Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47738 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47738 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Albania il giorno 4/4/1973 (CUI 00QV863) rappresentato ed assistito dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME di fiducia avverso la sentenza in data 5 giugno 2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME COGNOME
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 5 giugno 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi applicava a NOME COGNOME la pena concordata dalle parti in relazione ai contestati reati di concorso in rapina
pluriaggravata (artt. 110, 628, commi 1 e 4 in relazione all’art. 628, comma 3, nn. 1, 2 e 3-bis, cod. pen.) e di concorso in lesioni personali volontarie aggravate (artt. 110, 582, 585 in relazione all’art. 576, comma 1, n. 1, cod. pen.) commessi in Lodi il 23 gennaio 2023.
Con la medesima sentenza, integrata da ordinanza di correzione di errore materiale in data 14 giugno 2024, il Giudice ha disposto la confisca del denaro nonchè la confisca e distruzione dei restanti beni in sequestro.
Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato (avv. COGNOME, deducendo:
2.1. Erronea applicazione della legge penale con riferimento alla disposta misura di sicurezza della confisca.
Osserva la difesa del ricorrente che la misura di sicurezza della confisca è stata applicata d’ufficio dal Giudice considerando in maniera unitaria tutto quanto sequestrato, salvo poi, con ordinanza di correzione di errore materiale, affermare che trattasi di confisca per il denaro e di confisca e distruzione per il resto, il tu senza distinguere se trattasi di confisca obbligatoria o facoltativa, come avrebbe dovuto essere nel caso in esame.
In particolare, precisa la difesa del ricorrente, sono stati sequestrati presso l’abitazione del Llanaj una somma di denaro contante pari a 13.000 euro, alcuni indumenti, una agenda e alcuni documenti relativi a contratti telefonici, beni tutti che non possono essere considerati prodotto o profitto del reato per il quale si è proceduto non essendo emerso un collegamento tra gli stessi e l’azione delittuosa compiuta.
A ciò si aggiunge – prosegue la difesa del ricorrente – da un lato che il reato per il quale è intervenuta applicazione della pena non prevede la possibilità di procedere alla c.d. “confisca allargata” di cui all’art. 240-bis cod. pen. e, dall’altr che il vigente art. 444 cod. proc. pen. prevede che nei casi di confisca facoltativa questa possa essere ordinata previo accordo tra parti o possa essere ordinata con riferimento a beni specifici o ad importo determinato.
Conclude quindi la difesa del ricorrente richiedendo l’annullamento della sentenza impugnata in relazione alla disposta confisca.
2.2. Violazione di legge con riferimento all’individuazione della pena-base per il reato di cui all’art. 628, comma 3, nn. 1, 2 e 3-bis, cod. pen. e comunque vizi di motivazione sul punto.
Lamenta la difesa del ricorrente il fatto che, essendo stata applicata per il reato di rapina una pena ampiamente superiore al minimo edittale, il giudice avrebbe dovuto motivare sul punto non limitandosi a fare richiamo alla adeguatezza ed alla congruità del trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Com’è noto, a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto all’illegalità della pena o della misura di sicurezza».
Il comma 1, ultima parte, dell’art. 444 cod. proc. pen. dispone, poi, testualmente che «L’imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice … di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato».
Posto che nel caso di specie le disposte confische non sono state oggetto di accordo tra le parti, il ricorso per cassazione sul punto può invece essere proposto per i consueti motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen., come confermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione (SU. 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-01).
Nel caso in esame, trattandosi di confisca facoltativa il Giudice non ha prodotto di fatto alcuna specifica motivazione limitandosi testualmente ad affermare «va disposta la confisca e la distruzione di quanto in sequestro trattandosi di corpo di reato» non evidenziando, come sarebbe stato necessario, le ragioni per le quali il denaro e gli altri beni in sequestro devono considerarsi beni ricompresi nel novero di quelli indicati nel comma 1 dell’art. 240 cod. pen.
Dalla lettura della sentenza emerge pertanto, in modo inequivoco, l’omessa motivazione quanto alla disposta confisca, non essendo stata dal giudice inserita una qualsiasi forma di specificazione in ordine al tipo di confisca oggetto della decisione, non potendosi certo ritenere tale il richiamo all’indeterminato concetto di “corpo di reato” in relazione ai capi di imputazione riferibili all’odierno ricorrent
In accoglimento del motivo di ricorso qui in esame, la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata nei confronti del ricorrente NOME COGNOME con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lodi – Sezione G.i.p. – in diversa composizione, limitatamente alla confisca di cui si è detto.
Inammissibile è, invece, il secondo motivo di ricorso essendo stato proposto per un motivo non consentito.
Si è, infatti, già detto dei limiti indicati dal comma 2-bis dell’art. 448 cod proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, per la proposizione del ricorso per cassazione.
Ne consegue che l’entità della pena, che corrisponde a quella oggetto de libero accordo tra le parti, può essere messa in discussione con il ricors cassazione solo quando risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 24/06/2015, COGNOME e altro, Rv. 264153), mentre non è consentito, alla l della modifica normativa, contestare vizi di motivazione in relazione all’ammontar della pena concordata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di confisca, c rinvio al Tribunale di Lodi per nuova valutazione sul punto.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 10 dicembre 2024.