Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27216 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27216 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO nel procedimento a carico di: COGNOME nato a Pagani il 15/10/1975
avverso la sentenza del 10/05/2024 del G.u.p. del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME la quale ha concluso chiedendo che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata venga annullata limitatamente all’omessa statuizione sulla confisca, con rinvio, per un nuovo esame sul punto, al Tribunale di Milano;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10/05/2024, il G.u.p. del Tribunale di Milano ha applicato, su richiesta del difensore, munito di procura speciale, e con il consenso del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a NOME COGNOME la pena di due anni e sei mesi di reclusione ed € 12.000,00 di multa per i reati, per quanto qui interessa, di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.) in concorso di cui ai capi 1), 3), 5), 10) e 12) dell’imputazione.
Avverso tale sentenza del 10/05/2024 del G.u.p. del Tribunale di Milano, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, affidato a un unico motivo.
Il ricorrente premette che:
il profitto dei menzionati reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche poteva essere determinato: a.1) quanto al reato di cui al capo 1) dell’imputazione, nei confronti del COGNOME, nella somma di C 664.024,00; a.2) quanto al reato di cui al capo 3) dell’imputazione, nei confronti del COGNOME, nella somma di C 335.207,62; a.3) quanto al reato di cui al capo 5) dell’imputazione, nei confronti del COGNOME – nonché di NOME COGNOME e di NOME COGNOME nella somma di C 293.872,11; a.4) quanto al reato di cui al capo 10) dell’imputazione, nei confronti del COGNOME, nella somma di C 415.015,00; a.5) quanto al reato di cui al capo 12) dell’imputazione, nei confronti del COGNOME, nella somma di C 674.814,38;
con provvedimento del 24/01/2024, era stato disposto il sequestro preventivo, ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., «sulle somme individuate come oggetto di confisca».
Ciò premesso, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano denuncia che il G.u.p. del Tribunale di Milano ha omesso di applicare la confisca «dei beni che costituirono il profitto dei reati contestati all’imputato e di cui ai cap 1), 3), 5), 10) e 12)» dell’imputazione, così integrando «una situazione illegale in punto di applicazione di una misura di sicurezza obbligatoria ai sensi degli artt. 640-quater e 322-ter c.p., la quale, come tale, deve essere rimossa».
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo è fondato.
Si deve anzitutto affermare l’ammissibilità del ricorso.
L’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. – comma inserito dall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103 – stabilisce che «l pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza».
Con la sentenza “COGNOME“, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno peraltro affermato il principio secondo cui la sentenza di “patteggiamento” che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo che si tratti di misura di sicurezza obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tale caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della
disciplina generale di cui all’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del
26/09/2019, COGNOME Rv. 279348-03).
Da ciò l’ammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che contenga l’indicata lacuna
dell’omessa applicazione di una misura di sicurezza obbligatoria, atteso che, con esso, è legittimamente denunciato un vizio di violazione di legge della medesima
sentenza, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.
3. Il ricorso, oltre che ammissibile, è anche fondato nel merito.
Nella specie, sussistevano infatti i presupposti per disporre la confisca obbligatoria, a norma del combinato disposto degli artt.
640-quater e 322-ter cod.
pen., a seguito dell’applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640-
bis cod. perì.
Misura la quale è stata indebitamente omessa dal G.u.p. del Tribunale di
Milano nell’accogliere la richiesta di cui all’art. 444, comma 1, cod. proc. pen., atteso che, come si è detto, per effetto della menzionata omissione, si è
determinata una violazione di legge in punto di mancata applicazione di una misura di sicurezza obbligatoria, prevista dal suddetto combinato disposto degli artt. 640quater e 322-ter cod. pen., il quale stabilisce l’obbligatorietà della stessa applicazione nel caso di “patteggiamento” per il reato di cui all’art. 640-bis cod. pen.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all’omessa statuizione sulla confisca, con rinvio al Tribunale di Milano (Sezione GIP-GUP) affinché si pronunci sulla confisca del profitto dei reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui ai capi 1), 3), 5), 10) e 12) dell’imputazione, in via diretta o per un valore corrispondente allo stesso profitto.
Il Collegio reputa che tale annullamento debba essere disposto con rinvio, essendo necessario accertare in fatto sia l’esatto ammontare del profitto dei suddetti reati sia la possibilità di procedere, in via prioritaria, alla confisca dirett di esso e, solo ove ciò non sia possibile, alla confisca per equivalente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla < LU confisca con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Milano. cs4 W 0 Così deciso il 09/07/2025.