Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9841 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9841 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/03/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO Motivazione Semplificata
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso presentato da:
avverso la sentenza del 03/11/2025 del GIP del Tribunale di Catania,
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
RITENUTO IN FATTO
Nell’occasione, il giudice, nel disporre la restituzione all’imputata del telefono cellulare e del denaro sequestrato, statuiva la confisca dello stupefacente e degli «altri beni in sequestro».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Costituisce, infatti, principio consolidato, correttamente richiamato dal Procuratore generale, che, in tema di patteggiamento, l’estensione dell’applicabilità della confisca, per effetto della L. n. 134 del 2003, a tutte le ipotesi previste dall’art. 240 cod. pen., e non piø solo a quelle previste come ipotesi di confisca obbligatoria, impone al giudice di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro, ovvero, in subordine, quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati (Sez. 3, n. 30133 del
Pertanto, il giudice non può motivare, con formula astratta, il provvedimento che ne dispone l’applicazione in relazione al bene utilizzato per commettere un reato con la sola indicazione della finalità di prevenire la commissione di altri reati, ma Ł tenuto ad argomentare, in concreto, la ritenuta sussistenza del nesso di strumentalità fra il bene ablato e il reato commesso, valutando sia il ruolo effettivamente rivestito dal primo nel compimento dell’illecito, sia le modalità di realizzazione dello stesso (Sez. 3, n. 33432 del 03/07/2023, COGNOME, Rv. 285062; Sez. 2, n. 10619 del 24/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280991 01).
La sentenza deve quindi essere annullata, limitatamente alla confisca degli «altri beni in sequestro», con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catania in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Così Ł deciso, 04/03/2026
Il Presidente NOME COGNOME