Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33021 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33021 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia avverso la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia nei riguardi di COGNOME NOME, nato a Casaluce il DATA_NASCITA;
visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore dell’imputato, che ha chies che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Brescia ha applicato nei riguardi di COGNOME NOME la pena di due anni e nove mesi di reclusione per il reato di corruzione propria attiva.
Ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Brescia articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge in relazione all’art. 322 ter, comma 2, cod. pen.
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Il tema attiene alla mancata confisca obbligatoria e alla previsione di cui all’art. ter cod. pen., secondo cui è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il profitto del reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il abbia la disponibilità per un valore corrispondente a detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale
Secondo il AVV_NOTAIO ricorrente, nonostante il profitto nel caso di specie non sia d facile determinazione, sarebbero comunque determinabili il denaro e le altre utilità date al pubblico agente in ragione del riferimento, contenuto nel capo di imputazione, da una parte, a una somma pari al 3% del totale del contributo politico liquidato per ciascuna pratica, e, dall’altra, a ben determinate somme di denaro consegnate, pari complessivamente a 14.300 euro.
Dunque, si assume, una misura di sicurezza omessa illegittimamente.
E’ pervenuta una articolata una memoria nell’interesse dell’imputato con la quale si deduce che:
in ragione dell’art. 444, comma 1 ter, cod. proc. pen., l’ammissibilità del richiesta di patteggiamento non è subordinata alla restituzione del prezzo o del profitt nel caso, come quello in esame, di corruzione propria attiva (art. 321 cod. pen.) e ciò sarebbe gravemente pregiudizievole per il soggetto corruttore che potrebbe “subire” una confisca non prevista invece nella definizione delle condizioni di ammissibilità del rito; in tal senso si rimette alla Corte ogni valutazione su possibili questioni di legit costituzionale;
la omessa confisca non sarebbe equiparabile alla confisca illegale;
il disposto di cui all’art. 322 ter, comma 3, cod. proc. pen. sarebbe applicabil solo con la sentenza di condanna e non anche con quella di patteggiamento;
per i delitti plurisoggettivi, come quello in esame, la confisca potrebbe essere disposta anche solo nei riguardi di uno dei comparteci e, nel caso di specie, il Giudice, all’esito del giudizio abbreviato avrebbe disposto nei riguardi del pubblico ufficia corrotto somme di denaro superiori a quelle corrisposte dal ricorrente;
l’eventuale annullamento della sentenza dovrebbe essere senza rinvio e avere ad oggetto l’intero patto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Non è in contestazione che il patto concordato non comprendesse la statuizione relativa alla misura ablatoria.
Al di là delle numerose questioni poste dal difensore dell’imputato, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibi il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all’art. 606 cod. p pen. (Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019- dep. 2020, Savin, Rv. 279348).
Per il reato di corruzione propria attiva è prevista, ai sensi dell’art. 322 ter, co 2, cod. pen. la confisca obbligatoria del profitto.
Ne consegue che, non essendo stato oggetto del patto concordato tra le parti la confisca, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alla misura di sicurezza patrimoniale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e rinvia per il seguito al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia.
Così deciso in Roma, 1’8 maggio 2024.