Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17173 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17173 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BARI nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a MODUGNO il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di quest’ultimo
avverso la sentenza del 23/02/2023 del GIP TRIBUNALE di BARI
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata «limitatamente al capo in cui dispone la confisca la confisca “di quanto in sequestro” senza ulteriori specificazioni»;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23 febbraio 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribun di Bari ha applicato a NOME COGNOME, su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. – concesse le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza e unificati i fatti sotto il vinc continuazione – la pena di quattro anni di reclusione per i reati di cui agli artt. 223, c legge fall. e 10-ter, 2, comma 1, 5, comma 1, 8, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74; il G.i.p. – pe quel che qui rileva – ha, altresì, ordinato «la confisca di quanto in sequestro».
Hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso i Tribunale di Bari e i difensori dell’imputato, per il motivi di seguito esposti (nei li all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. La Parte pubblica ha articolato un unico motivo con il quale ha denuncia l’«illegalità della misura di sicurezza», in quanto il G.i.p. avrebbe disposto solo la con quanto in sequestro nonostante: l’art. 12-bis d. Igs. 74/2000 preveda la confisca obbligatoria del profitto dei reati contemplati dallo stesso corpo normativo, anche per equivalente, n specie pari a complessivi euro 15.293.569,50, e nel caso in esame i beni attinti dalla mis cautelare hanno «un valore decisamente inferiore».
2.2. Nell’interesse del COGNOME, con un unico atto, sono stati presentati due motivi
2.2.1. Con il primo motivo sono stati prospettati l’illegalità della confisca e la ma della motivazione, rappresentando che il 3 luglio 2020 (nel procedimento n. 7057/2019 R.G.N.R., poi riunito in udienza preliminare al n. 7416/2017 R.G.N.R.) è stato disposto confronti del COGNOME il sequestro preventivo (diretto e per equivalente) del profitto d eseguito sui conti correnti riconducibili all’imputato; la confisca era estranea all’accord parti; la decisione impugnata difetterebbe di motivazione sul punto.
2.2. Con il secondo motivo è stata prospettata l’illegalità della confisca nella parte avrebbe attinto la soma di euro 60.638,24, derivante dalla liquidazione di una poli assicurativa stipulata dal ricorrente mentre svolgeva attività imprenditoriale in Svi (obbligatoria in tale luogo, quantunque contratta con un soggetto privato) in violazione limiti di pignorabilità previsti dall’art. 545 cod. proc. pen. e, dunque, in violazione del posto da Sez. U, n. 26252 del 07/07/2022, COGNOME, Rv. 283245 – 01, secondo cui «i limiti impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonch titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenz previsti dall’art. 545 cod. proc. civ., si applicano anche alla confisca per equivalent sequestro ad essa finalizzato») e di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità luce dell’art. 1923 cod. civ. – con riguardo alle forme di assicurazione privata
i
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata «limitatamente al capo in cui dispone l confisca la confisca “di quanto in sequestro” senza ulteriori specificazioni».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del Pubblico ministero e il primo motivo del ricorso dell’imputato sono fon nei termini che si espongono, rimanendo assorbito il secondo motivo di impugnazione articolato nell’interesse del COGNOME.
1. Invero:
«in tema di patteggiamento, è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero, ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., volto a denunciare l’omessa applicazione della confisca obbligatoria prevista dall’art. 12-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nonostante la ricorrenza dei relativi presupposti, in quanto tale omissione determina una illegalità sul quantitativo delle statuizioni conseguenti alla realizzazione del reato per il quale detta co è prevista come obbligatoria» (Sez. 3, n. 29428 del 08/05/2019, COGNOME, Rv. 275896 – 01);
«la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell’accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motiva ai sensi della disciplina generale prevista dall’art. 606 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 2136 26/09/2019 – dep. 2020, Savin, Rv. 279348 – 01);
ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, d. Igs. 74 cit. «nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni ch costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovve quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un corrispondente a tale prezzo o profitto» (cfr. pure Sez. 3, n. 44445 del 09/10/2013, Crucia Rv. 257616 – 01, resa proprio in tema di reati tributari, secondo cui «la confisca per equival del profitto del reato va obbligatoriamente disposta, anche con la sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen., pur laddove essa non abbia formato oggetto dell’accordo tr le parti»);
anche in caso di sentenza di patteggiamento, il giudice, nel disporre la confisca equivalente non è tenuto ad individuare concretamente i beni da sottoporre alla misura ablatoria, dovendo tuttavia determinare la somma di denaro che costituisce il profitto o il pr del reato o il valore ad essi corrispondente (cfr. Sez. 2, n. 5051 del 19/01/2021, Bompard, 280637 – 01; Sez. 3, n. 18309 del 06/03/2014, COGNOME, Rv. 259660 – 01); e ciò anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro (Sez. 5, n. 9738 del 02/12/2014 – dep. 2015, Giallombardo, Rv. 262893 – 01).
1.1. Nel caso in esame:
l’accordo tra le parti non ha avuto ad oggetto la confisca del denaro in sequestro; i
all’imputato è stata applicata la pena, oltre che per il delitto di cui all’art. 223 2, legge fall., per più reati (sopra indicati) contemplati dal d. Lgs. 74/2000;
il G.i.p. ha disposto la «confisca di quanto in sequestro», senza porre alcun motivazione a sostegno della statuizione ablativa e senza specificare il montante attinto specificare se trattasi di confisca diretta o per equivalente. Dunque, l’oggetto della confisc risulta determinato nel suo preciso a mmontare, dovendo svolgersi i necessari accertamenti di merito (relativi all’entità del profitto, al suo rinvenimento o alla possibilità di proc confisca per equivalente) per disporla e non potendo pertanto provvedere questo Giudice di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 44657 del 06/04/2023, Faccenda, n.m.; Sez. 3, n. 3165 22/11/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278637 – 02).
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla confisca di quanto in sequestro, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bari.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca di quanto in sequestro e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bari.
Così deciso il 26/01/2024.