Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 26275 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 26275 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di NOME, nato in Egitto il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza emessa il 09/02/2024 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omessa applicazione della confisca obbligatoria.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Brescia ha applicato, su richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di NOME COGNOME la pena sospesa di sei mesi di reclusione per il delitto di cui all’art. 316-ter cod. pen., accertato a Brescia il 27 novembr 2022.
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza e, con unico motivo, deduce l’illegalità della pena applicata, in quanto il Giudice non ha disposto la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del profitto del reato.
Il Giudice dell’udienza preliminare, infatti, GLYPH ai sensi dell’art. 322-ter cod. pen. avrebbe dovuto disporre la confisca dei beni dell’imputato per un importo pari alla somma complessiva dei due contributi a fondo perduto indebitamente percepiti.
La pena applicata dalla sentenza impugnata sarebbe, dunque, illegale, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto la pena edittalmente prevista dal legislatore per il delitto di cui all’art. 316-ter cod. pen. contemp anche l’applicazione obbligatoria della confisca del profitto del reato.
Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 30 aprile 2024, il Procuratore generale, NOME AVV_NOTAIO, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omessa applicazione della confisca obbligatoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto.
Con unico motivo il Procuratore generale ricorrente ha dedotto l’illegalità della pena, con riferimento alla mancata applicazione della confisca obbligatoria del profitto del reato ai sensi dell’art. 322-ter cod. pen.
3. Il motivo è ammissibile.
L’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l’impugnabilità delle sentenze di applicazione della pena alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis: Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, COGNOME, Rv. 279761 – 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014) e, dunque, «solo per motivi
attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tr imputazione e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza».
Le Sezioni unite di questa Corte hanno, tuttavia, statuito che la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 (dep. 2020), COGNOME, Rv. 279348 – 05, con riferimento all’annullamento della sentenza e della pattuizione di una misura di sicurezza illegale; conf. Sez. 3, n. 28288 del 30/03/2023, COGNOME, non massimata).
Il motivo proposto è, altresì, fondato, in quanto il Giudice per l’udienza preliminare, nell’applicare la pena richiesta dalle parti, non ha provveduto in ordine alla confisca del profitto del reato.
L’art. 322-ter cod. pen. prevede, infatti, anche per il reato di cui all’art. 316 ter cod. pen., la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il profitto del reato, ovvero quando la stessa non sia possibile, la confisca per equivalente.
La confisca prevista dall’art. 11 della legge 16 marzo 2006, n. 146, essendo prevista dalla legge come obbligatoria, deve, dunque, essere disposta con la sentenza di applicazione della pena di cui all’art. 444 cod. proc. pen., anche quando non abbia formato oggetto dell’accordo tra le parti (conf.: Sez. 5, n. 19735 del 11/01/2019, Rossi, Rv. 276986 – 01, con riferimento alla analoga ipotesi di confisca obbligatoria prevista dall’art. 11 della legge 16 marzo 2006, n. 146).
La sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla statuizione della confisca, con rinvia per nuovo giudizio sul punto al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione della confisca e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia – Ufficio G.u.p. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024.