioni (cfr., Sez. U., n. 21716 de 23/2/2023, P., Rv. 284490), con la conseguenza che il ricorso presentato va qualificato non per saltunn, ma come ricorso diretto ai sensi dell’art. 608 cod. proc. pen. e che il giudice del rinvio, nel caso di annullamento, sarà da individuarsi nel Tribunale; resta, infine, irrilevante la questione relativa al intervenuta acquiescenza del Procuratore della Repubblica, che avrebbe rilievo, ex art. 593-bis cod. proc. pen., solo in relazione alla possibilità di appello de pubblico ministero, nella specie, invece, come detto, oggettivamente esclusa.
4.2 Quanto al motivo di impugnazione, il Tribunale di Bergamo ha ritenuto la responsabilità di NOME COGNOME e NOME COGNOME in ordine ai reati loro ascritti in imputazione (art. 2 d.lgs. 74/2000 per COGNOME; art. 8 d.lgs. 74/2000 per COGNOME), ma ha omesso di disporre la confisca, diretta o per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo dei delitti accertati che deve esser sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena ai sensi dell’art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 (introdotto dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158).
In relazione ai reati accertati dal Tribunale di Bergamo con la sentenza impugnata doveva essere disposta, a norma dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, la confisca, anche nella forma per equivalente, dei beni che costituirono il profitto o il prezzo dei delitti accertati o, comunque, sarebbe stato necessario motivare in ordine alla concreta insussistenza dei relativi presupposti che, per quanto detto, sembrano invece emergere dall’accertamento compiuto.
Del resto, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, in tema di confisca per equivalente, il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può emettere il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità della individuazione specifica dei beni da apprendere (Sez. 3, n. 14969 del 30/01/2023, COGNOME; Sez. 5, n. 9738 del 02/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262893; Sez. 3, n. 20776 del 06/03/2014, Hong, Rv. 259661).
Poiché l’adozione della misura ablatoria omessa non può prescindere da accertamenti preliminari volti a calcolare l’ammontare del profitto o del prezzo dei reati commessi e a verificare, conseguentemente, se sussistano le condizioni per procedere alla confisca diretta ovvero alla confisca per equivalente, nel caso di accertata mancanza – nella disponibilità del reo – del profitto o del prezzo del reato, va escluso che la misura possa essere immediatamente disposta dalla Corte e l’annullamento della sentenza impugnata deve essere disposto con rinvio.
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata annullata.
All’annullamento consegue la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo, in diversa persona fisica, ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., non potendo trovare applicazione, per quanto già detto al paragrafo 4.1, la previsione dell’art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo, in diversa persona fisica.
Così deciso il 20/11/2024.