Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47694 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47694 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste nel procedimento a carico di
NOME NOME, nato a Caste! di ludica (Ct) il DATA_NASCITA NOME, nata a Catania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/3/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla omessa statuizione sulla confisca;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 29/3/2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste applicava a NOME COGNOME e a NOME COGNOME – ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen. – la pena di cui al dispositivo con riguardo al delit di cui agli artt. 110, 452-quaterdecies cod. pen.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste, deducendo – con unico motivo – la violazione della norma contestata. Il Tribunale avrebbe accolto la richiesta di “patteggiamento” senza disporre la confisca delle cose servite a commettere il reato e del profitto dello stesso, sebbene obbligatoria ai sensi dell’art. 452quaterdecies cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta fondato.
L’art. 452-quaterdecies cod. pen. stabilisce, al comma quarto, che il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell’ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente. Al comma successivo, si afferma poi che è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.
Così richiamato il dato normativo, risulta dunque evidente il carattere tassativo della confisca, immune da valutazioni discrezionali anche per la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.; in piena continuità, peraltro, con la lettera dell’art. 260, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, poi abrogato dall’introduzion dell’art. 452-quaterdecies nel codice penale.
Ne consegue che l’omessa confisca comporta un’ipotesi di illegalità della misura di sicurezza, come tale ricorribile per cassazione, in quanto il divieto di cui all’art. 445, cod. proc. pen., di carattere eccezionale, è limitato alle sole pene accessorie e alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria (così Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017, Rv. 271326). Considerando la nozione di pena illegale, come efficacemente sintetizzata dalle Sezioni Unite (in particolare, Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, COGNOME, Rv. 273934/01-273934/02, e Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, COGNOME, Rv. 264205/01-264207/01), come la pena che, per specie ovvero per quantità, non corrisponde a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi al di fuori de sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale, o che, comunque, è stata determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione basato su
una cornice edittale inapplicabile, perché dichiarata costituzionalmente illegittima o perché individuata in violazione del principio di irretroattività della legge penal più sfavorevole, anche la misura di sicurezza del tutto omessa, in ipotesi di obbligatorietà della sua applicazione, è illegale nel senso anzidetto, giacché nonostante la ricorrenza dei presupposti che ne imponevano la disposizione, essa è stata (per l’appunto) negata, così determinando una illegalità sul piano quantitativo delle statuizioni conseguenti alla realizzazione di un reato per il quale sia prevista come obbligatoria una misura di sicurezza (cfr., per la nozione di illegalità della misura di sicurezza, questa Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, COGNOME, Rv. 274946, con richiamo a Sez. 3, n. 1044 del 10/07/1967, COGNOME, Rv. 105611).
7. La sentenza, pertanto, deve essere annullata, limitatamente alla omessa disposizione della confisca, con rinvio al G.i.p. del Tribunale di Trieste.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio al Tribunale di Trieste.
Così deciso in Roma, il 2 novembre 2023